Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31619/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 7.10.22 con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate di cui all'art. 582, 585 comma 1, in relazione all'art. 577 ultimo comma, e 2 cod. pen.

Ritenuto che con il primo ed unico motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in punto di credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 Giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 7.10.22 con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate di cui all'art. 582, 585 comma 1, in relazione all'art. 577 ultimo comma, e 2 cod. pen. Ritenuto che con il primo ed unico motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in punto di credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 Giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 31619/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris