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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 24568/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Pescara il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Chieti in data 13/5/2019, riduceva a mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa la pena inflitta al Borrelli per il delitto di truffa in rubrica ascrittogli, confermando nel resto. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo a) alla ritenuta sussistenza della fattispecie di truffa in luogo di un mero inadempimento civilistico; b) alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 114 cod.pen.; c) al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.

L'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato dai giudici di merito è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Rv. 262801-01).

I giudici di merito hanno compiutamente ricostruito il fatto, dando conto delle circostanze che attestano la preordinata volontà del prevenuto di non consegnare la merce offerta in vendita dopo aver incamerato il prezzo, escludendo con corretti argomenti giuridici la possibilità di ricondurre la condotta ad un mero inadempimento civilistico. 3.1 Destituito di pregio s'appalesa anche il secondo motivo che censura il mancato riconoscimento della diminuente ex art. 114 cod.pen., avendo la sentenza impugnata evidenziato la giuridica impossibilità di qualificare il contributo causale all'azione come di rilevanza del tutto marginale, attesa la diretta riferibilità al ricorrente sia della carta postepay sulla quale è avvenuto il pagamento del prezzo richiesto che dell'utenza telefonica utilizzata per le trattative con la p.o. 3.2 Analogamente inammissibile per manifesta infondatezza risulta il terzo motivo che lamenta il diniego delle attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata rimarcato l'assenza di elementi favorevoli atti a giustificare l'invocata mitigazione sanzionatoria. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Pescara il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Chieti in data 13/5/2019, riduceva a mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa la pena inflitta al Borrelli per il delitto di truffa in rubrica ascrittogli, confermando nel resto. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo a) alla ritenuta sussistenza della fattispecie di truffa in luogo di un mero inadempimento civilistico; b) alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 114 cod.pen.; c) al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato dai giudici di merito è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Rv. 262801-01). I giudici di merito hanno compiutamente ricostruito il fatto, dando conto delle circostanze che attestano la preordinata volontà del prevenuto di non consegnare la merce offerta in vendita dopo aver incamerato il prezzo, escludendo con corretti argomenti giuridici la possibilità di ricondurre la condotta ad un mero inadempimento civilistico. 3.1 Destituito di pregio s'appalesa anche il secondo motivo che censura il mancato riconoscimento della diminuente ex art. 114 cod.pen., avendo la sentenza impugnata evidenziato la giuridica impossibilità di qualificare il contributo causale all'azione come di rilevanza del tutto marginale, attesa la diretta riferibilità al ricorrente sia della carta postepay sulla quale è avvenuto il pagamento del prezzo richiesto che dell'utenza telefonica utilizzata per le trattative con la p.o. 3.2 Analogamente inammissibile per manifesta infondatezza risulta il terzo motivo che lamenta il diniego delle attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata rimarcato l'assenza di elementi favorevoli atti a giustificare l'invocata mitigazione sanzionatoria. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere e
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