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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 22994/2026

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te d'appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto del14/03/25, ha dichiarato inammissibile l’istanza, avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],di revocazione della confisca di prevenzione (rectius di revoca ai sensi dell’art. 7 l. n. 1423del 1856) dell’unità immobiliare, adibita a magazzino deposito, di cui al foglio 76, particella974, sub. 2, sezione R, del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], confiscadisposta con decreto in data 7 giugno 2011 (quindi, su proposta formulata prima del 13ottobre 2011, data di entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), definitivo dal 2aprile 2014.

Detta Corte ha dato atto del rigetto dell’istanza di revoca parziale della confiscapreventiva relativa agli immobili riconducibili alla disponibilità del suddetto da parte delTribunale di Catanzaro con decreto n. 25 del 19 febbraio 2024 e del fatto che la difesa hareiterato dinanzi ad essa Corte, in sede di appello, la richiesta di revoca, deducendo di avereacquisito presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro un documento di “Accertamento dellaProprietà [OSCURATO:PERSONA]” (asseritamente prova nuova), il cui contenuto è stato trasfusonella relazione redatta dal geometra [OSCURATO:PERSONA], da cui emergerebbe che già nel 1992 ilseminterrato non sarebbe stato più allo stato rustico o adibito a stalla ma intonacato eaccatastato con la qualifica C2, cioè “magazzino deposito”, tanto da essere stato poi oggettonello stesso anno di contratto di locazione tra il proprietario e il Comune.

Ha, inoltre,evidenziato che, secondo l’istante, la scissione temporale tra l’immobile edificatoantecedentemente all’insorgenza della pericolosità sociale qualificata, provata con ildocumento prodotto, comporterebbe la revoca parziale della confisca (con riguardo appuntoa detta unità immobiliare), e, inoltre, che il suddetto ha chiesto, in subordine, la nomina di unperito per accertare quale fosse lo stato del locale nel 1992.

Dopo avere dato atto delleconclusioni delle parti processuali, ha, quindi, dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, inquanto proposta fuori dei tassativi casi previsti dalla legge, oltre che infondata nel merito.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione a firma digitale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gambardella, deducendo violazione dell’art. 28 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere laCorte di appello erroneamente escluso la natura di prova nuova al documento acquisito dalladifesa presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, posto a fondamento di una nuovarelazione di consulenza tecnica di parte, che dimostrerebbe come nel 1992 il seminterratooggetto di confisca fosse già stato trasformato a “magazzino deposito” ed utilizzato dalricorrente.Evidenzia la difesa che la questione relativa alla “prova nuova”, rilevante ai fini dellarevoca della misura di prevenzione patrimoniale, è al vaglio delle Sezioni Unite della Corte dicassazione.Sottolinea che, mentre per alcune pronunce di legittimità costituiscono prove nuovededucibili a fondamento tanto della domanda di revoca ai sensi dell’art. 7 l. 27 dicembre1956, n. 1423, quanto della domanda di revocazione ai sensi dell’art. 28 d. lgs. 6 settembre2011, n. 159 elementi di prova preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbeneastrattamente deducibili in sede preventiva non siano stati però concretamente dedotti eperciò mai valutati, la recente pronuncia delle Sezioni Unite “[OSCURATO:PERSONA]” (n. 43668 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]), con riferimento alla revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del decretolegislativo in ultimo menzionato, ha affermato che prova nuova è sia quella sopravvenutaalla conclusione del procedimento di prevenzione, sia quella preesistente, maincolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quelladeducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessatodimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.

E ciò con riguardo allanuova disciplina che, a differenza di quella anteriore, è rivolta ad assicurare una maggiorestabilità al c.d. giudicato di prevenzione.Rileva che, invece, facendo applicazione dei principi fissati dalle Sezioni Unite “Pisani”,appare legittimo ritenere “nuova” anche la prova non dedotta nel procedimento diprevenzione pur se l’omissione sia imputabile a comportamento processuale negligente oaddirittura doloso del proposto.

Il ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento del decreto impugnato.2.1.

Con successiva memoria, pervenuta via pec il 7/01/2026, il difensore ribadisceche nel caso in esame si verte in un’ipotesi di prova preesistente, mai però dedotta nel corsodel precedente giudizio.

Ripercorre, quindi, i due diversi orientamenti di legittimitàcontrastanti e precisamente quello restrittivo, maggioritario, secondo cui prova nuova è siaquella preesistente ma scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quellasopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formatadopo di essa, ma non quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento,salvo forza maggiore, e quello più estensivo, che trae spunto dalle pronunce delle SezioniUnite relative all’istituto della revisione, secondo cui prove nuove sono anche quelle nonacquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente,purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice e ciòanche se l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamentoprocessuale negligente o addirittura doloso del condannato.

E chiede che venga rinviata ladecisione in attesa dell’imminente deposito della pronuncia delle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Va specificato che oggetto di esame è una richiesta di revoca di un provvedimento diconfisca deliberato ai sensi dell’art. 2 ter, comma 3,l. n. 575 del 1965, formulata ai sensidell’art. 7, comma 2, l. n. 1423 del 1956.

Norma, quest’ultima, applicabile al caso in esame,ancorché abrogata detta legge nel suo complesso dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art.120, comma 1, lett. a), in forza della disciplina transitoria contenuta nell’art. 117 di taledecreto, che prevede che il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confiscadi prevenzione, previsto dall'art. 28 del d. lgs. n.159 del 2011, cosiddetto T.U. antimafia, nonsi applica con riferimento a pronunce di confisca su proposte formulate prima del 13 ottobre2011, quale quella di specie, data di entrata in vigore del citato d. lgs. n. 159 (come ribaditoda Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257116).

La revoca ex tunc, ai sensi di dettanorma, è consentita allorché il provvedimento di confisca sia affetto da invalidità genetica(per difetto di uno o più presupposti di legge, quali la pericolosità sociale del proposto, ladisponibilità diretta o indiretta del bene da parte del medesimo soggetto, la sproporzione delvalore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all'attività svolta o l'essere il bene frutto diper rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito (ex art. 24 Cost.), alla riparazionedell'errore giudiziario.

Da ciò l'ulteriore evidente corollario, secondo cui, muovendosi taleistituto - di elaborazione prettamente giurisprudenziale - nello stesso ambito del rimediostraordinario della revisione del giudicato penale di condanna, non può costituire nuovaprova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in unapprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. un., 19 dicembre 2006, n. 57, Auddino; Sez. 1, 14 maggio 2008, n. 21369; Sez. 2, 14maggio 2009, n. 25577; Sez. 1, 22 settembre 2010, n. 36224).

La suddetta revoca "ex tunc"resta un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame degli stessi elementi fattualiche hanno portato a disporre la confisca.

Secondo quanto affermato da questa Corte con lasentenza Sez. 2, n. 4312 del 13/01/2012, Penna e altri, Rv. 251811, che evidenzia che se«così non fosse, pur restando immutati i "fatti" oggetto del giudizio di prevenzione, le relativestatuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die e ad nutum».

Detta interpretazione èstata recepita dal nuovo codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d. lgs. 6settembre 2011, n. 159), laddove ha espressamente previsto (art. 28) l'istituto della"revocazione della confisca", stabilendo che tale rimedio avverso le decisioni definitive sullaconfisca di prevenzione, può essere richiesto, nelle forme previste dall'art. 630 c.p.p., «a) incaso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epocasuccessiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludono in modo assolutol'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sullaconfisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di attiriconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato».Giova ricordare che in tema di misure di prevenzione, la prova nuova che consente larevoca della misura di prevenzione deve presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutiniodegli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva incrinaturadel corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione, non essendo, quindi,sufficiente evocare un qualsiasi elemento favorevole che finirebbe per trasformare un istitutoche ha il carattere di rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazionetardiva (Sez. 2, n. 41507 del 24/09/2013, Auddino e altro, Rv. 257334: fattispecie in cui laCorte ha ritenuto corretta la decisione del giudice che aveva respinto la richiesta di revoca diuna confisca di prevenzione sul presupposto che gli elementi prodotti non erano idonei adimostrare che il reddito dell'istante avesse subito incrementi tali da giustificare gli acquistieffettuati dei beni oggetto di confisca).Va, infine, evidenziato che il 22 gennaio 2026 e, quindi, successivamente all’invio aquesto [OSCURATO:PERSONA] della memoria difensiva con cui è stato chiesto il rinvio in attesa del depositodella sentenza delle Sezioni Unite in tema di revoca ex art. 7 l. 27 dicembre 1956, n. 1423,risulta essere stata depositata detta pronuncia – Sez.

U, n. 2648 del 10/07/2025, Scinardo,Rv. 289227-02 – che - al pari di quanto rilevato da Sez.

U n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 283707-01, in tema di revocazione ex art. 28 d. lgs. settembre 2011, n. 159 - haaffermato il principio secondo cui la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistentialla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili intale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore (in motivazione,la Corte ha spiegato che, ai fini della revoca della confisca di prevenzione, non può adottarsil'ampio concetto di "prova nuova" elaborato in tema di revisione penale "ex" art. 630 cod.proc. pen., evidenziando che la precisata misura ablatoria non ha natura penale-sanzionatoria, bensì ripristinatoria, e che il differente rilievo costituzionale riconosciuto allaproprietà rispetto alla libertà personale giustifica una minore stabilità del giudicato penalerispetto a quello di prevenzione).Nel caso di specie la Corte di appello di Catanzaro ha fatto corretta applicazione di taleprincipio, dichiarando inammissibile l’istanza presentata nell’interesse del ricorrente, attesoche la asserita “prova nuova” posta a fondamento della medesima risulta costituita da un“Accertamento della [OSCURATO:PERSONA]” prodotto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA](peraltro privo di data), trasfuso nella relazione del consulente tecnico di parte, avente naturasemplicemente ricognitiva dello stato dell’immobile già noto al momento dell’applicazionedella misura di prevenzione.Come correttamente argomentato nel provvedimento impugnato, inoltre, il dato fattualee storico che tale documento dovrebbe dimostrare, ossia la già avvenuta trasformazionedell’immobile nel 1992, è stato ripetutamente valutato e ritenuto irrilevante, non soltantodall’originario decreto di confisca emesso il 7 giugno 2011 dal Tribunale di Catanzaro(divenuto definitivo il 2 aprile 2014), ma anche dai successivi provvedimenti del Tribunale edella Corte di appello di Catanzaro emessi a seguito di ben due ulteriori istanze di revocaaventi ad oggetto anche l’immobile in questione.Sottolinea la Corte territoriale, a tale riguardo, che è sufficiente osservare che laconfisca originariamente disposta è stata collegata ad un giudizio di pericolosità espressonei confronti del proposto [OSCURATO:PERSONA], in quanto autore di delitti lucrogenetici, tra cui ilpiù grave reato di usura e che la difesa erroneamente concentra l’attenzione sullapreesistenza dell’immobile, non considerando che i precedenti provvedimenti giudiziari – chegià si sono ampiamente dedicati alle richieste difensive – contestano non tanto l’edificazionedell’immobile, ma le successive migliorie che hanno trasformato l’originaria stalla inambiente rifinito, ciò di certo grazie agli introiti delle attività criminali.Rileva che, nonostante le indagini patrimoniali sul proposto mostrino un importantesaldo negativo nel quadro economico dal 1988 al 1995, egli è riuscito a trasformare, giàprima del 1993 ed in assenza di introiti economici leciti, una originaria stalla in un’unitàimmobiliare funzionale.Osserva, inoltre, che il deposito del contratto di locazione tra i [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fornisce informazioni contrarie alla richiestadifensiva, perché ha ad oggetto il piano terra dell’immobile per uso deposito e non il pianoseminterrato oggetto del presente giudizio.Evidenzia che, a ogni modo, con la richiesta difensiva si sollecita una rivalutazione diemergenze già vagliate e soppesate, interpretando erroneamente il mezzo di impugnazionestraordinario come una sorta di terzo grado di merito; che non è di poco conto, poi, cheall’esito della prima richiesta di revoca della confisca questa sia stata parzialmente accolta,ma mantenuta ferma proprio rispetto all’unità immobiliare di cui viene chiesta la restituzione;e che quelle che si chiede di rivalutare sono le medesime prove prese in considerazionemolto recentemente dalla stessa Corte con due pronunce, la prima del 15 novembre 2017 ela seconda del 16 settembre 2021, prove quindi che non sono successive alla confisca, nonsono “nuove” né si riferiscono a fatti nuovi.

Sottolinea, quindi, che il documento prodotto,acquisito presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, non esprime un dato formatosi dopoil giudizio di prevenzione, non ricade di certo nell’ipotesi di preesistenza incolpevolmentescoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, trattandosi di documento producibile dagliuffici a richiesta di parte, ma ricade proprio nell’ipotesi della prova deducibile e non dedottanell’ambito del suddetto procedimento; e che, comunque, dai precedenti provvedimentiemessi nell’ambito del giudizio di prevenzione, di cui in ultimo il decreto di rigetto del 16settembre 2021, «si ricava come tutti gli elementi, fatti e circostanze posti a base dellarichiesta di revocazione in esame siano stati già dedotti, valutati e ritenuti inidonei adimostrare l’assunto difensivo».Tali argomentazioni senza dubbio sono scevre da vizi giuridici – gli unici denunciabili inquesta sede, in cui il ricorso è ammesso solo per violazione di legge – facendo correttaapplicazione del dato normativo e della giurisprudenza di legittimità che lo interpreta, anchedi quella sopravvenuta delle Sezioni Unite che ha confermato un arresto giurisprudenzialepreesistente, cui risulta essersi uniformato il provvedimento in esame.

E conseguentementetutte le censure difensive riportate in punto di fatto si rivelano infondate.

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto del14/03/25, ha dichiarato inammissibile l’istanza, avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],di revocazione della confisca di prevenzione (rectius di revoca ai sensi dell’art. 7 l. n. 1423del 1856) dell’unità immobiliare, adibita a magazzino deposito, di cui al foglio 76, particella974, sub. 2, sezione R, del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], confiscadisposta con decreto in data 7 giugno 2011 (quindi, su proposta formulata prima del 13ottobre 2011, data di entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), definitivo dal 2aprile 2014. Detta Corte ha dato atto del rigetto dell’istanza di revoca parziale della confiscapreventiva relativa agli immobili riconducibili alla disponibilità del suddetto da parte delTribunale di Catanzaro con decreto n. 25 del 19 febbraio 2024 e del fatto che la difesa hareiterato dinanzi ad essa Corte, in sede di appello, la richiesta di revoca, deducendo di avereacquisito presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro un documento di “Accertamento dellaProprietà [OSCURATO:PERSONA]” (asseritamente prova nuova), il cui contenuto è stato trasfusonella relazione redatta dal geometra [OSCURATO:PERSONA], da cui emergerebbe che già nel 1992 ilseminterrato non sarebbe stato più allo stato rustico o adibito a stalla ma intonacato eaccatastato con la qualifica C2, cioè “magazzino deposito”, tanto da essere stato poi oggettonello stesso anno di contratto di locazione tra il proprietario e il Comune. Ha, inoltre,evidenziato che, secondo l’istante, la scissione temporale tra l’immobile edificatoantecedentemente all’insorgenza della pericolosità sociale qualificata, provata con ildocumento prodotto, comporterebbe la revoca parziale della confisca (con riguardo appuntoa detta unità immobiliare), e, inoltre, che il suddetto ha chiesto, in subordine, la nomina di unperito per accertare quale fosse lo stato del locale nel 1992. Dopo avere dato atto delleconclusioni delle parti processuali, ha, quindi, dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, inquanto proposta fuori dei tassativi casi previsti dalla legge, oltre che infondata nel merito. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione a firma digitale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gambardella, deducendo violazione dell’art. 28 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere laCorte di appello erroneamente escluso la natura di prova nuova al documento acquisito dalladifesa presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, posto a fondamento di una nuovarelazione di consulenza tecnica di parte, che dimostrerebbe come nel 1992 il seminterratooggetto di confisca fosse già stato trasformato a “magazzino deposito” ed utilizzato dalricorrente.Evidenzia la difesa che la questione relativa alla “prova nuova”, rilevante ai fini dellarevoca della misura di prevenzione patrimoniale, è al vaglio delle Sezioni Unite della Corte dicassazione.Sottolinea che, mentre per alcune pronunce di legittimità costituiscono prove nuovededucibili a fondamento tanto della domanda di revoca ai sensi dell’art. 7 l. 27 dicembre1956, n. 1423, quanto della domanda di revocazione ai sensi dell’art. 28 d. lgs. 6 settembre2011, n. 159 elementi di prova preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbeneastrattamente deducibili in sede preventiva non siano stati però concretamente dedotti eperciò mai valutati, la recente pronuncia delle Sezioni Unite “[OSCURATO:PERSONA]” (n. 43668 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]), con riferimento alla revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del decretolegislativo in ultimo menzionato, ha affermato che prova nuova è sia quella sopravvenutaalla conclusione del procedimento di prevenzione, sia quella preesistente, maincolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quelladeducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessatodimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. E ciò con riguardo allanuova disciplina che, a differenza di quella anteriore, è rivolta ad assicurare una maggiorestabilità al c.d. giudicato di prevenzione.Rileva che, invece, facendo applicazione dei principi fissati dalle Sezioni Unite “Pisani”,appare legittimo ritenere “nuova” anche la prova non dedotta nel procedimento diprevenzione pur se l’omissione sia imputabile a comportamento processuale negligente oaddirittura doloso del proposto. Il ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento del decreto impugnato.2.1. Con successiva memoria, pervenuta via pec il 7/01/2026, il difensore ribadisceche nel caso in esame si verte in un’ipotesi di prova preesistente, mai però dedotta nel corsodel precedente giudizio. Ripercorre, quindi, i due diversi orientamenti di legittimitàcontrastanti e precisamente quello restrittivo, maggioritario, secondo cui prova nuova è siaquella preesistente ma scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quellasopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formatadopo di essa, ma non quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento,salvo forza maggiore, e quello più estensivo, che trae spunto dalle pronunce delle SezioniUnite relative all’istituto della revisione, secondo cui prove nuove sono anche quelle nonacquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente,purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice e ciòanche se l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamentoprocessuale negligente o addirittura doloso del condannato. E chiede che venga rinviata ladecisione in attesa dell’imminente deposito della pronuncia delle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Va specificato che oggetto di esame è una richiesta di revoca di un provvedimento diconfisca deliberato ai sensi dell’art. 2 ter, comma 3,l. n. 575 del 1965, formulata ai sensidell’art. 7, comma 2, l. n. 1423 del 1956. Norma, quest’ultima, applicabile al caso in esame,ancorché abrogata detta legge nel suo complesso dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art.120, comma 1, lett. a), in forza della disciplina transitoria contenuta nell’art. 117 di taledecreto, che prevede che il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confiscadi prevenzione, previsto dall'art. 28 del d. lgs. n.159 del 2011, cosiddetto T.U. antimafia, nonsi applica con riferimento a pronunce di confisca su proposte formulate prima del 13 ottobre2011, quale quella di specie, data di entrata in vigore del citato d. lgs. n. 159 (come ribaditoda Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257116). La revoca ex tunc, ai sensi di dettanorma, è consentita allorché il provvedimento di confisca sia affetto da invalidità genetica(per difetto di uno o più presupposti di legge, quali la pericolosità sociale del proposto, ladisponibilità diretta o indiretta del bene da parte del medesimo soggetto, la sproporzione delvalore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all'attività svolta o l'essere il bene frutto diper rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito (ex art. 24 Cost.), alla riparazionedell'errore giudiziario. Da ciò l'ulteriore evidente corollario, secondo cui, muovendosi taleistituto - di elaborazione prettamente giurisprudenziale - nello stesso ambito del rimediostraordinario della revisione del giudicato penale di condanna, non può costituire nuovaprova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in unapprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. un., 19 dicembre 2006, n. 57, Auddino; Sez. 1, 14 maggio 2008, n. 21369; Sez. 2, 14maggio 2009, n. 25577; Sez. 1, 22 settembre 2010, n. 36224). La suddetta revoca "ex tunc"resta un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame degli stessi elementi fattualiche hanno portato a disporre la confisca. Secondo quanto affermato da questa Corte con lasentenza Sez. 2, n. 4312 del 13/01/2012, Penna e altri, Rv. 251811, che evidenzia che se«così non fosse, pur restando immutati i "fatti" oggetto del giudizio di prevenzione, le relativestatuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die e ad nutum». Detta interpretazione èstata recepita dal nuovo codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d. lgs. 6settembre 2011, n. 159), laddove ha espressamente previsto (art. 28) l'istituto della"revocazione della confisca", stabilendo che tale rimedio avverso le decisioni definitive sullaconfisca di prevenzione, può essere richiesto, nelle forme previste dall'art. 630 c.p.p., «a) incaso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epocasuccessiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludono in modo assolutol'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sullaconfisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di attiriconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato».Giova ricordare che in tema di misure di prevenzione, la prova nuova che consente larevoca della misura di prevenzione deve presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutiniodegli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva incrinaturadel corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione, non essendo, quindi,sufficiente evocare un qualsiasi elemento favorevole che finirebbe per trasformare un istitutoche ha il carattere di rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazionetardiva (Sez. 2, n. 41507 del 24/09/2013, Auddino e altro, Rv. 257334: fattispecie in cui laCorte ha ritenuto corretta la decisione del giudice che aveva respinto la richiesta di revoca diuna confisca di prevenzione sul presupposto che gli elementi prodotti non erano idonei adimostrare che il reddito dell'istante avesse subito incrementi tali da giustificare gli acquistieffettuati dei beni oggetto di confisca).Va, infine, evidenziato che il 22 gennaio 2026 e, quindi, successivamente all’invio aquesto [OSCURATO:PERSONA] della memoria difensiva con cui è stato chiesto il rinvio in attesa del depositodella sentenza delle Sezioni Unite in tema di revoca ex art. 7 l. 27 dicembre 1956, n. 1423,risulta essere stata depositata detta pronuncia – Sez. U, n. 2648 del 10/07/2025, Scinardo,Rv. 289227-02 – che - al pari di quanto rilevato da Sez. U n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 283707-01, in tema di revocazione ex art. 28 d. lgs. settembre 2011, n. 159 - haaffermato il principio secondo cui la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistentialla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili intale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore (in motivazione,la Corte ha spiegato che, ai fini della revoca della confisca di prevenzione, non può adottarsil'ampio concetto di "prova nuova" elaborato in tema di revisione penale "ex" art. 630 cod.proc. pen., evidenziando che la precisata misura ablatoria non ha natura penale-sanzionatoria, bensì ripristinatoria, e che il differente rilievo costituzionale riconosciuto allaproprietà rispetto alla libertà personale giustifica una minore stabilità del giudicato penalerispetto a quello di prevenzione).Nel caso di specie la Corte di appello di Catanzaro ha fatto corretta applicazione di taleprincipio, dichiarando inammissibile l’istanza presentata nell’interesse del ricorrente, attesoche la asserita “prova nuova” posta a fondamento della medesima risulta costituita da un“Accertamento della [OSCURATO:PERSONA]” prodotto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA](peraltro privo di data), trasfuso nella relazione del consulente tecnico di parte, avente naturasemplicemente ricognitiva dello stato dell’immobile già noto al momento dell’applicazionedella misura di prevenzione.Come correttamente argomentato nel provvedimento impugnato, inoltre, il dato fattualee storico che tale documento dovrebbe dimostrare, ossia la già avvenuta trasformazionedell’immobile nel 1992, è stato ripetutamente valutato e ritenuto irrilevante, non soltantodall’originario decreto di confisca emesso il 7 giugno 2011 dal Tribunale di Catanzaro(divenuto definitivo il 2 aprile 2014), ma anche dai successivi provvedimenti del Tribunale edella Corte di appello di Catanzaro emessi a seguito di ben due ulteriori istanze di revocaaventi ad oggetto anche l’immobile in questione.Sottolinea la Corte territoriale, a tale riguardo, che è sufficiente osservare che laconfisca originariamente disposta è stata collegata ad un giudizio di pericolosità espressonei confronti del proposto [OSCURATO:PERSONA], in quanto autore di delitti lucrogenetici, tra cui ilpiù grave reato di usura e che la difesa erroneamente concentra l’attenzione sullapreesistenza dell’immobile, non considerando che i precedenti provvedimenti giudiziari – chegià si sono ampiamente dedicati alle richieste difensive – contestano non tanto l’edificazionedell’immobile, ma le successive migliorie che hanno trasformato l’originaria stalla inambiente rifinito, ciò di certo grazie agli introiti delle attività criminali.Rileva che, nonostante le indagini patrimoniali sul proposto mostrino un importantesaldo negativo nel quadro economico dal 1988 al 1995, egli è riuscito a trasformare, giàprima del 1993 ed in assenza di introiti economici leciti, una originaria stalla in un’unitàimmobiliare funzionale.Osserva, inoltre, che il deposito del contratto di locazione tra i [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fornisce informazioni contrarie alla richiestadifensiva, perché ha ad oggetto il piano terra dell’immobile per uso deposito e non il pianoseminterrato oggetto del presente giudizio.Evidenzia che, a ogni modo, con la richiesta difensiva si sollecita una rivalutazione diemergenze già vagliate e soppesate, interpretando erroneamente il mezzo di impugnazionestraordinario come una sorta di terzo grado di merito; che non è di poco conto, poi, cheall’esito della prima richiesta di revoca della confisca questa sia stata parzialmente accolta,ma mantenuta ferma proprio rispetto all’unità immobiliare di cui viene chiesta la restituzione;e che quelle che si chiede di rivalutare sono le medesime prove prese in considerazionemolto recentemente dalla stessa Corte con due pronunce, la prima del 15 novembre 2017 ela seconda del 16 settembre 2021, prove quindi che non sono successive alla confisca, nonsono “nuove” né si riferiscono a fatti nuovi. Sottolinea, quindi, che il documento prodotto,acquisito presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, non esprime un dato formatosi dopoil giudizio di prevenzione, non ricade di certo nell’ipotesi di preesistenza incolpevolmentescoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, trattandosi di documento producibile dagliuffici a richiesta di parte, ma ricade proprio nell’ipotesi della prova deducibile e non dedottanell’ambito del suddetto procedimento; e che, comunque, dai precedenti provvedimentiemessi nell’ambito del giudizio di prevenzione, di cui in ultimo il decreto di rigetto del 16settembre 2021, «si ricava come tutti gli elementi, fatti e circostanze posti a base dellarichiesta di revocazione in esame siano stati già dedotti, valutati e ritenuti inidonei adimostrare l’assunto difensivo».Tali argomentazioni senza dubbio sono scevre da vizi giuridici – gli unici denunciabili inquesta sede, in cui il ricorso è ammesso solo per violazione di legge – facendo correttaapplicazione del dato normativo e della giurisprudenza di legittimità che lo interpreta, anchedi quella sopravvenuta delle Sezioni Unite che ha confermato un arresto giurisprudenzialepreesistente, cui risulta essersi uniformato il provvedimento in esame. E conseguentementetutte le censure difensive riportate in punto di fatto si rivelano infondate. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]