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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09023/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 32/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (11544531004), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 39, ROMA, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7912/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 7912/2021 della Corte d’appello di Roma che, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto sussistente il grave inadempimento dell’odierna ricorrente, tale da legittimare il recesso della controricorrente, con condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente fonda il ricorso su due motivi:

1. con il primo si lamenta, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia la circostanza che il controricorrente non si era recato presso il notaio per la stipulazione del rogito;

2. con il secondo motivo viene lamentata la violazione degli artt.1453 e 1385 c.c., non avendo la Corte territoriale compiuto una corretta valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento.

I due motivi non possono essere accolti.

Il primo motivo è inammissibile: a i sensi dell’art. 348 - ter c.p.c., la sentenza d’appello che ha confermato la sentenza di primo grado, sulla base delle stesse ragioni inerenti le questioni di fatto, non può essere impugnata per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

Spetta poi al ricorrente, che voglia evitare l’inammissibilità del motivo indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le varie, cfr. Cass. n. 26774/2016), adempimento che nel caso in esame la ricorrente non ha posto in essere.

Anche il secondo motivo non può essere accolto.

È infatti principio consolidato di questa Corte che la gravità dell'inadempimento costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta – come nel caso in esame – da motivazione sufficiente (cfr., per tutte, Cass. n. 6401/2015).

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.200,00 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori dilegge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 32/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (11544531004), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 39, ROMA, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7912/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 7912/2021 della Corte d’appello di Roma che, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto sussistente il grave inadempimento dell’odierna ricorrente, tale da legittimare il recesso della controricorrente, con condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente fonda il ricorso su due motivi: 1. con il primo si lamenta, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia la circostanza che il controricorrente non si era recato presso il notaio per la stipulazione del rogito; 2. con il secondo motivo viene lamentata la violazione degli artt.1453 e 1385 c.c., non avendo la Corte territoriale compiuto una corretta valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento. I due motivi non possono essere accolti. Il primo motivo è inammissibile: a i sensi dell’art. 348 - ter c.p.c., la sentenza d’appello che ha confermato la sentenza di primo grado, sulla base delle stesse ragioni inerenti le questioni di fatto, non può essere impugnata per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Spetta poi al ricorrente, che voglia evitare l’inammissibilità del motivo indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le varie, cfr. Cass. n. 26774/2016), adempimento che nel caso in esame la ricorrente non ha posto in essere. Anche il secondo motivo non può essere accolto. È infatti principio consolidato di questa Corte che la gravità dell'inadempimento costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta – come nel caso in esame – da motivazione sufficiente (cfr., per tutte, Cass. n. 6401/2015). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.200,00 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori dilegge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso
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