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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22382/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 165, comma 1, cod. pen.. lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetta del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 367 cod. pen. ascrittogli condannandolo a pena di giustizia, sospensivamente condizionata.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia deducendo con unico motivo violazione dell'art. 165, comma 2, cod. pen. in relazione al concesso beneficio della pena sospesa avendo lo stesso imputato già usufruito del beneficio - segnatamente in relazione alla sentenza emessa dalla Pretura di Verbania in data 1/04/99 - e, pertanto, dovendosi subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma 1, cod. pen. e in particolare quanto meno alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività in base all'espressa previsione di cui all'art.165 comma 2 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Il Tribunale, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 165, comma 2, cod. pen., ha omesso di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, cod. pen. non ostando - in ragione della previsione di cui all'art. 174, comma 1, cod. pen. - il precedente del 1999 coperto da indulto ed avendo, pertanto, l'imputato già usufruito due volte del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Peraltro, la concessione del secondo beneficio con decreto penale del 18/06/2013 può considerarsi non ostativo alla nuova concessione essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 460, ultimo comma, cod. pen. 3.

Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa subordinazione del beneficio della pena sospesa ad uno degli obblighi ex art. 165, comma 1, cod. pen. con rinvio alla Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Bre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 165, comma 1, cod. pen.. lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetta del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 367 cod. pen. ascrittogli condannandolo a pena di giustizia, sospensivamente condizionata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia deducendo con unico motivo violazione dell'art. 165, comma 2, cod. pen. in relazione al concesso beneficio della pena sospesa avendo lo stesso imputato già usufruito del beneficio - segnatamente in relazione alla sentenza emessa dalla Pretura di Verbania in data 1/04/99 - e, pertanto, dovendosi subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma 1, cod. pen. e in particolare quanto meno alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività in base all'espressa previsione di cui all'art.165 comma 2 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Il Tribunale, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 165, comma 2, cod. pen., ha omesso di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, cod. pen. non ostando - in ragione della previsione di cui all'art. 174, comma 1, cod. pen. - il precedente del 1999 coperto da indulto ed avendo, pertanto, l'imputato già usufruito due volte del beneficio della sospensione condizionale della pena. Peraltro, la concessione del secondo beneficio con decreto penale del 18/06/2013 può considerarsi non ostativo alla nuova concessione essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 460, ultimo comma, cod. pen. 3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa subordinazione del beneficio della pena sospesa ad uno degli obblighi ex art. 165, comma 1, cod. pen. con rinvio alla Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Bre
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