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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 17398/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25726/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 241, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. — RICORRENTI— contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E BREDICE MARIDOFtA, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. — CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1848/2015, depositata in data 23.7.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ?

1. Con citazione notificata in data 17.10.1995, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], censito in catasto al fl. 7, partt. 53,55 e 59, hanno evocato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castelnuovo della Daunia, Gaetano, Raffaele e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un terreno confinante, lamentando che i convenuti si erano appropriati di parte della loro proprietà.

Hanno chiesto il rilascio della porzione occupata, previa regolazione del confine e apposizione dei termini, con vittoria di spese processuali.

I convenuti hanno eccepito l'incompetenza del giudice e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, proponendo domanda riconvenzionale di usucapione della fascia di terreno controversa.

La causa, rimessa al Pretore di Lucera, è transitata al tribunale a seguito della soppressione delle preture.

Con ordinanza del 28.09.2001, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Previa rinnovazione dell'istruttoria, con sentenza n. 286/04, Tribunale, in accoglimento della domanda principale, ha individuato i confini in base agli esiti della c.t.u. redatta in data 4.2.1998, ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al rilascio di una striscia di terrena larga un massimo di mt. 5,39 ed un minimo di mt. 1,82, per una superficie di mq. 1.325, come individuata nella planimetria allegata alla relazione tecnica in data 4.2.1998, respingendo la riconvenzionale e regolando le spese.

Con sentenza parziale n. 4561/2011 la Corte di Bari ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale di usucapione, disponendo per il proseguo dell'istruttoria e l'acquisizione di chiarimenti ed integrazioni alla consulenza svolta dinanzi al tribunale.

Quindi, con sentenza definitiva n. 1476/2014, ha confermato ogni altra statuizione adottate dal tribunale.In particolare, la Corte di merito, dichiarata la tardività dei rilievi di carattere tecnico sollevati dagli appellanti, ha evidenziato che, mentre il primo consulente aveva individuato le estensioni delle singole proprietà tramite l'esame delle sole mappe catastali, in appello era stato eseguito anche un rilievo topografico con il metodo satellitare, tenendo conto delle superfici indicate nei titoli e dei termini lapidei presenti in loco.

Il c.t.u. aveva inoltre proceduto alla misurazione delle superfici reali delle proprietà delle parti, sia per le porzioni a confine che per quelli retrostanti, senza rilevare significative differenze rispetto al confine già individuato dal tribunale, confermando che [OSCURATO:PERSONA] deteneva un fondo di estensione maggiore di quella catastale.

Per la cassazione della sentenza n. 176/2014, Raffaele, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché Maria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], e Arcangela e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso in due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA], Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato controricorso.

Con ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa alle Sezioni unite sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura sulla copia notificata del ricorso per cassazione.

Con sentenza n. 35466/2021 le Sezioni unite hanno rimesso gli atti a questa Sezione semplice per la pronuncia sui motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con pronuncia n. 35466/2021, le Sezioni unite hanno definitivamente respinto l'eccezione di inammissibilità per mancanza della procura speciale sulla copia notificata del ricorso.

2. È infondata anche l'eccezione di improcedibilità dell'impugnazione a causa della mancata formulazione dell'istanza di trasmissione dei fascicoli della causa di merito: la richiesta risulta tempestivamente avanzata entro la scadenza del termine fissato dall'art. 369 c.p.c., non dovendo essere necessariamente contenuta nel ricorso introduttivo (Cass. 12844/2021; Cass. 195/2016).

3. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 112, 115 e 116 c.p.c., e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 c.p.c., lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto sussistente lo sconfinamento ai danni della proprietà della [OSCURATO:PERSONA], giudicando erroneamente tardivi i rilievi del consulente di parte (geom.

Mainella), formulati già in primo grado, riguardanti il fatto che il confine era stato individuato in base alle mappe catastali, senza tener conto della presenza di termini lapidei e senza calcolare l'intera superficie del fondo dei Margollicci.

Si sostiene che le osservazioni tecniche del c.t.p. erano state fatte proprie dal difensore, che le aveva sottoscritte, e valevano quali allegazioni difensive non sottoposte ad alcuna preclusione.

Per altro verso, il giudice distrettuale avrebbe omesso di considerare che la [OSCURATO:PERSONA] deteneva una superficie maggiore di quella risultante dal titolo di acquisto e dai relativi atti catastali e che, come già provato in primo grado mediante la relazione di parte, fino al 1983 detto fondo aveva una superficie inferiore di mq. 875 rispetto a quella catastale, per cui era stato ridefinito il confine con terzi, reintegrando l'intera estensione acquistata.

Angelo e [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato da [OSCURATO:PERSONA] una superficie complessiva di ha 11.50.90 ciascuno, per complessivi ha 23.15.16, mentre il c.t.u., nel procedere alle misurazioni, aveva rilevato, per il fondo di [OSCURATO:PERSONA], ora di [OSCURATO:PERSONA], una minor superficie reale, rispetto a quella risultante dal titolo, pari a soli ha

2.89.60. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 950 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma primo, non. 3 e 5 C.P.C. per aver la sentenza, facendo proprie le risultanze della c.t.u. integrativa, individuato i confini senza effettivamente esaminare i titoli di acquisto e, in particolare, senza considerare che nel rogito del 24.4.1968, con cui il dante causa di [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisto il fondo, era indicata l'estensione compravenduta, pari ad ha 11.50.90 e non già ad ha

2.89.60. La pronuncia sarebbe minata anche sul piano logico, atteso che: a) dagli accertamenti del c.t.u. era emerso che il fondo dei resistenti aveva una superficie reale superiore a quella catastale, non essendo possibile, già per tale ragione, ipotizzare alcuno sconfinamento ai danni dei resistenti, ed inoltre, per effetto della pronuncia di primo grado, l'immobile risulterebbe ulteriormente incrementato fino a raggiungere la complessiva estensione di ha 5.24.17, superando anche la percentuale massima tollerata di scostamento rispetto alle superfici rilevabili dalle mappe (5 %); b) per effetto del riconfinamento, la somma delle superfici delle proprietà di Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe, per contro, addirittura inferiore a quella catastale, in contrasto con il contenuto dei titoli.

I due motivi, che - per la loro stretta connessione - possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

4. Nel far proprie le conclusioni della prima c.t.u., il tribunale aveva stabilito che il confine tra le distinte proprietà coincideva con quello risultante dalle mappe, rilevando uno sconfinamento ai danni della proprietà [OSCURATO:PERSONA] di circa mq. 1350.

Nelle memorie conclusionali di primo grado e - poi nell'atto di appello - i ricorrenti avevano sollecitato la rinnovazione degli accertamenti in modo che la linea di confine fosse individuata anche in base a taluni termini lapidei presenti in loco e affinché l'eventuale sconfinamento fosse accertato solo all'esito della misurazione delle superfici reali delle singole proprietà, risultanti dai titoli.

Secondo gli appellanti, la [OSCURATO:PERSONA] era - in effetti - in possesso di una superficie corrispondente o addirittura superiore a quella indicata nelle mappe catastali sin dal 1983, allorquando era stato eseguito il riallineamento dei confini rispetto ad altra proprietà finitima (per un'estensione di circa 865 mq.), a conferma della necessità effettuare una misurazione diretta per stabilire le estensioni effettive dei fondi, una volta correttamente individuato il confine.Le richiamate contestazioni non potevano considerarsi precluse per il fatto di esser state sollevate solo in appello, per non aver gli appellanti nominato un proprio consulente di parte o non aver sollevato obiezioni nel corso delle operazioni.

I rilievi critici delle parti, ove, come nella specie, non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, ex artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, ove, come nel caso in esame, non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (cfr., da ultimo, Cass. s.u. 5424/2022).

Nello specifico, gli appellanti non avevano - difatti - introdotto circostanze nuove, ma si erano limitati a porre in dubbio l'attendibilità delle misurazioni sulla base di elementi in fatto evidenziati nella stessa consulenza (presenza di termini lapidei) o comunque sollevando obiezioni di carattere giuridico circa la valenza probatoria delle mappe catastali, insistendo nella necessità di effettuare misurazioni sul campo.

Ciò posto, va però considerato che la Corte d'appello, pur avendo - erroneamente - dichiarato la tardività delle osservazioni tecniche alla c.t.u., le ha disattese anche nel merito.

La denunciata violazione processuale è quindi irrilevante, non avendo influito sulla decisione finale.

Non risulta inoltre omesso l'esame delle circostanze di fatto evidenziate in ricorso.

La pronuncia ha difatti dato atto che "il tecnico aveva indicato le superfici rilevate al suolo di tutte le particelle elencate a pagina 7, ivi comprese quelle dei Margollicci non confinanti con la proprietà [OSCURATO:PERSONA], confrontandole con i dati catastali".La sentenza ha inoltre posto in rilievo che, al contrario di quanto avevano sostenuto gli appellanti, la superficie del fondo di [OSCURATO:PERSONA], calcolata per l'intera sua estensione - avendo a riferimento sia le particelle confinanti con il fondo de Vita, che quelle retrostanti - era effettivamente pari ad ha 2.83.00 e non ad ha 11,36.

A pag. 5 della sentenza è chiarito che, nell'individuazione del confine reale, erano stati presi in considerazione anche i termini lapidei rilevati con metodo satellitare.

Lo scostamento tra superfici reali e estensioni catastali - anche relativamente alle proprietà [OSCURATO:PERSONA] - è questione scrutinata alle pagg. 6 e 7 della pronuncia, a confutazione delle diverse misurazioni che - secondo gli appellanti - escludevano la sussistenza dello sconfinamento, confermato, per contro, dalla comparazione tra la superficie catastale e l'estensione reale dei fondi (tenendo conto della percentuale massima tollerata di scostamento tra i due valori), previa corretta collocazione del confine, apparendo disattesa anche l'ulteriore deduzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] era già nel possesso di un'estensione superiore (o pari) a quella legittimamente acquistata.

Ha trovato in tal modo conferma lo sconfinamento a danno degli appellati per una striscia di terreno di larghezza variabile da m.5,39 a m. 1,82, e una superfice complessiva di mq. 1325 (cfr. sentenza, pag. 6).

4.1. Le conclusioni raggiunte dal giudice territoriale appaiono esenti da vizi logici denunciati in ricorso.

Deve considerarsi che, in effetti, il giudice distrettuale ha anzitutto proceduto ad una ridefinizione dei confini e, alla luce delle nuova delimitazione delle rispettive proprietà, ha individuato l'estensione reale di ciascun fondo (ossia la superficie effettivamente acquistata), rilevando che l'immobile della [OSCURATO:PERSONA] presentava un'estensione maggiore di quella catastale ma non superiore alla percentuale massima tollerabile di scostamento rispetto alle risultanze catastali (pari 5%), il fondo di [OSCURATO:PERSONA] presentava un'estensione inferiore a quella catastale, ma non eccedente il suddetto limite di tolleranza, mentre il fondo acquistato da [OSCURATO:PERSONA] comprendeva una superficie pari a quella catastale maggiorata dell'1,59%, ma non poteva includere anche l'ulteriore estensione, effettivamente detenuta, eccedente il limite di tolleranza.

In tale situazione, lo sconfinamento è stato confermato non solo in base allo scostamento tra estensioni reali e superfici catastali, ma tramite la riconciliazione di un duplice dato, ossia la ridefinizione della linea di confine secondo la rappresentazione grafica elaborata dal c.t.u. con l'esatta individuazione dell'estensione dei fondi, ottenuta con la misurazioni delle superfici effettive di ciascuno di essi.

L'estensione complessiva di ha 5.10.92 del fondo dei coniugi Bredice-[OSCURATO:PERSONA] includeva, quindi, la porzione di mq. 1325 occupata da [OSCURATO:PERSONA], corrispondendo all'estensione realmente acquistata dai resistenti, ma di cui questi ultimi non avevano ancora ottenuto il possesso.

Di conseguenza, per effetto del disposto riallineamento e dell'ordine di rilascio, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto ottenuto un fondo di estensione superiore alla superficie catastale incrementata del 5% (quale percentuale massima tollerata di scostamento).

Parimenti, le estensioni realmente acquistate dai Margollicci (pari ad ha 11.39.26 per [OSCURATO:PERSONA] e ad ha 2.94.20 per [OSCURATO:PERSONA], ossia ad ha 2.89.60, maggiorati dell'1,59°/0), per complessivi ha 14.33.46, corrispondevano a quelle rilevate in loco in base alla corretta collocazione del confine, non essendo suscettibili di ulteriori maggiorazioni correttive nei limiti della percentuale di tolleranza, come si sostiene infondatamente in ricorso.

E' infine irrilevante che, per effetto dello scorporo della superficie di mq. 1325, oggetto di occupazione abusiva, l'estensione complessiva dei fondi dei Margollicci risulti inferiore a quella catastale, dato il valore solo sussidiario delle mappe e la ritenuta inattendibilità delle relative risultanze.Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in C. 200,00 per esborsi ed C. 4100,00 per compenso, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25726/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 241, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. — RICORRENTI— contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E BREDICE MARIDOFtA, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. — CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1848/2015, depositata in data 23.7.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ? 1. Con citazione notificata in data 17.10.1995, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], censito in catasto al fl. 7, partt. 53,55 e 59, hanno evocato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castelnuovo della Daunia, Gaetano, Raffaele e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un terreno confinante, lamentando che i convenuti si erano appropriati di parte della loro proprietà. Hanno chiesto il rilascio della porzione occupata, previa regolazione del confine e apposizione dei termini, con vittoria di spese processuali. I convenuti hanno eccepito l'incompetenza del giudice e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, proponendo domanda riconvenzionale di usucapione della fascia di terreno controversa. La causa, rimessa al Pretore di Lucera, è transitata al tribunale a seguito della soppressione delle preture. Con ordinanza del 28.09.2001, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Previa rinnovazione dell'istruttoria, con sentenza n. 286/04, Tribunale, in accoglimento della domanda principale, ha individuato i confini in base agli esiti della c.t.u. redatta in data 4.2.1998, ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al rilascio di una striscia di terrena larga un massimo di mt. 5,39 ed un minimo di mt. 1,82, per una superficie di mq. 1.325, come individuata nella planimetria allegata alla relazione tecnica in data 4.2.1998, respingendo la riconvenzionale e regolando le spese. Con sentenza parziale n. 4561/2011 la Corte di Bari ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale di usucapione, disponendo per il proseguo dell'istruttoria e l'acquisizione di chiarimenti ed integrazioni alla consulenza svolta dinanzi al tribunale. Quindi, con sentenza definitiva n. 1476/2014, ha confermato ogni altra statuizione adottate dal tribunale.In particolare, la Corte di merito, dichiarata la tardività dei rilievi di carattere tecnico sollevati dagli appellanti, ha evidenziato che, mentre il primo consulente aveva individuato le estensioni delle singole proprietà tramite l'esame delle sole mappe catastali, in appello era stato eseguito anche un rilievo topografico con il metodo satellitare, tenendo conto delle superfici indicate nei titoli e dei termini lapidei presenti in loco. Il c.t.u. aveva inoltre proceduto alla misurazione delle superfici reali delle proprietà delle parti, sia per le porzioni a confine che per quelli retrostanti, senza rilevare significative differenze rispetto al confine già individuato dal tribunale, confermando che [OSCURATO:PERSONA] deteneva un fondo di estensione maggiore di quella catastale. Per la cassazione della sentenza n. 176/2014, Raffaele, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché Maria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], e Arcangela e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso in due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA], Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato controricorso. Con ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa alle Sezioni unite sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura sulla copia notificata del ricorso per cassazione. Con sentenza n. 35466/2021 le Sezioni unite hanno rimesso gli atti a questa Sezione semplice per la pronuncia sui motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con pronuncia n. 35466/2021, le Sezioni unite hanno definitivamente respinto l'eccezione di inammissibilità per mancanza della procura speciale sulla copia notificata del ricorso. 2. È infondata anche l'eccezione di improcedibilità dell'impugnazione a causa della mancata formulazione dell'istanza di trasmissione dei fascicoli della causa di merito: la richiesta risulta tempestivamente avanzata entro la scadenza del termine fissato dall'art. 369 c.p.c., non dovendo essere necessariamente contenuta nel ricorso introduttivo (Cass. 12844/2021; Cass. 195/2016). 3. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 112, 115 e 116 c.p.c., e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 c.p.c., lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto sussistente lo sconfinamento ai danni della proprietà della [OSCURATO:PERSONA], giudicando erroneamente tardivi i rilievi del consulente di parte (geom. Mainella), formulati già in primo grado, riguardanti il fatto che il confine era stato individuato in base alle mappe catastali, senza tener conto della presenza di termini lapidei e senza calcolare l'intera superficie del fondo dei Margollicci. Si sostiene che le osservazioni tecniche del c.t.p. erano state fatte proprie dal difensore, che le aveva sottoscritte, e valevano quali allegazioni difensive non sottoposte ad alcuna preclusione. Per altro verso, il giudice distrettuale avrebbe omesso di considerare che la [OSCURATO:PERSONA] deteneva una superficie maggiore di quella risultante dal titolo di acquisto e dai relativi atti catastali e che, come già provato in primo grado mediante la relazione di parte, fino al 1983 detto fondo aveva una superficie inferiore di mq. 875 rispetto a quella catastale, per cui era stato ridefinito il confine con terzi, reintegrando l'intera estensione acquistata. Angelo e [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato da [OSCURATO:PERSONA] una superficie complessiva di ha 11.50.90 ciascuno, per complessivi ha 23.15.16, mentre il c.t.u., nel procedere alle misurazioni, aveva rilevato, per il fondo di [OSCURATO:PERSONA], ora di [OSCURATO:PERSONA], una minor superficie reale, rispetto a quella risultante dal titolo, pari a soli ha 2.89.60. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 950 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma primo, non. 3 e 5 C.P.C. per aver la sentenza, facendo proprie le risultanze della c.t.u. integrativa, individuato i confini senza effettivamente esaminare i titoli di acquisto e, in particolare, senza considerare che nel rogito del 24.4.1968, con cui il dante causa di [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisto il fondo, era indicata l'estensione compravenduta, pari ad ha 11.50.90 e non già ad ha 2.89.60. La pronuncia sarebbe minata anche sul piano logico, atteso che: a) dagli accertamenti del c.t.u. era emerso che il fondo dei resistenti aveva una superficie reale superiore a quella catastale, non essendo possibile, già per tale ragione, ipotizzare alcuno sconfinamento ai danni dei resistenti, ed inoltre, per effetto della pronuncia di primo grado, l'immobile risulterebbe ulteriormente incrementato fino a raggiungere la complessiva estensione di ha 5.24.17, superando anche la percentuale massima tollerata di scostamento rispetto alle superfici rilevabili dalle mappe (5 %); b) per effetto del riconfinamento, la somma delle superfici delle proprietà di Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe, per contro, addirittura inferiore a quella catastale, in contrasto con il contenuto dei titoli. I due motivi, che - per la loro stretta connessione - possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati. 4. Nel far proprie le conclusioni della prima c.t.u., il tribunale aveva stabilito che il confine tra le distinte proprietà coincideva con quello risultante dalle mappe, rilevando uno sconfinamento ai danni della proprietà [OSCURATO:PERSONA] di circa mq. 1350. Nelle memorie conclusionali di primo grado e - poi nell'atto di appello - i ricorrenti avevano sollecitato la rinnovazione degli accertamenti in modo che la linea di confine fosse individuata anche in base a taluni termini lapidei presenti in loco e affinché l'eventuale sconfinamento fosse accertato solo all'esito della misurazione delle superfici reali delle singole proprietà, risultanti dai titoli. Secondo gli appellanti, la [OSCURATO:PERSONA] era - in effetti - in possesso di una superficie corrispondente o addirittura superiore a quella indicata nelle mappe catastali sin dal 1983, allorquando era stato eseguito il riallineamento dei confini rispetto ad altra proprietà finitima (per un'estensione di circa 865 mq.), a conferma della necessità effettuare una misurazione diretta per stabilire le estensioni effettive dei fondi, una volta correttamente individuato il confine.Le richiamate contestazioni non potevano considerarsi precluse per il fatto di esser state sollevate solo in appello, per non aver gli appellanti nominato un proprio consulente di parte o non aver sollevato obiezioni nel corso delle operazioni. I rilievi critici delle parti, ove, come nella specie, non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, ex artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, ove, come nel caso in esame, non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (cfr., da ultimo, Cass. s.u. 5424/2022). Nello specifico, gli appellanti non avevano - difatti - introdotto circostanze nuove, ma si erano limitati a porre in dubbio l'attendibilità delle misurazioni sulla base di elementi in fatto evidenziati nella stessa consulenza (presenza di termini lapidei) o comunque sollevando obiezioni di carattere giuridico circa la valenza probatoria delle mappe catastali, insistendo nella necessità di effettuare misurazioni sul campo. Ciò posto, va però considerato che la Corte d'appello, pur avendo - erroneamente - dichiarato la tardività delle osservazioni tecniche alla c.t.u., le ha disattese anche nel merito. La denunciata violazione processuale è quindi irrilevante, non avendo influito sulla decisione finale. Non risulta inoltre omesso l'esame delle circostanze di fatto evidenziate in ricorso. La pronuncia ha difatti dato atto che "il tecnico aveva indicato le superfici rilevate al suolo di tutte le particelle elencate a pagina 7, ivi comprese quelle dei Margollicci non confinanti con la proprietà [OSCURATO:PERSONA], confrontandole con i dati catastali".La sentenza ha inoltre posto in rilievo che, al contrario di quanto avevano sostenuto gli appellanti, la superficie del fondo di [OSCURATO:PERSONA], calcolata per l'intera sua estensione - avendo a riferimento sia le particelle confinanti con il fondo de Vita, che quelle retrostanti - era effettivamente pari ad ha 2.83.00 e non ad ha 11,36. A pag. 5 della sentenza è chiarito che, nell'individuazione del confine reale, erano stati presi in considerazione anche i termini lapidei rilevati con metodo satellitare. Lo scostamento tra superfici reali e estensioni catastali - anche relativamente alle proprietà [OSCURATO:PERSONA] - è questione scrutinata alle pagg. 6 e 7 della pronuncia, a confutazione delle diverse misurazioni che - secondo gli appellanti - escludevano la sussistenza dello sconfinamento, confermato, per contro, dalla comparazione tra la superficie catastale e l'estensione reale dei fondi (tenendo conto della percentuale massima tollerata di scostamento tra i due valori), previa corretta collocazione del confine, apparendo disattesa anche l'ulteriore deduzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] era già nel possesso di un'estensione superiore (o pari) a quella legittimamente acquistata. Ha trovato in tal modo conferma lo sconfinamento a danno degli appellati per una striscia di terreno di larghezza variabile da m.5,39 a m. 1,82, e una superfice complessiva di mq. 1325 (cfr. sentenza, pag. 6). 4.1. Le conclusioni raggiunte dal giudice territoriale appaiono esenti da vizi logici denunciati in ricorso. Deve considerarsi che, in effetti, il giudice distrettuale ha anzitutto proceduto ad una ridefinizione dei confini e, alla luce delle nuova delimitazione delle rispettive proprietà, ha individuato l'estensione reale di ciascun fondo (ossia la superficie effettivamente acquistata), rilevando che l'immobile della [OSCURATO:PERSONA] presentava un'estensione maggiore di quella catastale ma non superiore alla percentuale massima tollerabile di scostamento rispetto alle risultanze catastali (pari 5%), il fondo di [OSCURATO:PERSONA] presentava un'estensione inferiore a quella catastale, ma non eccedente il suddetto limite di tolleranza, mentre il fondo acquistato da [OSCURATO:PERSONA] comprendeva una superficie pari a quella catastale maggiorata dell'1,59%, ma non poteva includere anche l'ulteriore estensione, effettivamente detenuta, eccedente il limite di tolleranza. In tale situazione, lo sconfinamento è stato confermato non solo in base allo scostamento tra estensioni reali e superfici catastali, ma tramite la riconciliazione di un duplice dato, ossia la ridefinizione della linea di confine secondo la rappresentazione grafica elaborata dal c.t.u. con l'esatta individuazione dell'estensione dei fondi, ottenuta con la misurazioni delle superfici effettive di ciascuno di essi. L'estensione complessiva di ha 5.10.92 del fondo dei coniugi Bredice-[OSCURATO:PERSONA] includeva, quindi, la porzione di mq. 1325 occupata da [OSCURATO:PERSONA], corrispondendo all'estensione realmente acquistata dai resistenti, ma di cui questi ultimi non avevano ancora ottenuto il possesso. Di conseguenza, per effetto del disposto riallineamento e dell'ordine di rilascio, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto ottenuto un fondo di estensione superiore alla superficie catastale incrementata del 5% (quale percentuale massima tollerata di scostamento). Parimenti, le estensioni realmente acquistate dai Margollicci (pari ad ha 11.39.26 per [OSCURATO:PERSONA] e ad ha 2.94.20 per [OSCURATO:PERSONA], ossia ad ha 2.89.60, maggiorati dell'1,59°/0), per complessivi ha 14.33.46, corrispondevano a quelle rilevate in loco in base alla corretta collocazione del confine, non essendo suscettibili di ulteriori maggiorazioni correttive nei limiti della percentuale di tolleranza, come si sostiene infondatamente in ricorso. E' infine irrilevante che, per effetto dello scorporo della superficie di mq. 1325, oggetto di occupazione abusiva, l'estensione complessiva dei fondi dei Margollicci risulti inferiore a quella catastale, dato il valore solo sussidiario delle mappe e la ritenuta inattendibilità delle relative risultanze.Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in C. 200,00 per esborsi ed C. 4100,00 per compenso, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q
Sentenza Cassazione n. 17398/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris