CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43138/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge in relazione al tentato omicidio per il quale egli è stato riconosciuto colpevole deducendo al riguardo la inidoneità e non univocità degli atti che non sarebbero stati adeguatamente valutati dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art.56, comma 3, cod. pen. rispetto al mancato riconoscimento della desistenza volontaria in suo favore. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per mancanza e contraddittorietà della motivazione. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'impugnazione, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, risulta generica ed assertiva non confrontandosi, in modo specifico, con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per ritenere sussistente il tentato omicidio ed escludere la desistenza attiva. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che il ricorrente si era recato all'incontro con la persona offesa già armato di una mannaia, che aveva colpito ripetutamente la vittima in parti vitali. Inoltre, la Corte distrettuale ha escluso la configurabilità della desistenza poiché l'imputato, una volta che la vittima era in terra a seguito dei fendenti ricevuti, lo aveva colpito anche con un calcio per poi darsi alla fuga per l'intervento di altre persone. In sostanza, il ricorso si limita ad offrire una ricostruzione alternativa delle risultanze processuali, basata sulla mera rilettura delle medesime, non consentita in questa sede, giacché la Corte di cassazione è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo invece la sua valutazione sconfinare nel merito (da ultimo, Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01). Ciò a maggior ragione a fronte di pretese incongruenze che si vorrebbe far emergere — in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso (da ultimo, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01) — tramite la citazione di isolati stralci di atti istruttori. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Ro