CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 03755/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice di appello, confermando la sentenza di primo grado, si è pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo per il delitto di cui all'art. 582, comma secondo, cod. pen., con la recidiva reiterata infraquinquennale; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., è inammissibile in quanto deduce vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); Considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato oggetto di contestazione, è manifestamente infondato perché il termine di anni sette e mesi sei, essendo il reato commesso in 27 luglio 2014, va a scadere il 27 gennaio 2022, dunque dopo la sentenza emessa dalla Corte di appello il 14 gennaio 2022. Il calcolo che opera il ricorrente è errato anche perché computato sulla base dei giorni, mentre invece la determinazione del termine di prescrizione del reato va effettuata secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno successivo al verificarsi del fatto e senza tener conto dei giorni effettivi di cui è composto l'anno o il mese. La scadenza del termine stabilita a mesi si verifica, perciò, nel giorno corrispondente a quello in cui e iniziata la decorrenza secondo il calendario comune (Sez. 2, Ordinanza n. 3092 del 26/09/1978, Romano, Rv. 140313 — 01) e per altro il calcolo proposto dal ricorrente non tiene conto dell'ulteriore periodo di sospensione del termine di prescrizione per complessivi 89 giorni. Ne consegue che alla data della sentenza di appello il reato non era estinto per prescrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore I