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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15651/2026

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o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026nonché contro-intimato-nonchésul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona dellegale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Buonafede unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 49/2023depositata il 21/12/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2026dalla [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla memoria depositata e chiedeche la Corte rigetti il ricorso principale e dichiari assorbito il ricorsoincidentale condizionato.1.

Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Modena chiedendo lacondanna di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni subiti a seguito del subentroNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026- n.q. di beneficiario - in diverse polizze vita stipulate da alcuni clienti dellacompagnia di assicurazioni, poi rivelatesi inesistenti.A fondamento della domanda, parte attrice esponeva che tale operazionele veniva espressamente illustrata dal proprio consulente, [OSCURATO:SOCIETA].), che a sua volta si impegnava con il Leporati, in forzadi una scrittura privata, a versare, nella misura del 50% ciascuno, lasomma cui gli assicurati avevano diritto per il riscatto anticipato dellepolizze.

In attuazione di tale accordo, il Leporati aveva poi consegnato alNel dettaglio, per quanto ancora di interesse, parte attrice chiedeva lacondanna al risarcimento dei danni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e diAllianz S.p.A. (in solido con il Franchini) ai sensi degli artt. 118 e 119 deld.lgs. 209/2005 e dell’art. 2049 c.c.Costituitesi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]instavano per il rigetto della domanda; quest’ultima chiedeva, altresì, diessere tenuta indenne dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di cui il Franchiniera socio) delle somme alle quali sarebbe stata eventualmentecondannata.1.1.

Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 6/2018, accoglieva ladomanda attorea, condannando i convenuti, in solido tra loro, alpagamento della somma di Euro 90.500,27, a titolo di risarcimento deidanni, oltre interessi legali, in favore del Leporati, nonché alle spese dilite.

Condannava, inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] tenere indenne [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme alle quali la stessa risultavacondannata.2.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 49/2023, accoglieval’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in riforma della sentenzadi primo grado, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell’appellante, condannando quest’ultimo alla restituzione, inNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di Euro 20.432,84, versata dallastessa a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado,oltre interessi.

Condannava, inoltre, il Leporati alla rifusione delle spese dilite di entrambi i gradi di giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e di [OSCURATO:SOCIETA]La sentenza veniva poi corretta ex artt. 287 ss. c.p.c. con provvedimentodepositato in data 21/02/2023, integrando il dispositivo con la condannadel Leporati al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di Euro90.511,12, oltre interessi legali, a titolo di restituzione di quanto ricevutodalla [OSCURATO:SOCIETA]. in esecuzione della sentenza di primo grado in data23/01/2018.Nel dettaglio, ritenevano i giudici d’appello che la condotta colposa deldanneggiato assumesse rilevanza eziologica esclusiva, ai sensi dell’art.1227, comma 1, prima parte, c.c., tenuto altresì conto dei caratteri dianomalia della vicenda, idonei e sufficienti a rendere irrilevantel’occasionalità necessaria derivante dal rapporto tra il promotore e lecompagnie assicurative.3.

Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,affidato a cinque motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con distinticontroricorsi; quest’ultima ha altresì proposto ricorso incidentalecondizionato, affidato ad un unico motivo.3.2. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.3.3.

Tutte le parti hanno depositato memoria.3.4.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorsoprincipale, con conseguente assorbimento del ricorso incidentalecondizionato.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/20264.

Preliminarmente, si rileva che non risulta in atti la prova dell’avvenutoperfezionamento della notificazione del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Leporati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale resta - peraltro - parteintimata nel giudizio di cassazione.Cionondimeno, tale circostanza non osta alla disamina del ricorso comeproposto da [OSCURATO:PERSONA], potendosi applicare al caso di specie -proprio in ragione dell’esito della presente impugnazione - i principiaffermati, da ultimo, da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11825 del 05/05/2025(alla cui motivazione sul punto specifico qui si rinvia, ai sensi dell’art. 118,comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.), secondo cui «il rispetto deldiritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone algiudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedirecomportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra iquali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivitàprocessuali e formalità superflue perché non giustificate dalla strutturadialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principiodel contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto allapartecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cuisfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, oveil ricorso per cassazione sia “prima facie” infondato, è superfluo fissare untermine per l’integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione dellanotifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e inun allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senzacomportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei dirittiprocessuali delle parti».Per tali ragioni, si appalesano superflui il rinvio della causa a nuovo ruolo ela fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio neiconfronti del Franchini.Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/20265.1.

Tanto premesso, con il primo motivo del ricorso principale siprospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2049 c.c.[OSCURATO:PERSONA] censura la statuizione della sentenza d’appello che ha ravvisato«un concorso di colpa del creditore tale da elidere il diritto al risarcimentocome preteso in atto di citazione» (a pag. 4 della sentenza impugnata) acausa dell’accordo intervenuto con l’agente (che partecipava allaripartizione dei futuri premi) e del pagamento in contanti effettuato invarie tranches dal Leporati.Assume che essa è contraria alle risultanze probatorie (elencate in ricorso,a pagg. 13-14), nonché all’accertamento compiuto in sede penale sullamedesima vicenda.5.2.

Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.Assume il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe dato «maggiorimportanza» ad alcuni fatti rispetto ad altri, ritenendo che l’uso dicartamoneta - in luogo di altre, diverse forme di pagamento - fosse idoneoa determinare l’interruzione del nesso di causalità.Rileva, ancora, che la Corte territoriale non ha tenuto in debito conto chela causa del pagamento era rappresentata dall’acquisto di un contratto sumodulo [OSCURATO:SOCIETA], negoziato dall’agente anche nella sua qualità di socio dellaPacifici [OSCURATO:SOCIETA]. ed “agente di assicurazione [OSCURATO:SOCIETA]”.

I giudicid’appello - ad avviso del ricorrente - avrebbero altresì trascurato che ilpagamento era stato effettuato dal Leporati nei confronti di un agente diassicurazione (il Franchini) che da più di un decennio svolgeva tale5.3.

Con il terzo motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c., in relazione agli artt. 2049 e 1227 c.c.Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026Parte ricorrente deduce che, in caso di vendita di polizze vita inesistenti,alla compagnia assicuratrice si applica il medesimo regime diresponsabilità previsto per le ipotesi di intermediazione finanziaria.Pertanto, se un agente vende a terzi prodotti fasulli, l’assicurazionerisponderebbe in solido del danno subìto dal cliente, anche quando non neha provato il dolo o la colpa (viene evocato, in proposito, il precedente diCass. n. 20787/2018).Pertanto, ad avviso del ricorrente, i giudici d’appello avrebberoerroneamente escluso il nesso di causalità, ritenendo che la condotta delLeporati fosse tale da “interromperlo”.Osserva, di contro, che l’art. 2049 c.c. integra una fattispecie diresponsabilità di natura oggettiva.Deduce, ancora, che il risarcimento non è dovuto, secondo l’ultimo commadell’art. 1227 c.c., per i danni che il cliente avrebbe potuto evitare usandol’ordinaria diligenza e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, perriconoscere l’applicabilità dell’art. 1227 c.c., occorre che i rapporti trapromotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se nonaddirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplinalegale.

Pertanto, la consegna di somme di denaro da parte del cliente conmodalità difformi da quelle cui il promotore dovrebbe attenersi non puòrilevare, da sola, ad escludere il rapporto di necessaria occasionalità(Cass. n. 32514/2018).5.4.

Con il quarto motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. e dell’all’art. 2909 c.c., in relazione al giudicato dellasentenza penale di condanna dell’agente e al giudicato di sentenze dimerito su analoghe fattispecie.Ritiene il ricorrente che la sentenza impugnata è errata poiché nonrileverebbe che il Franchini era stato condannato in sede penale per ildelitto di truffa, rispetto a fattispecie tutte uguali.

Tale circostanza, adNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026avviso del ricorrente, non consentirebbe di ravvisare una ipotesi dicorresponsabilità del Leporati.Riferisce, ancora, che la stessa Corte d’appello di Bologna, in unafattispecie analoga a quella oggetto di causa, ha espressamente accertatoil nesso di causalità.5.5.

Con il quinto motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 287 c.p.c., poiché la Corte territoriale avrebbe erratonell’accogliere l’istanza di correzione di errore materiale della [OSCURATO:SOCIETA],correggendo il capo primo della sentenza, con provvedimento del 21febbraio 2023.Ciò in quanto - osserva il ricorrente - la sentenza non era affetta da «vizimeramente formali derivanti da una divergenza evidente e facilmenterettificabile tra l’ideazione o l’intendimento del giudice e la sua materialeesteriorizzazione non incidente sul contenuto sostanziale della decisione»(a pag. 48 del ricorso per cassazione).Ed infatti, nella tesi di [OSCURATO:SOCIETA]., la sentenza mancava di unapronuncia in relazione alla condanna alla restituzione della somma pagataper effetto della sentenza di primo grado; pertanto, il ricorrente deduceche il rimedio eventualmente esperibile, nella specie, doveva ravvisarsinell’impugnazione della sentenza.6.1.

Per motivi di ordine logico, va esaminato con priorità il terzo motivodel ricorso principale.

Esso è infondato.6.1.1.

Secondo un consolidato indirizzo interpretativo (per verorichiamato dallo stesso ricorrente), la responsabilità della compagnia diassicurazioni è astrattamente inquadrabile nella fattispecie diresponsabilità oggettiva da fatto illecito ex art. 2049 c.c., quale ipotesi diresponsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato,agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui lapreponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e diNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026vigilanza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14578 del 22/06/2007; ma, in talsenso, cfr. già Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12945 del 19/12/1995; Sez. 3,Sentenza n. 4005 del 03/04/2000).Al fine di ottenere la condanna della società preponente per il fatto illecitoposto in essere dal preposto, consistito nell’appropriazione di sommeconsegnategli dal risparmiatore a seguito della sottoscrizione di uncontratto di investimento, il preteso danneggiato è tenuto a dimostrare diavere effettivamente affidato il proprio denaro per l’effettuazione diaffidamento in buona fede, nel campo di operatività del rapporto trapreponente e preposto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1741 del 25/01/2011;Sez. 1, Sentenza n. 6829 del 24/03/2011).In particolare, perché possa configurarsi una responsabilità dellacompagnia di assicurazioni ex art. 2049 c.c., è necessario provare il«rapporto di occasionalità necessaria» tra la condotta dell’agente e leincombenze che gli erano state affidate dal preponente, nel senso chel’incombenza abbia determinato una situazione tale da agevolare orendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente(o, comunque, il collaboratore dell’imprenditore) abbia operato oltre ilimiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incaricoaffidatogli.A questo proposito, non assumono decisivo rilievo la natura e la fonte delrapporto esistente tra preponente e preposto, essendo sufficiente ancheuna mera collaborazione o ausiliarità del preposto, nel quadrodell’organizzazione e delle finalità dell’impresa gestita dal preponente (v.Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 4005 del 03/04/2000).

Il fondamento dellaresponsabilità ex art. 2049 va, infatti, rinvenuto non già nella formaleesistenza di un rapporto di lavoro o di agenzia, ma nel rapporto effettualeche si istituisce quando per volontà di un soggetto (committente), altroNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026soggetto (commesso) esplica in fatto attività per di lui conto e sotto il suopotere (v.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3616 del 24/05/1988).In linea con tali premesse, questa Corte ha di recente chiarito, conSentenza n. 34034 del 24/12/2025, che il “rapporto di preposizione” - allaluce della ratio del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art.2049 c.c., da individuarsi nel principio cuius commoda eius et incommoda- va valutato alla stregua di due profili: a) un profilo più strettamentecontrattuale, che consideri i termini dei diritti, degli obblighi e dei potericontrattualmente spettanti al soggetto che si avvale della prestazionealtrui, con riguardo allo svolgimento della relativa attività; b) un piùgenerale profilo funzionale, che tenga conto - anche al di là dei diritti edegli obblighi contrattuali - della effettiva relazione intercorrente tra lerispettive attività produttive, specie se di natura imprenditoriale,potendosi ben ritenere che il debitore/incaricato della prestazione assumala qualità di “preposto” in quanto la sua attività è soggetta a (sia pur variee diverse) forme di “eterodirezione” e “appropriazione”.Tanto premesso, resta ferma, anche in questa specifica materia,l’applicazione dell’art. 1227 c.c., che può difatti combinarsi con tutte lefattispecie di responsabilità da fatto illecito, giusta il richiamo contenutonell’art. 2056 c.c., di guisa che - alla luce delle circostanze del casoconcreto e delle prove disponibili nel processo - l’atto del danneggiato puòporsi in relazione causale con l’evento di danno non nel senso della(impropriamente definita) “interruzione del nesso causale” tra fatto delpreposto (per cui risponderebbe il preponente) e danno, bensì alla lucedella regola con-causale di cui all’art. 41 c.p., che relega al rango di meraoccasione la relazione con il primo, deprivato della sua efficienza dicausalità materiale, senza peraltro cancellarne l’efficienza causale sulpiano strettamente naturalistico, poiché, senza di esso, il danno non siverificherebbe.Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026Ed invero, come questa Corte ha anche di recente avuto modo diprecisare, in via generale, con la Sentenza n. 2526 del 05/02/2026(ancorché si tratti, nello specifico, di una pronuncia in tema diresponsabilità della Regione ex art. 2052 c.c. per gli incidenti che vedanocoinvolti un autoveicolo senza guida di rotaie e animali selvatici),«nell’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte assume sempre piùcentrale rilievo il principio secondo il quale, in tutte le ipotesi diimputazione della responsabilità civile risarcitoria, anche laddove essaavvenga in base a criteri meramente oggettivi che consentano solo laprova contraria esimente del fortuito, deve tenersi sempre contodell’incidenza sull’evento dannoso della condotta del danneggiato, anchedi ufficio, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.

Tale condotta va, pertanto,sempre valutata dal giudice, sulla base degli elementi di prova disponibili,onde stabilire se ed in quale misura essa abbia eventualmente concorso adeterminare l’evento dannoso, con correlativa e proporzionale diminuzionedel risarcimento dovuto dal responsabile, ovvero esclusione di ognirisarcimento, nel caso in cui detta condotta abbia assunto il carattere dicausa esclusiva dell’evento stesso (valga il riferimento, sul punto, allaormai consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di danni derivatida cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c.; cfr. per tutte: Cass., Sez.3, da n. 2477 a n. 2483 del 01/02/2018; Sez.

U, n. 20943 del30/06/2022; Sez. 3, n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, n. 11152 del27/04/2023; Sez. 3, n. 21675 del 20/07/2023; Sez. 3, n. 2376 del24/01/2024)».In tal guisa, avendo riguardo la norma di cui all’art. 1227, comma 1,prima parte, c.c. all’accertamento del nesso di causalità materiale (lahaftungsbegründende Kausalität dell’esperienza tedesca: in linea di buonaapprossimazione, la causalità costitutiva della responsabilità), l’eventualecontributo causale del danneggiato all’evento dannoso è - invariabilmente- di tipo oggettivo e prescinde dall’imputabilità della condotta colposa sulNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026piano soggettivo (da ultimo, diffusamente, Cass. Sez. 3, Sentenza n.26798 del 06/10/2025).Tale ultimo aspetto costituisce l’ubi consistam della richiamata norma edesclude che, in relazione ai diversi criteri di imputazione dellaresponsabilità, essa possa assumere una valenza di volta in volta diversae, a seconda dei casi, richiedere diversi elementi costitutivi.Così, similmente, in coerenza con tali premesse, questa Corte ha ribaditoche, anche in relazione alla fattispecie di responsabilità oggettiva di cuiall’art. 2051 c.c., la rilevanza eziologica del fatto colposo del danneggiatoai sensi dell’art. 1227, comma 1, prima parte, c.c. non postula affatto chetale condotta colposa (intesa in senso solamente oggettivo) risulti in effettiimprevedibile ed inevitabile (cfr., da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 8633 del 07/04/2026).A ben vedere, non contrasta con questo indirizzo interpretativol’orientamento secondo cui, in relazione alla fattispecie di responsabilitàoggettiva da fatto illecito ex art. 2049 c.c. della compagnia di assicurazioniper il fatto del promotore, la condotta oggettivamente colposa deldanneggiato può spingersi fino ad assumere efficacia eziologica esclusiva(tanto non vale, invece, per quella concorrente) in presenza di uncoinvolgimento soggettivo del danneggiato ben più marcato, allorché glifosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva inassenza o al di fuori del rapporto con l’intermediario ovvero fosseconsapevolmente coinvolto nell’elusione della disciplina legale posta inessere dal promotore finanziario o ancora quando avesse prestatoacquiescenza all’irregolare condotta del preposto: acquiescenza desunta,ad esempio, dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in esserecon modalità irregolari, dal valore complessivo delle operazioni,dall’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, dallaconoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmidi investimento e dalle sue complessive condizioni culturali eNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026socioeconomiche (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19111 del15/09/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018).Tale orientamento, infatti, esplicita solamente le condizioni rispetto allequali la condotta colposa del danneggiato, ai sensi del combinato dispostodegli artt. 1227, comma 1, prima parte, c.c. e 41 c.p., assume rilevanzaeziologica esclusiva (e non concorrente) nella causazione dell’evento didanno.Come questa Corte ha da tempo precisato, «la dottrina più recente, chequesta Corte ritiene di dover condividere, ha abbandonato l’idea che laregola di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, sia espressione del principio diautoresponsabilità, ravvisandosi piuttosto un corollario del principio dellacausalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di dannoche non è a lui causalmente imputabile. […] La regola di cui all’art. 1227c.c., va inquadrata esclusivamente nell’ambito del rapporto causale»(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 2010).Del resto, lo stesso art. 1227, comma 1, c.c. sancisce che «se il fattocolposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento èdiminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze chene sono derivate».In proposito, l’art. 1227 c.c. distingue due ipotesi, tra loro ben diverse: a)che il danneggiato abbia con la sua colpa (concorrente, ovvero esclusiva)contribuito a cagionare l’evento di danno (comma 1); b) che la colpa deldanneggiato - pur non concorrendo, sul piano della causalità materiale,alla produzione dell’evento di danno - ne abbia aggravato le conseguenze,riferendosi al comportamento del danneggiato successivo all’evento didanno (comma 2).Tali disposizioni si collocano, dunque, su due piani distinti: il comma 2 siriferisce, infatti, alla condotta colposa del danneggiato con esclusivoriferimento al segmento “evento di danno-danno conseguenza” (lahaftungausfüllende Kausalität dell’esperienza tedesca: in linea di buonaNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026approssimazione, la causalità integrativa di responsabilità) e contienesoltanto una regola di causalità giuridica; il comma 1, invece, contiene,nella sua prima parte - separata dal resto attraverso la virgola - unaregola di causalità materiale (oggetto anche di indagine ufficiosa, poichéintrinseca alla ricostruzione del fatto storico: per tutte, Cass. Sez. 3,Sentenza n. 5127 del 12/03/2004), mentre la seconda parte, nella misurain cui attiene alla individuazione del danno risarcibile, già contiene, in sé,una regola di causalità giuridica.6.1.2.

Orbene, dei richiamati principi la Corte d’appello ha fatto, invero,piena e corretta applicazione.Risulta, anzitutto, errato il riferimento di parte ricorrente (a pag. 26 delricorso per cassazione) all’art. 1227, comma 2, c.c., che - come detto -contiene una regola di causalità giuridica, poiché ha riguardo,esclusivamente, al danno-conseguenza, quando invece la Corte territorialeha ritenuto, a monte, che la condotta oggettivamente colposa del Leporatiassumesse rilevanza eziologica esclusiva sul piano della causalitàmateriale, in relazione alla causazione dell’evento di danno, ex art. 1227,comma 1, prima parte c.c., questo restando - beninteso - oggetto dipossibile rilievo d’ufficio da parte del giudice (e, in ogni caso, di eccezionein senso lato), volta che - all’opposto - l’art. 1227, comma 2, c.c. puòessere fatto valere soltanto dalle parti, integrando una c.d. eccezione insenso stretto (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10995 del14/07/2003; Sez. 3, Ordinanza n. 19218 del 19/07/2018).Per altro verso, diversamente da quanto il Leporati ha prospettato inquesta sede, la statuizione sulla efficacia eziologica esclusiva dellacondotta colposa dello stesso non è stata giustificata dalla Corteterritoriale solamente in ragione della circostanza (peraltro,eminentemente fattuale) che questi abbia effettuato due pagamenti infavore del promotore, Franchini, a mezzo contante, così dando - ad avvisodel ricorrente - una interpretazione contraria all’evoluzioneNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 26617 del 18/12/2007;Sez.

U, Sentenza n. 13658 del 04/06/2010), che, pur riconoscendo ilcarattere di esatto adempimento del pagamento effettuato attraversostrumenti diversi dalla cartamoneta, non escluderebbe comunque chequest’ultima resti mezzo fisiologico per estinguere un debito pecuniario.Vale infatti osservare - di contro - che la Corte territoriale ha riconosciutoche la condotta oggettivamente colposa del Leporati ha assunto efficaciaeziologica esclusiva nella causazione dell’evento di danno sulla base di unavalutazione complessiva delle risultanze probatorie, rimesse al suoprudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., attraverso un tipicoaccertamento fattuale, oltretutto scevro da quei soli gravi vizimotivazionali ormai rilevanti dopo la novella del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (dicui appresso, sub 6.3) e, così, non censurabile, in quanto tale, in questasede, e neppure implausibile sul piano logico.In tal guisa, i giudici d’appello hanno dichiarato che «l’accordo conl’agente ed il pagamento in contanti si atteggiano dunque a condottaagevolatrice dell’illecito commesso dal Franchini e presentano evidenticonnotati di anomalia che permettono di affermare in capo al Leporati ungrado elevato di consapevole acquiescenza alla violazione delle regolegravanti sull’agente», valorizzando, a questo proposito, in particolare, «lemodalità con le quali gli era stata prospettata la possibilità del subentro»(a pag. 4 della sentenza impugnata), che si ponevano evidentemente incontrasto con le norme sulla cessione del contratto (nella specie: cessionedi polizze assicurative), che anche il Leporati avrebbe dovuto conoscere.Per questo, hanno altresì non implausibilmente valorizzato l’accordointervenuto tra il Leporati e l’agente, che, per espressa pattuizione,partecipava (rectius, avrebbe partecipato) anch’egli alla ripartizione deifuturi premi, come ulteriore elemento singolare e anomalo della vicenda.Sulla base di tali premesse, la Corte territoriale ha così ritenuto che «lesopra descritte e non contestate modalità di conclusione del contratto diNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026cessione delle polizze assicurative, a differenza di quanto ritenuto daltribunale, rivestano i sopra riscontrati caratteri di anomalia che appaionoidonei e sufficienti a rendere irrilevante l’occasionalità necessariaderivante dal rapporto intercorrente tra l’agente assicurativo alla societàed alla compagnia mandante e dunque ad interrompere il nesso dicausalità tra la condotta del Franchini e l’invocata responsabilitàdell’appellante principale ed incidentale» (a pag. 5 della sentenzaimpugnata).Giova peraltro soggiungere - ma solamente ad abundantiam - che la dettastatuizione risulta altresì corretta anche rispetto alla invocata lesionedell’affidamento ingenerato dal Franchini, in forza del generale principio(seppure qui non immediatamente applicabile, trattandosi nella specie diuna responsabilità da fatto illecito della compagnia di assicurazioni ex art.2049 c.c.) ai sensi del quale in materia di invalidità negoziale, ove essaderivi dalla violazione di una norma imperativa o proibitiva di legge, o dialtre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, cioè tali da dover esserenote, per presunzione assoluta, alla generalità dei cittadini, ovvero tali,comunque, da potere essere conosciute attraverso un comportamento dinormale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a caricodell’altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla contropartel’esistenza delle norme stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10156 del18/05/2016).6.2.

Il primo motivo - in disparte il riferimento all’art. 2049 c.c.,limitatamente al quale esso si rivela infondato per le ragioni sopradiffusamente illustrate - è inammissibile nella parte in cui si denuncia laviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché sostanzialmente volto acontestare l’apprezzamento delle risultanze probatorie svolto dai giudicidel merito.È difatti opportuno ribadire che, per consolidata giurisprudenza di questaCorte, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio diNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026legittimità solo ove si denunci che il giudice ha dichiarato espressamentedi non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero hagiudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che ilmedesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso èrubricato alla “valutazione delle prove” (in tal senso, ex multis, Cass. Sez.3, Ordinanza n. 36320 del 28/12/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 35263 del18/12/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 26367 del 07/09/2022; Sez.

U,Sentenza n. 16598 del 05/08/2016; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del10/06/2016).In definitiva, l’articolazione complessiva del motivo in esame ha l’effettivaconsistenza di una inammissibile sollecitazione rivolta a questa Corte alfine di rivalutare la ricostruzione della quaestio facti così come operata daigiudici del merito.6.3.

Il secondo motivo è inammissibile.È jus receptum che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.presuppone l’esame da parte del giudice del merito della questioneoggetto di doglianza, seppure se ne lamenti la soluzione in modogiuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione (in talsenso, ex multis, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024).Questa Corte, quale Giudice di legittimità, non può sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella operata dai giudici del merito, né puòrivalutare i fatti storici della causa, essendo limitata alla sola verifica dellasussistenza di una motivazione idonea sul piano logico, e cioè nonmeramente apparente, perplessa o insanabilmente contraddittoria (cfr.Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 3267 del 12/02/2008; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8872 del03/04/2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6964 del 16/03/2025).Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026È, infatti, da tempo radicato nella giurisprudenza di questa Corte, anche aSezioni Unite, il principio ai sensi del quale la riformulazione dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (che si deve all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n.83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134) deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., comeriduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione.Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con risultanzeprocessuali tratte “aliunde” rispetto al solo testo del provvedimento.

Taleanomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di “sufficienza” della motivazione ad oggi non più idoneo acostituire oggetto di doglianza (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014).In proposito, non costituisce omissione censurabile, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto storico, rilevante incausa, che sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie.

Del pari, la critica concernente l’omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio non può ricomprendere “questioni” o“argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente,estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo, che inveceriguarda esclusivamente un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30673 del 03/11/2023).Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/20266.3.1.

Nel caso di specie, il ricorrente non solo si limita a prospettare unomesso esame al di fuori del perimetro di cui all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., ma si duole - in buona sostanza - dell’apprezzamento delle proverealizzato dal giudice del merito ex art. 116 c.p.c., il quale avrebbe dato«maggior importanza» (a pag. 14 del ricorso per cassazione) adeterminate prove, a scapito di altre.A questo riguardo, mette conto osservare che - per converso - spettaproprio al solo giudice del merito il compito di individuare le fonti delproprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarnel’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanzedel processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad esse sottesi; così come gli spetta pure la facoltà diescludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di unaprova.

Al contempo, il giudice del merito non è però tenuto ad esplicitare,per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovveroad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senzanecessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13485 del13/06/2014; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021).Aggiungasi, infatti, che, secondo un principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità, il giudice del merito non è tenuto adoccuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione,prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario esufficiente - anche in relazione all’art. 132, n. 4, c.p.c. - che costuiesponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti afondamento della sua decisione, di guisa che tutti gli argomenti, le tesi e irilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili conla soluzione adottata e con l’“iter” argomentativo seguito devono ritenersiper implicito disattesi (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del25/06/2020).Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026Per tali ragioni, le censure veicolate dal ricorrente mirano a contrapporre,al fondo, una propria valutazione dell’assetto probatorio, diversa da quellaoperata dalla Corte di merito, non conforme alle sue aspettative (v.

Cass.Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/2005), sollecitando a questa Corte dilegittimità una rivalutazione del detto corredo istruttorio, che siaalternativa a quella compiuta dal giudice del merito - pur se a questiriservata, e in quanto tale non sindacabile, nel suo intrinseco contenutofattuale, in questa sede - facendo assurgere il giudizio di legittimità agiudizio di merito di terzo grado (in tal senso, ex multis, Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 33125 del 18/12/2024).6.4.

Il quarto motivo è infondato.Nel dettaglio, parte ricorrente lamenta la violazione, da parte della Corteterritoriale, dei giudicati formatisi su sentenze emesse dalla stessa Corted’appello su vicende analoghe, nonché del giudicato penale sullamedesima vicenda, che riconosceva la responsabilità penale del Franchini.6.4.1.

Ebbene, come la giurisprudenza di legittimità ha da tempoprecisato, il giudicato “inter alios” formatosi in un determinato giudizio(civile) può spiegare “efficacia riflessa” (c.d.

“ultra partes”) nei confronti disoggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) iterzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distintorapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nelprimo giudizio; b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico”dalla precedente decisione; c) l’efficacia riflessa riguardi soltantol’affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità diun diverso accertamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8101 del23/04/2020).Il caso di specie non può però essere ricondotto in nessuna delle detteipotesi, volta che la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diPacifici [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. (oltre a [OSCURATO:PERSONA]) èvolta a far valere un diritto autonomo (del Leporati), relativo ad unNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026distinto rapporto giuridico, di tipo aquiliano, rispetto al quale a nulla rilevache il Franchini e le compagnie assicurative, evocati in giudizio da soggettiterzi, siano stati condannati al risarcimento dei danni in vicende del tuttoautonome, che vanno perciò considerate nella singolarità propria diciascun caso concreto, non potendosi ravvisare nella sola medesimezzadel promotore un elemento da cui far discendere la pretesa efficaciariflessa del giudicato “inter alios”, tanto più in un giudizio risarcitorio, nelquale qualsiasi automatismo va assolutamente respinto, dovendosivalorizzare, all’opposto, con riferimento a fatti e rapporti giuridiciautonomi, la specificità del caso di specie portato alla cognizione delgiudice.6.4.2.

Parimenti destituita di fondamento è la evocata violazione da partedella Corte d’appello del giudicato penale sulla vicenda in esame.In proposito - in disparte la mancata riproduzione per quanto di interesse,all’interno del ricorso, della richiamata sentenza, quale causa diinammissibilità del mezzo ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per difettodei requisiti di specificità ed autosufficienza - giova osservare, perdoveroso interesse nomofilattico, che il giudicato penale relativo allaposizione di un imputato non può spiegare efficacia nel giudizio civile chevenga proposto dal danneggiato (anche costituitosi parte civile in sedepenale) nei confronti di soggetti terzi, invocando - rispetto ad essi - unaresponsabilità sulla base di un titolo diverso e proprio, e ciò ove purecostoro abbiano partecipato al giudizio penale come responsabili civili perfatto altrui (i.e., dell’imputato).Varrà, difatti, osservare che, in applicazione di tali principi, in analogavicenda (ancorché riferita ad un giudicato assolutorio e alla diversafattispecie di responsabilità oggettiva da fatto illecito ex art. 2051 c.c.),questa Corte, con la Sentenza n. 34505 del 29/12/2025, ha enunciato ilprincipio di diritto ai sensi del quale «il giudicato assolutorio formatosi neiconfronti dell’imputato in un processo penale nel quale la parte civile si siaNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026costituita non spiega gli effetti di cui all’art. 652 c.p.p. in favore di coloroche abbiano partecipato al detto giudizio quali responsabili civili per fattoaltrui nel caso in cui questi siano convenuti dinanzi al giudice civileprospettando una responsabilità per fatto o titolo proprio (nel caso dispecie, ai sensi dell’art. 2051 c.c., quali custodi dell’immobile presso ilquale si è verificato il sinistro)».Tali principi costituiscono la logica applicazione del rapporto tra i giudizi,civile e penale, delineato dall’art. 75 c.p.p., al cui riguardo varràrichiamare quanto affermato dalla Corte costituzionale nella nota Sentenzan. 233 del 11/07/2003, al p.to

3.3. della motivazione: «L’art. 75 cod.proc. pen. ha definitivamente consacrato il principio di parità dellegiurisdizioni, cosicché perfino la possibilità di giudicati contrastanti inrelazione al medesimo fatto, ai diversi effetti civili e penali, costituisceevenienza da considerarsi ormai fisiologica»; e ciò - perfino - conriferimento alla posizione dell’imputato medesimo, là dove qui si discorre,invece e a più forte ragione, della responsabilità altrui, e cioè dellecompagnie di assicurazioni ex art. 2049 c.c.In quest’ottica, è stato anche precisato da questa Corte che «le proveassunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e lesentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicatoex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile didanno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte esottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità dellaproduzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - aifini dell’accertamento dell’illecito civile e il giudice, potendo scegliere leprove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltàescludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie,la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto)»(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9957 del 16/04/2025).6.5.

Il quinto motivo è fondato.Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel disporrela correzione di errore materiale - limitatamente alla condanna delLeporati alla restituzione, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di Euro90.511,12, oltre interessi - poiché la doglianza fatta valere da AllianzS.p.A. con istanza di correzione di errore materiale integrerebbe, per vero,una censura da far valere, più correttamente, in sede di impugnazione.Tale censura merita accoglimento.La Corte territoriale ha dato corso alla istanza ex art. 287 c.p.c. propostada [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di una espressa “ratio”, che si compendia,solamente, nel rilievo della sussistenza dei presupposti ex art. 287 c.p.c.,stante l’omessa condanna, all’interno della sentenza, della partesoccombente (i.e., [OSCURATO:PERSONA]) alla restituzione, in favore della partevittoriosa (i.e., [OSCURATO:SOCIETA].), delle somme da quest’ultima pagate inesecuzione del capo della sentenza di primo grado che la riconosceva, diconverso, parte soccombente.A questo proposito, tuttavia, mette conto osservare che la stessa AllianzS.p.A. (come risulta, peraltro, anche dal ricorso incidentale condizionatoproposto dalla Compagnia assicuratrice, a pag. 23, nel rispetto delleprescrizioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la cui violazionesarebbe stata altrimenti sanzionata con la inammissibilità del mezzo)aveva, invero, domandato in modo espresso la condanna del Leporati allarestituzione, in suo favore, della somma pari all’importo corrisposto dallaAllianz S.p.A. in esecuzione della sentenza di primo grado.La mancata statuizione, sul punto, da parte della sentenza d’appellocostituisce, dunque, una omessa pronuncia in senso stretto (e in quantotale censurabile con la sola impugnazione della decisione), come difattiqualificata dalla stessa Corte territoriale nel provvedimento di correzionedi errore materiale del 21 febbraio 2023, allorché discorre di «omessacondanna a carico della parte soccombente alla restituzione in favore dellaNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026parte vittoriosa delle somme da questa pagate in esecuzione del capodella sentenza di primo grado».Per queste ragioni, alla mancata statuizione in sentenza sulla condannarestitutoria in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva supplire la Corted’appello tramite il provvedimento di correzione di errore materiale, nongiovando all’odierna ricorrente incidentale l’indirizzo interpretativo ai sensidel quale ove la condanna alle restituzioni sia sottratta a qualunque formadi valutazione giudiziale sia nell’“an” sia nel “quantum” del provvedimento,può essere azionata anche la procedura di correzione dell’errore materiale,dovendosi ritenere che i due rimedi, qualora la statuizione acceda al“decisum” della controversia e non siano necessarie ulteriori indagini odeterminazioni sostanziali, siano fra loro alternativi (cfr. Cass. Sez. 3,Sentenza n. 17664 del 02/07/2019, peraltro espressamente richiamatanel provvedimento di correzione di errore materiale della Corte d’appellodi Bologna).Ciò in quanto la mancata statuizione su una questione esplicitamenteprospettata e non decisa dalla Corte territoriale integra una omessapronuncia, non emendabile attraverso il procedimento di cui agli artt. 287ss. c.c.È ben vero che l’istituto della rimessione in termini vede un certoampliamento dei propri originari confini, visto che la giurisprudenza dilegittimità lo estende a tutti i casi in cui, effettivamente, la mera carenzadi esplicitazione di un comando (come nel caso della distrazione odichiarazione del difensore stesso) sia nondimeno superabile, siccomeriducibile effettivamente ad una semplice omissione e colmabileunivocamente ed inevitabilmente da quanto desumibile dall’interocontesto motivazionale.E, tuttavia, il procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c. èfunzionale alla eliminazione di semplici errori di redazione del documento,Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026concretandosi questi in una palese incongruenza della materialeesteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e,quindi, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materialerappresentazione grafica, ma non può in alcun modo incidere sulcontenuto concettuale della decisione (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 17309 del 27/06/2025): in sostanza, il procedimento dicorrezione è ancora precluso in tutti i casi in cui sia necessaria una siapure minima attività di valutazione di presupposti di fatto - suscettibili didiverso apprezzamento - e di successivo giudizio.Ne discende che, nel condannare attraverso il provvedimento ex art. 287c.p.c. il Leporati alla restituzione, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della sommadi Euro 90.511,12, oltre interessi, pari all’importo corrisposto dalla AllianzS.p.A. in esecuzione della sentenza di primo grado, pur a fronte di unaespressa domanda in tal senso della [OSCURATO:SOCIETA], oggetto di omessa pronuncia,la Corte d’appello ha esercitato una vera e propria “potestas iudicandi” peril tramite di uno strumento (i.e., la correzione dell’errore materiale) chenella sua genetica e intrinseca configurazione - come è stato di recenteribadito dalla Sentenza n. 29432/2024 delle Sezioni Unite di questa Corte- «di una pronuncia giurisdizionale non ha né i presupposti, né ilcontenuto, né l’effetto», costituendo - per converso - un provvedimentoche ha natura sostanzialmente amministrativa.7.

All’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale non conseguel’assorbimento del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che vapertanto esaminato.7.1.

Ciò posto, con il primo ed unico motivo del ricorso incidentalecondizionato di [OSCURATO:SOCIETA]. si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., «omessa pronunzia: violazione degli artt. 112, 342 e 345c.p.c.», in relazione alla domanda promossa dalla Compagnia assicuratricedi condanna del Leporati alla restituzione della somma di Euro 90.511,12Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026(pari all’importo corrisposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in esecuzione dellasentenza di primo grado), oltre interessi dal 23 gennaio 2018 al saldo.8.

Il motivo deve ritenersi fondato, alla luce di quanto già rilevato inoccasione dell’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale,avendo la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di AllianzS.p.A. di condanna del Leporati alla restituzione di quanto dalla primacorrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado che la riconoscevaparte soccombente.9.

Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del quinto motivo delricorso principale (inammissibili il primo e il secondo; infondati il terzo e ilquarto) e del ricorso incidentale condizionato, dev’essere disposta lacassazione della sentenza impugnata in relazione alla correzione di erroremateriale disposta con provvedimento del 21 febbraio 2023, con rinvioalla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, perché sipronunci in ordine alla restituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], in favoredi [OSCURATO:SOCIETA]., della somma pari all’importo corrisposto da quest’ultimain esecuzione della sentenza di primo grado.10.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale e il ricorsoincidentale condizionato, dichiarati inammissibili il primo e il secondomotivo del ricorso principale, infondati i restanti; cassa la sentenzaimpugnata nella parte in cui è modificata dal provvedimento di correzionedi errore materiale del 21 febbraio 2023 e rinvia alla Corte d’appello diBologna, in diversa composizione, cui demanda altresì di provvedere allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte Suprema di cassazione in data 13 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026nonché contro-intimato-nonchésul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona dellegale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Buonafede unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 49/2023depositata il 21/12/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2026dalla [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla memoria depositata e chiedeche la Corte rigetti il ricorso principale e dichiari assorbito il ricorsoincidentale condizionato.1. Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Modena chiedendo lacondanna di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni subiti a seguito del subentroNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026- n.q. di beneficiario - in diverse polizze vita stipulate da alcuni clienti dellacompagnia di assicurazioni, poi rivelatesi inesistenti.A fondamento della domanda, parte attrice esponeva che tale operazionele veniva espressamente illustrata dal proprio consulente, [OSCURATO:SOCIETA].), che a sua volta si impegnava con il Leporati, in forzadi una scrittura privata, a versare, nella misura del 50% ciascuno, lasomma cui gli assicurati avevano diritto per il riscatto anticipato dellepolizze. In attuazione di tale accordo, il Leporati aveva poi consegnato alNel dettaglio, per quanto ancora di interesse, parte attrice chiedeva lacondanna al risarcimento dei danni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e diAllianz S.p.A. (in solido con il Franchini) ai sensi degli artt. 118 e 119 deld.lgs. 209/2005 e dell’art. 2049 c.c.Costituitesi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]instavano per il rigetto della domanda; quest’ultima chiedeva, altresì, diessere tenuta indenne dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di cui il Franchiniera socio) delle somme alle quali sarebbe stata eventualmentecondannata.1.1. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 6/2018, accoglieva ladomanda attorea, condannando i convenuti, in solido tra loro, alpagamento della somma di Euro 90.500,27, a titolo di risarcimento deidanni, oltre interessi legali, in favore del Leporati, nonché alle spese dilite. Condannava, inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] tenere indenne [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme alle quali la stessa risultavacondannata.2. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 49/2023, accoglieval’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in riforma della sentenzadi primo grado, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell’appellante, condannando quest’ultimo alla restituzione, inNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di Euro 20.432,84, versata dallastessa a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado,oltre interessi. Condannava, inoltre, il Leporati alla rifusione delle spese dilite di entrambi i gradi di giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e di [OSCURATO:SOCIETA]La sentenza veniva poi corretta ex artt. 287 ss. c.p.c. con provvedimentodepositato in data 21/02/2023, integrando il dispositivo con la condannadel Leporati al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di Euro90.511,12, oltre interessi legali, a titolo di restituzione di quanto ricevutodalla [OSCURATO:SOCIETA]. in esecuzione della sentenza di primo grado in data23/01/2018.Nel dettaglio, ritenevano i giudici d’appello che la condotta colposa deldanneggiato assumesse rilevanza eziologica esclusiva, ai sensi dell’art.1227, comma 1, prima parte, c.c., tenuto altresì conto dei caratteri dianomalia della vicenda, idonei e sufficienti a rendere irrilevantel’occasionalità necessaria derivante dal rapporto tra il promotore e lecompagnie assicurative.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,affidato a cinque motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con distinticontroricorsi; quest’ultima ha altresì proposto ricorso incidentalecondizionato, affidato ad un unico motivo.3.2. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.3.3. Tutte le parti hanno depositato memoria.3.4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorsoprincipale, con conseguente assorbimento del ricorso incidentalecondizionato.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/20264. Preliminarmente, si rileva che non risulta in atti la prova dell’avvenutoperfezionamento della notificazione del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Leporati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale resta - peraltro - parteintimata nel giudizio di cassazione.Cionondimeno, tale circostanza non osta alla disamina del ricorso comeproposto da [OSCURATO:PERSONA], potendosi applicare al caso di specie -proprio in ragione dell’esito della presente impugnazione - i principiaffermati, da ultimo, da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11825 del 05/05/2025(alla cui motivazione sul punto specifico qui si rinvia, ai sensi dell’art. 118,comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.), secondo cui «il rispetto deldiritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone algiudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedirecomportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra iquali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivitàprocessuali e formalità superflue perché non giustificate dalla strutturadialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principiodel contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto allapartecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cuisfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, oveil ricorso per cassazione sia “prima facie” infondato, è superfluo fissare untermine per l’integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione dellanotifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e inun allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senzacomportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei dirittiprocessuali delle parti».Per tali ragioni, si appalesano superflui il rinvio della causa a nuovo ruolo ela fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio neiconfronti del Franchini.Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/20265.1. Tanto premesso, con il primo motivo del ricorso principale siprospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2049 c.c.[OSCURATO:PERSONA] censura la statuizione della sentenza d’appello che ha ravvisato«un concorso di colpa del creditore tale da elidere il diritto al risarcimentocome preteso in atto di citazione» (a pag. 4 della sentenza impugnata) acausa dell’accordo intervenuto con l’agente (che partecipava allaripartizione dei futuri premi) e del pagamento in contanti effettuato invarie tranches dal Leporati.Assume che essa è contraria alle risultanze probatorie (elencate in ricorso,a pagg. 13-14), nonché all’accertamento compiuto in sede penale sullamedesima vicenda.5.2. Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.Assume il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe dato «maggiorimportanza» ad alcuni fatti rispetto ad altri, ritenendo che l’uso dicartamoneta - in luogo di altre, diverse forme di pagamento - fosse idoneoa determinare l’interruzione del nesso di causalità.Rileva, ancora, che la Corte territoriale non ha tenuto in debito conto chela causa del pagamento era rappresentata dall’acquisto di un contratto sumodulo [OSCURATO:SOCIETA], negoziato dall’agente anche nella sua qualità di socio dellaPacifici [OSCURATO:SOCIETA]. ed “agente di assicurazione [OSCURATO:SOCIETA]”. I giudicid’appello - ad avviso del ricorrente - avrebbero altresì trascurato che ilpagamento era stato effettuato dal Leporati nei confronti di un agente diassicurazione (il Franchini) che da più di un decennio svolgeva tale5.3. Con il terzo motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c., in relazione agli artt. 2049 e 1227 c.c.Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026Parte ricorrente deduce che, in caso di vendita di polizze vita inesistenti,alla compagnia assicuratrice si applica il medesimo regime diresponsabilità previsto per le ipotesi di intermediazione finanziaria.Pertanto, se un agente vende a terzi prodotti fasulli, l’assicurazionerisponderebbe in solido del danno subìto dal cliente, anche quando non neha provato il dolo o la colpa (viene evocato, in proposito, il precedente diCass. n. 20787/2018).Pertanto, ad avviso del ricorrente, i giudici d’appello avrebberoerroneamente escluso il nesso di causalità, ritenendo che la condotta delLeporati fosse tale da “interromperlo”.Osserva, di contro, che l’art. 2049 c.c. integra una fattispecie diresponsabilità di natura oggettiva.Deduce, ancora, che il risarcimento non è dovuto, secondo l’ultimo commadell’art. 1227 c.c., per i danni che il cliente avrebbe potuto evitare usandol’ordinaria diligenza e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, perriconoscere l’applicabilità dell’art. 1227 c.c., occorre che i rapporti trapromotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se nonaddirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplinalegale. Pertanto, la consegna di somme di denaro da parte del cliente conmodalità difformi da quelle cui il promotore dovrebbe attenersi non puòrilevare, da sola, ad escludere il rapporto di necessaria occasionalità(Cass. n. 32514/2018).5.4. Con il quarto motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. e dell’all’art. 2909 c.c., in relazione al giudicato dellasentenza penale di condanna dell’agente e al giudicato di sentenze dimerito su analoghe fattispecie.Ritiene il ricorrente che la sentenza impugnata è errata poiché nonrileverebbe che il Franchini era stato condannato in sede penale per ildelitto di truffa, rispetto a fattispecie tutte uguali. Tale circostanza, adNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026avviso del ricorrente, non consentirebbe di ravvisare una ipotesi dicorresponsabilità del Leporati.Riferisce, ancora, che la stessa Corte d’appello di Bologna, in unafattispecie analoga a quella oggetto di causa, ha espressamente accertatoil nesso di causalità.5.5. Con il quinto motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 287 c.p.c., poiché la Corte territoriale avrebbe erratonell’accogliere l’istanza di correzione di errore materiale della [OSCURATO:SOCIETA],correggendo il capo primo della sentenza, con provvedimento del 21febbraio 2023.Ciò in quanto - osserva il ricorrente - la sentenza non era affetta da «vizimeramente formali derivanti da una divergenza evidente e facilmenterettificabile tra l’ideazione o l’intendimento del giudice e la sua materialeesteriorizzazione non incidente sul contenuto sostanziale della decisione»(a pag. 48 del ricorso per cassazione).Ed infatti, nella tesi di [OSCURATO:SOCIETA]., la sentenza mancava di unapronuncia in relazione alla condanna alla restituzione della somma pagataper effetto della sentenza di primo grado; pertanto, il ricorrente deduceche il rimedio eventualmente esperibile, nella specie, doveva ravvisarsinell’impugnazione della sentenza.6.1. Per motivi di ordine logico, va esaminato con priorità il terzo motivodel ricorso principale. Esso è infondato.6.1.1. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo (per verorichiamato dallo stesso ricorrente), la responsabilità della compagnia diassicurazioni è astrattamente inquadrabile nella fattispecie diresponsabilità oggettiva da fatto illecito ex art. 2049 c.c., quale ipotesi diresponsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato,agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui lapreponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e diNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026vigilanza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14578 del 22/06/2007; ma, in talsenso, cfr. già Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12945 del 19/12/1995; Sez. 3,Sentenza n. 4005 del 03/04/2000).Al fine di ottenere la condanna della società preponente per il fatto illecitoposto in essere dal preposto, consistito nell’appropriazione di sommeconsegnategli dal risparmiatore a seguito della sottoscrizione di uncontratto di investimento, il preteso danneggiato è tenuto a dimostrare diavere effettivamente affidato il proprio denaro per l’effettuazione diaffidamento in buona fede, nel campo di operatività del rapporto trapreponente e preposto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1741 del 25/01/2011;Sez. 1, Sentenza n. 6829 del 24/03/2011).In particolare, perché possa configurarsi una responsabilità dellacompagnia di assicurazioni ex art. 2049 c.c., è necessario provare il«rapporto di occasionalità necessaria» tra la condotta dell’agente e leincombenze che gli erano state affidate dal preponente, nel senso chel’incombenza abbia determinato una situazione tale da agevolare orendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente(o, comunque, il collaboratore dell’imprenditore) abbia operato oltre ilimiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incaricoaffidatogli.A questo proposito, non assumono decisivo rilievo la natura e la fonte delrapporto esistente tra preponente e preposto, essendo sufficiente ancheuna mera collaborazione o ausiliarità del preposto, nel quadrodell’organizzazione e delle finalità dell’impresa gestita dal preponente (v.Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4005 del 03/04/2000). Il fondamento dellaresponsabilità ex art. 2049 va, infatti, rinvenuto non già nella formaleesistenza di un rapporto di lavoro o di agenzia, ma nel rapporto effettualeche si istituisce quando per volontà di un soggetto (committente), altroNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026soggetto (commesso) esplica in fatto attività per di lui conto e sotto il suopotere (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3616 del 24/05/1988).In linea con tali premesse, questa Corte ha di recente chiarito, conSentenza n. 34034 del 24/12/2025, che il “rapporto di preposizione” - allaluce della ratio del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art.2049 c.c., da individuarsi nel principio cuius commoda eius et incommoda- va valutato alla stregua di due profili: a) un profilo più strettamentecontrattuale, che consideri i termini dei diritti, degli obblighi e dei potericontrattualmente spettanti al soggetto che si avvale della prestazionealtrui, con riguardo allo svolgimento della relativa attività; b) un piùgenerale profilo funzionale, che tenga conto - anche al di là dei diritti edegli obblighi contrattuali - della effettiva relazione intercorrente tra lerispettive attività produttive, specie se di natura imprenditoriale,potendosi ben ritenere che il debitore/incaricato della prestazione assumala qualità di “preposto” in quanto la sua attività è soggetta a (sia pur variee diverse) forme di “eterodirezione” e “appropriazione”.Tanto premesso, resta ferma, anche in questa specifica materia,l’applicazione dell’art. 1227 c.c., che può difatti combinarsi con tutte lefattispecie di responsabilità da fatto illecito, giusta il richiamo contenutonell’art. 2056 c.c., di guisa che - alla luce delle circostanze del casoconcreto e delle prove disponibili nel processo - l’atto del danneggiato puòporsi in relazione causale con l’evento di danno non nel senso della(impropriamente definita) “interruzione del nesso causale” tra fatto delpreposto (per cui risponderebbe il preponente) e danno, bensì alla lucedella regola con-causale di cui all’art. 41 c.p., che relega al rango di meraoccasione la relazione con il primo, deprivato della sua efficienza dicausalità materiale, senza peraltro cancellarne l’efficienza causale sulpiano strettamente naturalistico, poiché, senza di esso, il danno non siverificherebbe.Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026Ed invero, come questa Corte ha anche di recente avuto modo diprecisare, in via generale, con la Sentenza n. 2526 del 05/02/2026(ancorché si tratti, nello specifico, di una pronuncia in tema diresponsabilità della Regione ex art. 2052 c.c. per gli incidenti che vedanocoinvolti un autoveicolo senza guida di rotaie e animali selvatici),«nell’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte assume sempre piùcentrale rilievo il principio secondo il quale, in tutte le ipotesi diimputazione della responsabilità civile risarcitoria, anche laddove essaavvenga in base a criteri meramente oggettivi che consentano solo laprova contraria esimente del fortuito, deve tenersi sempre contodell’incidenza sull’evento dannoso della condotta del danneggiato, anchedi ufficio, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. Tale condotta va, pertanto,sempre valutata dal giudice, sulla base degli elementi di prova disponibili,onde stabilire se ed in quale misura essa abbia eventualmente concorso adeterminare l’evento dannoso, con correlativa e proporzionale diminuzionedel risarcimento dovuto dal responsabile, ovvero esclusione di ognirisarcimento, nel caso in cui detta condotta abbia assunto il carattere dicausa esclusiva dell’evento stesso (valga il riferimento, sul punto, allaormai consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di danni derivatida cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c.; cfr. per tutte: Cass., Sez.3, da n. 2477 a n. 2483 del 01/02/2018; Sez. U, n. 20943 del30/06/2022; Sez. 3, n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, n. 11152 del27/04/2023; Sez. 3, n. 21675 del 20/07/2023; Sez. 3, n. 2376 del24/01/2024)».In tal guisa, avendo riguardo la norma di cui all’art. 1227, comma 1,prima parte, c.c. all’accertamento del nesso di causalità materiale (lahaftungsbegründende Kausalität dell’esperienza tedesca: in linea di buonaapprossimazione, la causalità costitutiva della responsabilità), l’eventualecontributo causale del danneggiato all’evento dannoso è - invariabilmente- di tipo oggettivo e prescinde dall’imputabilità della condotta colposa sulNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026piano soggettivo (da ultimo, diffusamente, Cass. Sez. 3, Sentenza n.26798 del 06/10/2025).Tale ultimo aspetto costituisce l’ubi consistam della richiamata norma edesclude che, in relazione ai diversi criteri di imputazione dellaresponsabilità, essa possa assumere una valenza di volta in volta diversae, a seconda dei casi, richiedere diversi elementi costitutivi.Così, similmente, in coerenza con tali premesse, questa Corte ha ribaditoche, anche in relazione alla fattispecie di responsabilità oggettiva di cuiall’art. 2051 c.c., la rilevanza eziologica del fatto colposo del danneggiatoai sensi dell’art. 1227, comma 1, prima parte, c.c. non postula affatto chetale condotta colposa (intesa in senso solamente oggettivo) risulti in effettiimprevedibile ed inevitabile (cfr., da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 8633 del 07/04/2026).A ben vedere, non contrasta con questo indirizzo interpretativol’orientamento secondo cui, in relazione alla fattispecie di responsabilitàoggettiva da fatto illecito ex art. 2049 c.c. della compagnia di assicurazioniper il fatto del promotore, la condotta oggettivamente colposa deldanneggiato può spingersi fino ad assumere efficacia eziologica esclusiva(tanto non vale, invece, per quella concorrente) in presenza di uncoinvolgimento soggettivo del danneggiato ben più marcato, allorché glifosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva inassenza o al di fuori del rapporto con l’intermediario ovvero fosseconsapevolmente coinvolto nell’elusione della disciplina legale posta inessere dal promotore finanziario o ancora quando avesse prestatoacquiescenza all’irregolare condotta del preposto: acquiescenza desunta,ad esempio, dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in esserecon modalità irregolari, dal valore complessivo delle operazioni,dall’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, dallaconoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmidi investimento e dalle sue complessive condizioni culturali eNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026socioeconomiche (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19111 del15/09/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018).Tale orientamento, infatti, esplicita solamente le condizioni rispetto allequali la condotta colposa del danneggiato, ai sensi del combinato dispostodegli artt. 1227, comma 1, prima parte, c.c. e 41 c.p., assume rilevanzaeziologica esclusiva (e non concorrente) nella causazione dell’evento didanno.Come questa Corte ha da tempo precisato, «la dottrina più recente, chequesta Corte ritiene di dover condividere, ha abbandonato l’idea che laregola di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, sia espressione del principio diautoresponsabilità, ravvisandosi piuttosto un corollario del principio dellacausalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di dannoche non è a lui causalmente imputabile. […] La regola di cui all’art. 1227c.c., va inquadrata esclusivamente nell’ambito del rapporto causale»(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 2010).Del resto, lo stesso art. 1227, comma 1, c.c. sancisce che «se il fattocolposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento èdiminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze chene sono derivate».In proposito, l’art. 1227 c.c. distingue due ipotesi, tra loro ben diverse: a)che il danneggiato abbia con la sua colpa (concorrente, ovvero esclusiva)contribuito a cagionare l’evento di danno (comma 1); b) che la colpa deldanneggiato - pur non concorrendo, sul piano della causalità materiale,alla produzione dell’evento di danno - ne abbia aggravato le conseguenze,riferendosi al comportamento del danneggiato successivo all’evento didanno (comma 2).Tali disposizioni si collocano, dunque, su due piani distinti: il comma 2 siriferisce, infatti, alla condotta colposa del danneggiato con esclusivoriferimento al segmento “evento di danno-danno conseguenza” (lahaftungausfüllende Kausalität dell’esperienza tedesca: in linea di buonaNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026approssimazione, la causalità integrativa di responsabilità) e contienesoltanto una regola di causalità giuridica; il comma 1, invece, contiene,nella sua prima parte - separata dal resto attraverso la virgola - unaregola di causalità materiale (oggetto anche di indagine ufficiosa, poichéintrinseca alla ricostruzione del fatto storico: per tutte, Cass. Sez. 3,Sentenza n. 5127 del 12/03/2004), mentre la seconda parte, nella misurain cui attiene alla individuazione del danno risarcibile, già contiene, in sé,una regola di causalità giuridica.6.1.2. Orbene, dei richiamati principi la Corte d’appello ha fatto, invero,piena e corretta applicazione.Risulta, anzitutto, errato il riferimento di parte ricorrente (a pag. 26 delricorso per cassazione) all’art. 1227, comma 2, c.c., che - come detto -contiene una regola di causalità giuridica, poiché ha riguardo,esclusivamente, al danno-conseguenza, quando invece la Corte territorialeha ritenuto, a monte, che la condotta oggettivamente colposa del Leporatiassumesse rilevanza eziologica esclusiva sul piano della causalitàmateriale, in relazione alla causazione dell’evento di danno, ex art. 1227,comma 1, prima parte c.c., questo restando - beninteso - oggetto dipossibile rilievo d’ufficio da parte del giudice (e, in ogni caso, di eccezionein senso lato), volta che - all’opposto - l’art. 1227, comma 2, c.c. puòessere fatto valere soltanto dalle parti, integrando una c.d. eccezione insenso stretto (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10995 del14/07/2003; Sez. 3, Ordinanza n. 19218 del 19/07/2018).Per altro verso, diversamente da quanto il Leporati ha prospettato inquesta sede, la statuizione sulla efficacia eziologica esclusiva dellacondotta colposa dello stesso non è stata giustificata dalla Corteterritoriale solamente in ragione della circostanza (peraltro,eminentemente fattuale) che questi abbia effettuato due pagamenti infavore del promotore, Franchini, a mezzo contante, così dando - ad avvisodel ricorrente - una interpretazione contraria all’evoluzioneNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 26617 del 18/12/2007;Sez. U, Sentenza n. 13658 del 04/06/2010), che, pur riconoscendo ilcarattere di esatto adempimento del pagamento effettuato attraversostrumenti diversi dalla cartamoneta, non escluderebbe comunque chequest’ultima resti mezzo fisiologico per estinguere un debito pecuniario.Vale infatti osservare - di contro - che la Corte territoriale ha riconosciutoche la condotta oggettivamente colposa del Leporati ha assunto efficaciaeziologica esclusiva nella causazione dell’evento di danno sulla base di unavalutazione complessiva delle risultanze probatorie, rimesse al suoprudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., attraverso un tipicoaccertamento fattuale, oltretutto scevro da quei soli gravi vizimotivazionali ormai rilevanti dopo la novella del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (dicui appresso, sub 6.3) e, così, non censurabile, in quanto tale, in questasede, e neppure implausibile sul piano logico.In tal guisa, i giudici d’appello hanno dichiarato che «l’accordo conl’agente ed il pagamento in contanti si atteggiano dunque a condottaagevolatrice dell’illecito commesso dal Franchini e presentano evidenticonnotati di anomalia che permettono di affermare in capo al Leporati ungrado elevato di consapevole acquiescenza alla violazione delle regolegravanti sull’agente», valorizzando, a questo proposito, in particolare, «lemodalità con le quali gli era stata prospettata la possibilità del subentro»(a pag. 4 della sentenza impugnata), che si ponevano evidentemente incontrasto con le norme sulla cessione del contratto (nella specie: cessionedi polizze assicurative), che anche il Leporati avrebbe dovuto conoscere.Per questo, hanno altresì non implausibilmente valorizzato l’accordointervenuto tra il Leporati e l’agente, che, per espressa pattuizione,partecipava (rectius, avrebbe partecipato) anch’egli alla ripartizione deifuturi premi, come ulteriore elemento singolare e anomalo della vicenda.Sulla base di tali premesse, la Corte territoriale ha così ritenuto che «lesopra descritte e non contestate modalità di conclusione del contratto diNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026cessione delle polizze assicurative, a differenza di quanto ritenuto daltribunale, rivestano i sopra riscontrati caratteri di anomalia che appaionoidonei e sufficienti a rendere irrilevante l’occasionalità necessariaderivante dal rapporto intercorrente tra l’agente assicurativo alla societàed alla compagnia mandante e dunque ad interrompere il nesso dicausalità tra la condotta del Franchini e l’invocata responsabilitàdell’appellante principale ed incidentale» (a pag. 5 della sentenzaimpugnata).Giova peraltro soggiungere - ma solamente ad abundantiam - che la dettastatuizione risulta altresì corretta anche rispetto alla invocata lesionedell’affidamento ingenerato dal Franchini, in forza del generale principio(seppure qui non immediatamente applicabile, trattandosi nella specie diuna responsabilità da fatto illecito della compagnia di assicurazioni ex art.2049 c.c.) ai sensi del quale in materia di invalidità negoziale, ove essaderivi dalla violazione di una norma imperativa o proibitiva di legge, o dialtre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, cioè tali da dover esserenote, per presunzione assoluta, alla generalità dei cittadini, ovvero tali,comunque, da potere essere conosciute attraverso un comportamento dinormale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a caricodell’altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla contropartel’esistenza delle norme stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10156 del18/05/2016).6.2. Il primo motivo - in disparte il riferimento all’art. 2049 c.c.,limitatamente al quale esso si rivela infondato per le ragioni sopradiffusamente illustrate - è inammissibile nella parte in cui si denuncia laviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché sostanzialmente volto acontestare l’apprezzamento delle risultanze probatorie svolto dai giudicidel merito.È difatti opportuno ribadire che, per consolidata giurisprudenza di questaCorte, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio diNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026legittimità solo ove si denunci che il giudice ha dichiarato espressamentedi non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero hagiudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che ilmedesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso èrubricato alla “valutazione delle prove” (in tal senso, ex multis, Cass. Sez.3, Ordinanza n. 36320 del 28/12/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 35263 del18/12/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 26367 del 07/09/2022; Sez. U,Sentenza n. 16598 del 05/08/2016; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del10/06/2016).In definitiva, l’articolazione complessiva del motivo in esame ha l’effettivaconsistenza di una inammissibile sollecitazione rivolta a questa Corte alfine di rivalutare la ricostruzione della quaestio facti così come operata daigiudici del merito.6.3. Il secondo motivo è inammissibile.È jus receptum che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.presuppone l’esame da parte del giudice del merito della questioneoggetto di doglianza, seppure se ne lamenti la soluzione in modogiuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione (in talsenso, ex multis, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024).Questa Corte, quale Giudice di legittimità, non può sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella operata dai giudici del merito, né puòrivalutare i fatti storici della causa, essendo limitata alla sola verifica dellasussistenza di una motivazione idonea sul piano logico, e cioè nonmeramente apparente, perplessa o insanabilmente contraddittoria (cfr.Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 3267 del 12/02/2008; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8872 del03/04/2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6964 del 16/03/2025).Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026È, infatti, da tempo radicato nella giurisprudenza di questa Corte, anche aSezioni Unite, il principio ai sensi del quale la riformulazione dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (che si deve all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n.83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134) deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., comeriduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione.Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con risultanzeprocessuali tratte “aliunde” rispetto al solo testo del provvedimento. Taleanomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di “sufficienza” della motivazione ad oggi non più idoneo acostituire oggetto di doglianza (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014).In proposito, non costituisce omissione censurabile, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto storico, rilevante incausa, che sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie. Del pari, la critica concernente l’omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio non può ricomprendere “questioni” o“argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente,estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo, che inveceriguarda esclusivamente un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30673 del 03/11/2023).Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/20266.3.1. Nel caso di specie, il ricorrente non solo si limita a prospettare unomesso esame al di fuori del perimetro di cui all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., ma si duole - in buona sostanza - dell’apprezzamento delle proverealizzato dal giudice del merito ex art. 116 c.p.c., il quale avrebbe dato«maggior importanza» (a pag. 14 del ricorso per cassazione) adeterminate prove, a scapito di altre.A questo riguardo, mette conto osservare che - per converso - spettaproprio al solo giudice del merito il compito di individuare le fonti delproprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarnel’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanzedel processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad esse sottesi; così come gli spetta pure la facoltà diescludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di unaprova. Al contempo, il giudice del merito non è però tenuto ad esplicitare,per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovveroad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senzanecessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del13/06/2014; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021).Aggiungasi, infatti, che, secondo un principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità, il giudice del merito non è tenuto adoccuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione,prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario esufficiente - anche in relazione all’art. 132, n. 4, c.p.c. - che costuiesponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti afondamento della sua decisione, di guisa che tutti gli argomenti, le tesi e irilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili conla soluzione adottata e con l’“iter” argomentativo seguito devono ritenersiper implicito disattesi (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del25/06/2020).Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026Per tali ragioni, le censure veicolate dal ricorrente mirano a contrapporre,al fondo, una propria valutazione dell’assetto probatorio, diversa da quellaoperata dalla Corte di merito, non conforme alle sue aspettative (v. Cass.Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/2005), sollecitando a questa Corte dilegittimità una rivalutazione del detto corredo istruttorio, che siaalternativa a quella compiuta dal giudice del merito - pur se a questiriservata, e in quanto tale non sindacabile, nel suo intrinseco contenutofattuale, in questa sede - facendo assurgere il giudizio di legittimità agiudizio di merito di terzo grado (in tal senso, ex multis, Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 33125 del 18/12/2024).6.4. Il quarto motivo è infondato.Nel dettaglio, parte ricorrente lamenta la violazione, da parte della Corteterritoriale, dei giudicati formatisi su sentenze emesse dalla stessa Corted’appello su vicende analoghe, nonché del giudicato penale sullamedesima vicenda, che riconosceva la responsabilità penale del Franchini.6.4.1. Ebbene, come la giurisprudenza di legittimità ha da tempoprecisato, il giudicato “inter alios” formatosi in un determinato giudizio(civile) può spiegare “efficacia riflessa” (c.d. “ultra partes”) nei confronti disoggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) iterzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distintorapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nelprimo giudizio; b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico”dalla precedente decisione; c) l’efficacia riflessa riguardi soltantol’affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità diun diverso accertamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8101 del23/04/2020).Il caso di specie non può però essere ricondotto in nessuna delle detteipotesi, volta che la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diPacifici [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. (oltre a [OSCURATO:PERSONA]) èvolta a far valere un diritto autonomo (del Leporati), relativo ad unNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026distinto rapporto giuridico, di tipo aquiliano, rispetto al quale a nulla rilevache il Franchini e le compagnie assicurative, evocati in giudizio da soggettiterzi, siano stati condannati al risarcimento dei danni in vicende del tuttoautonome, che vanno perciò considerate nella singolarità propria diciascun caso concreto, non potendosi ravvisare nella sola medesimezzadel promotore un elemento da cui far discendere la pretesa efficaciariflessa del giudicato “inter alios”, tanto più in un giudizio risarcitorio, nelquale qualsiasi automatismo va assolutamente respinto, dovendosivalorizzare, all’opposto, con riferimento a fatti e rapporti giuridiciautonomi, la specificità del caso di specie portato alla cognizione delgiudice.6.4.2. Parimenti destituita di fondamento è la evocata violazione da partedella Corte d’appello del giudicato penale sulla vicenda in esame.In proposito - in disparte la mancata riproduzione per quanto di interesse,all’interno del ricorso, della richiamata sentenza, quale causa diinammissibilità del mezzo ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per difettodei requisiti di specificità ed autosufficienza - giova osservare, perdoveroso interesse nomofilattico, che il giudicato penale relativo allaposizione di un imputato non può spiegare efficacia nel giudizio civile chevenga proposto dal danneggiato (anche costituitosi parte civile in sedepenale) nei confronti di soggetti terzi, invocando - rispetto ad essi - unaresponsabilità sulla base di un titolo diverso e proprio, e ciò ove purecostoro abbiano partecipato al giudizio penale come responsabili civili perfatto altrui (i.e., dell’imputato).Varrà, difatti, osservare che, in applicazione di tali principi, in analogavicenda (ancorché riferita ad un giudicato assolutorio e alla diversafattispecie di responsabilità oggettiva da fatto illecito ex art. 2051 c.c.),questa Corte, con la Sentenza n. 34505 del 29/12/2025, ha enunciato ilprincipio di diritto ai sensi del quale «il giudicato assolutorio formatosi neiconfronti dell’imputato in un processo penale nel quale la parte civile si siaNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026costituita non spiega gli effetti di cui all’art. 652 c.p.p. in favore di coloroche abbiano partecipato al detto giudizio quali responsabili civili per fattoaltrui nel caso in cui questi siano convenuti dinanzi al giudice civileprospettando una responsabilità per fatto o titolo proprio (nel caso dispecie, ai sensi dell’art. 2051 c.c., quali custodi dell’immobile presso ilquale si è verificato il sinistro)».Tali principi costituiscono la logica applicazione del rapporto tra i giudizi,civile e penale, delineato dall’art. 75 c.p.p., al cui riguardo varràrichiamare quanto affermato dalla Corte costituzionale nella nota Sentenzan. 233 del 11/07/2003, al p.to 3.3. della motivazione: «L’art. 75 cod.proc. pen. ha definitivamente consacrato il principio di parità dellegiurisdizioni, cosicché perfino la possibilità di giudicati contrastanti inrelazione al medesimo fatto, ai diversi effetti civili e penali, costituisceevenienza da considerarsi ormai fisiologica»; e ciò - perfino - conriferimento alla posizione dell’imputato medesimo, là dove qui si discorre,invece e a più forte ragione, della responsabilità altrui, e cioè dellecompagnie di assicurazioni ex art. 2049 c.c.In quest’ottica, è stato anche precisato da questa Corte che «le proveassunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e lesentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicatoex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile didanno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte esottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità dellaproduzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - aifini dell’accertamento dell’illecito civile e il giudice, potendo scegliere leprove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltàescludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie,la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto)»(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9957 del 16/04/2025).6.5. Il quinto motivo è fondato.Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel disporrela correzione di errore materiale - limitatamente alla condanna delLeporati alla restituzione, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di Euro90.511,12, oltre interessi - poiché la doglianza fatta valere da AllianzS.p.A. con istanza di correzione di errore materiale integrerebbe, per vero,una censura da far valere, più correttamente, in sede di impugnazione.Tale censura merita accoglimento.La Corte territoriale ha dato corso alla istanza ex art. 287 c.p.c. propostada [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di una espressa “ratio”, che si compendia,solamente, nel rilievo della sussistenza dei presupposti ex art. 287 c.p.c.,stante l’omessa condanna, all’interno della sentenza, della partesoccombente (i.e., [OSCURATO:PERSONA]) alla restituzione, in favore della partevittoriosa (i.e., [OSCURATO:SOCIETA].), delle somme da quest’ultima pagate inesecuzione del capo della sentenza di primo grado che la riconosceva, diconverso, parte soccombente.A questo proposito, tuttavia, mette conto osservare che la stessa AllianzS.p.A. (come risulta, peraltro, anche dal ricorso incidentale condizionatoproposto dalla Compagnia assicuratrice, a pag. 23, nel rispetto delleprescrizioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la cui violazionesarebbe stata altrimenti sanzionata con la inammissibilità del mezzo)aveva, invero, domandato in modo espresso la condanna del Leporati allarestituzione, in suo favore, della somma pari all’importo corrisposto dallaAllianz S.p.A. in esecuzione della sentenza di primo grado.La mancata statuizione, sul punto, da parte della sentenza d’appellocostituisce, dunque, una omessa pronuncia in senso stretto (e in quantotale censurabile con la sola impugnazione della decisione), come difattiqualificata dalla stessa Corte territoriale nel provvedimento di correzionedi errore materiale del 21 febbraio 2023, allorché discorre di «omessacondanna a carico della parte soccombente alla restituzione in favore dellaNumero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026parte vittoriosa delle somme da questa pagate in esecuzione del capodella sentenza di primo grado».Per queste ragioni, alla mancata statuizione in sentenza sulla condannarestitutoria in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva supplire la Corted’appello tramite il provvedimento di correzione di errore materiale, nongiovando all’odierna ricorrente incidentale l’indirizzo interpretativo ai sensidel quale ove la condanna alle restituzioni sia sottratta a qualunque formadi valutazione giudiziale sia nell’“an” sia nel “quantum” del provvedimento,può essere azionata anche la procedura di correzione dell’errore materiale,dovendosi ritenere che i due rimedi, qualora la statuizione acceda al“decisum” della controversia e non siano necessarie ulteriori indagini odeterminazioni sostanziali, siano fra loro alternativi (cfr. Cass. Sez. 3,Sentenza n. 17664 del 02/07/2019, peraltro espressamente richiamatanel provvedimento di correzione di errore materiale della Corte d’appellodi Bologna).Ciò in quanto la mancata statuizione su una questione esplicitamenteprospettata e non decisa dalla Corte territoriale integra una omessapronuncia, non emendabile attraverso il procedimento di cui agli artt. 287ss. c.c.È ben vero che l’istituto della rimessione in termini vede un certoampliamento dei propri originari confini, visto che la giurisprudenza dilegittimità lo estende a tutti i casi in cui, effettivamente, la mera carenzadi esplicitazione di un comando (come nel caso della distrazione odichiarazione del difensore stesso) sia nondimeno superabile, siccomeriducibile effettivamente ad una semplice omissione e colmabileunivocamente ed inevitabilmente da quanto desumibile dall’interocontesto motivazionale.E, tuttavia, il procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c. èfunzionale alla eliminazione di semplici errori di redazione del documento,Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026concretandosi questi in una palese incongruenza della materialeesteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e,quindi, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materialerappresentazione grafica, ma non può in alcun modo incidere sulcontenuto concettuale della decisione (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 17309 del 27/06/2025): in sostanza, il procedimento dicorrezione è ancora precluso in tutti i casi in cui sia necessaria una siapure minima attività di valutazione di presupposti di fatto - suscettibili didiverso apprezzamento - e di successivo giudizio.Ne discende che, nel condannare attraverso il provvedimento ex art. 287c.p.c. il Leporati alla restituzione, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della sommadi Euro 90.511,12, oltre interessi, pari all’importo corrisposto dalla AllianzS.p.A. in esecuzione della sentenza di primo grado, pur a fronte di unaespressa domanda in tal senso della [OSCURATO:SOCIETA], oggetto di omessa pronuncia,la Corte d’appello ha esercitato una vera e propria “potestas iudicandi” peril tramite di uno strumento (i.e., la correzione dell’errore materiale) chenella sua genetica e intrinseca configurazione - come è stato di recenteribadito dalla Sentenza n. 29432/2024 delle Sezioni Unite di questa Corte- «di una pronuncia giurisdizionale non ha né i presupposti, né ilcontenuto, né l’effetto», costituendo - per converso - un provvedimentoche ha natura sostanzialmente amministrativa.7. All’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale non conseguel’assorbimento del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che vapertanto esaminato.7.1. Ciò posto, con il primo ed unico motivo del ricorso incidentalecondizionato di [OSCURATO:SOCIETA]. si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., «omessa pronunzia: violazione degli artt. 112, 342 e 345c.p.c.», in relazione alla domanda promossa dalla Compagnia assicuratricedi condanna del Leporati alla restituzione della somma di Euro 90.511,12Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026(pari all’importo corrisposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in esecuzione dellasentenza di primo grado), oltre interessi dal 23 gennaio 2018 al saldo.8. Il motivo deve ritenersi fondato, alla luce di quanto già rilevato inoccasione dell’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale,avendo la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di AllianzS.p.A. di condanna del Leporati alla restituzione di quanto dalla primacorrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado che la riconoscevaparte soccombente.9. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del quinto motivo delricorso principale (inammissibili il primo e il secondo; infondati il terzo e ilquarto) e del ricorso incidentale condizionato, dev’essere disposta lacassazione della sentenza impugnata in relazione alla correzione di erroremateriale disposta con provvedimento del 21 febbraio 2023, con rinvioalla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, perché sipronunci in ordine alla restituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], in favoredi [OSCURATO:SOCIETA]., della somma pari all’importo corrisposto da quest’ultimain esecuzione della sentenza di primo grado.10. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale e il ricorsoincidentale condizionato, dichiarati inammissibili il primo e il secondomotivo del ricorso principale, infondati i restanti; cassa la sentenzaimpugnata nella parte in cui è modificata dal provvedimento di correzionedi errore materiale del 21 febbraio 2023 e rinvia alla Corte d’appello diBologna, in diversa composizione, cui demanda altresì di provvedere allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 6072/2023Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 15651/2026Data pubblicazione 22/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte Suprema di cassazione in data 13 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15651/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris