Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:11
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 17 gennaio 2007 – Diy-[OSCURATO:PERSONA] ve [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T-129/06)
«Ricorso di annullamento – Requisiti formali sostanziali – Rappresentanza obbligatoria delle persone fisiche o giuridiche da parte di un avvocato abilitato ad esercitare dinanzi ad
un giudice di uno Stato membro – Deposito tardivo del ricorso regolarizzato – Irricevibilità del ricorso»
1.
Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma (Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, terzo e quarto
comma, 21, secondo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 43, n. 1, e 44, n. 3) (v. punti 25-30)
2.
Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Nozione (Statuto della Corte di giustizia, art. 21, secondo
comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 6) (v. punti 31-44)
[OSCURATO:PERSONA] diretta, da una parte, all’annullamento della decisione 23 dicembre 2005, MK/KS/DELTUR/(2005)/SecE/D/1614, relativa
all’aggiudicazione dell’appalto pubblico di lavori per la costruzione di strutture scolastiche nelle province di Siirt e di
Diyarbakir (EuropeAid/121601/C/W/TR), e, dall’altra, alla sospensione dell’esecuzione della procedura in questione
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
I ricorrenti, Diy-[OSCURATO:PERSONA] ve [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sopporteranno le proprie spese e, in solido, le spese
sostenute dalla Commissione.