CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11018/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 5, 7 cod. pen. in relazione ad un furto di telefoni cellulari da un centro commerciale, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità penale. 2.1 motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; inoltre, non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, v. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in tema di motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che risulta sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. In particolare, i giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità penale del ricorrente, con particolare riferimento alla attendibilità e alla coerenza del quadro probatorio. 4. E' appena il caso di rammentare che «Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis", capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale» (Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d