CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 34278/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenza del 01/07/2026 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. DITARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p.su istanza di concordato, l’imputato ha dedotto la mancanza della motivazione,tanto come violazione di legge che come vizio di motivazione.2. Il ricorso è inammissibile perché dedotto per un motivo non consentito.Deve essere ricordato come ai sensi del comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc.pen."....la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità delricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro lasentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenzapronunciata a norma dell'articolo 599 bis". In applicazione del suddetto principiola Suprema Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità del ricorso percassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in sede di concordato inappello, con ordinanza emessa d'ufficio ed in assenza di contraddittorio. Alproposito va sottolineata l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi diricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di motiviproponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., poiché ilricorso avverso la sentenza del concordato in appello, ex artt. 599 bis e 602 cod.proc. pen., non è circondata da analoghe previsioni rispetto al patteggiamento;difatti la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previstoper il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazionestabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano sicché, inparticolare, non sono ipotizzabili e proponibili nemmeno analogie argomentativetra sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e pronuncia ex art. 599 bis cod. proc.pen.. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01).Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quellerelative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato inappello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice di appello mentre nessuno spazio può essereammesso per doglianze attinenti ai motivi rinunciati. Del resto, deve ancoraessere rammentato che la giurisprudenza precedente l'abrogazione del primoconcordato in appello aveva già stabilito che in tema di c.d. patteggiamento inappello, il giudice d'appello nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art.599, comma 4, cod. proc. pen., (oggi art. 599 bis cod. proc. pen.) non è tenuto amotivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle causepreviste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullitàassoluta o di inutilizzabilità della prova in quanto, a causa dell'effetto devolutivo,una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizionedel giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicalediversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quellodisciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003,Rv. 226707).3. L’impugnazione è, quindi, inammissibile (ex art. 606 co.3 cod. proc. pen.)con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende diuna somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente