CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 28875/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 NATASCIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; zce Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 nn.2 e 5, 61 n.7 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui la ricorrente lamenta l'assenza e/o l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 par.2 lett. b della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. eCosì deciso il 3 luglio 2024 n I _ sonsigliere estensore Il P esiden