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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 34916/2023

Testo disponibile della fonte

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i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; -intimato - avverso il decreto n. cronol. 378/2023 del 6 febbraio 2023 della Corte di appello di Napoli, in composizione collegiale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto monocratico n. 3425/2022, il giudice designato della Corte di appello di Napoli riconosceva, in favore di Vitaglione R.G.N. 8959/2023 C.C. 7/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] Massimo e [OSCURATO:PERSONA], per la durata irragionevole di 9 anni per un giudizio svoltosi in vari gradi, l’indennizzo a titolo di equa riparazione nella misura di euro 4.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese legali, liquidate in euro 28,00 per esborsi, euro 550,00 per compensi, con l’aggiunta degli accessori dovuti per legge.

2. Decidendo sul ricorso in opposizione ex art. 5 - ter della legge n. 89/2001, la Corte di appello di Napoli, con decreto collegiale n. cronol. 378/2023 (pubblicato il 6 febbraio 2023), l’accoglieva parzialmente, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuno degli opponenti, a titolo di equo indennizzo, della somma di euro 6.000,00, oltre interessi dalla domanda, nonché alla rifusione, nell’ordine di 1/3, delle spese del giudizio di opposizione, dichiarandole compensate per i residui 2/3.

3. Avverso il citato decreto collegiale hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione, sulla base di cinque identici motivi, sia il [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA].

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo comune motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 – l’omesso esame di fatti decisivi che hanno costituito oggetto della discussione (rilevanti in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto) relativi: a) all’esito del processo nel quale si era verificata la violazione; b) al comportamento del giudice e delle parti; c) alla natura degli interessi coinvolti; d) al valore ed alla rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

2. Con il secondo identico motivo, i ricorrenti deducono – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –la nullità del decreto collegiale e del procedimento per anomalia motivazionale in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione, con violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost.

3. Con il terzo comune motivo, i ricorrenti lamentano – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata liquidazione degli incrementi del 20% e 40% dell’importo base riconosciuto per danno non patrimoniale per ciascun anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi di ritardo del giudizio presupposto successivi rispettivamente al terzo e al settimo, con riferimento: a) all’esito del processo nel quale si era verificata la violazione; b) al comportamento del giudice e delle parti; c) al valore ed alla rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte; d) all’intensificazione esponenziale del disagio vissuto in attesa della pronuncia giudiziale collegato alla dilatazione del tempo di definizione della causa e all’incertezza relativa all’esito della vicenda processuale.

4. Con il quarto identico motivo, i ricorrenti denunciano – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità del decreto impugnato per anomalia motivazione, per motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile con riferimento al mancato riconoscimento degli incrementi riportati nel precedente motivo.

5. Con il quinto ed ultimo motivo comune, i ricorrenti prospettano - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione (in relazione alla liquidazione e alla quantificazione dei compensi del giudizio di opposizione) delle norme di cui agli artt. 10, 14, 91 c.p.c.; 2233, comma 2, c.c.; 24, comma 1, della legge n. 794/1942; 13, comma 6, della legge n. 247/2012; 2, comma 1, 4, commi 1 e 5, 5, commi 1 e 3, del D.M. n. 55/2014 e della relativa tabella 12 allegata.

6. Il primo motivo non è fondato dal momento che con il decreto impugnato il giudice dell’opposizione ha valutato, nel suo complesso, le condizioni per la determinazione dell’equo indennizzo, così prendendo in considerazione, implicitamente ed esplicitamente, i presupposti dedotti con la censura, con particolare riferimento proprio a quelli riportati nel comma 2 dell’art. 2 della legge n. 89/2001.

7. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché la motivazione dell’impugnato decreto è adeguata e sufficientemente rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c., risultando indubbiamente rispettato, con riferimento alle questioni attinenti ai criteri oggettivi e soggettivi necessari per il riconoscimento dell’equo indennizzo e per la liquidazione del conseguente “quantum”, il c.d.

“minimo costituzionale motivazionale”.

8. Il terzo e quarto motivo – esaminabili congiuntamente, in quanto attinenti alla medesima questione -sono destituiti di fondamento, dal momento cheil riconoscimento della maggiorazione richiesta rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale, nel caso di specie, ha sufficientemente spiegato le ragioni del suo diniego, ricollegandole – in particolar modo - alla complessità oggettiva e soggettiva del giudizio presupposto che rendeva prevedibile ed accettabile una dilatazione dei tempi di accertamento dei fatti controversi.

9. Il quinto motivo è privo di fondamento, dal momento che - diversamente da quanto prospettato – la Corte di appello si è correttamente attenuta, nella liquidazione dei compensi, ai parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 (temporalmente applicabile nella fattispecie), riconoscendo - avuto riguardo alle voci effettivamente applicabili - legittimamente e motivatamente gli importi in misura corrispondente a quelli medi per la fase monitoria e ai minimi per la fase a cognizione piena (e non scendendo al di sotto), in considerazione della somma riconosciuta a titolo di equo indennizzo e della natura delle questioni esaminate, tenendo conto della disposta compensazione delle spese giudiziali nella misura dei 2/3 e della condanna dell’opposto Ministero della Giustizia al pagamento del solo residuo terzo.

A tal proposito, la Corte partenopea – proprio partendo da quest’ultimo presupposto (ovvero dovendo procedere alla liquidazione dei compensi nella sola misura di 1/3 in favore degli odierni ricorrenti) ed applicando la fascia tabellare da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 (in dipendenza del valore della causa) – ha liquidato, pur distinguendo tra fase monitoria e fase a cognizione piena (con il riconoscimento di un compenso per euro 737,10, per la prima, e di un compenso di euro 416,87, per la seconda), un totale di euro 1.153,97, importo risultante superiore al terzo (corrispondente ad euro 968,16) in relazione alla somma liquidabile per intero nell’ordine di complessivi euro 2.904,50 (come indicato in entrambi i ricorsi dei Vitagliano).

10. In definitiva, i ricorsi devono essere totalmente respinti, senza luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

Trattandosi di procedimento riferito alla legge n. 89/2001 non si applica la disciplina sull’attestazione della sussistenza delle condizioni per l’applicazione del c.d. raddoppio del contributo, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; -intimato - avverso il decreto n. cronol. 378/2023 del 6 febbraio 2023 della Corte di appello di Napoli, in composizione collegiale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto monocratico n. 3425/2022, il giudice designato della Corte di appello di Napoli riconosceva, in favore di Vitaglione R.G.N. 8959/2023 C.C. 7/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] Massimo e [OSCURATO:PERSONA], per la durata irragionevole di 9 anni per un giudizio svoltosi in vari gradi, l’indennizzo a titolo di equa riparazione nella misura di euro 4.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese legali, liquidate in euro 28,00 per esborsi, euro 550,00 per compensi, con l’aggiunta degli accessori dovuti per legge. 2. Decidendo sul ricorso in opposizione ex art. 5 - ter della legge n. 89/2001, la Corte di appello di Napoli, con decreto collegiale n. cronol. 378/2023 (pubblicato il 6 febbraio 2023), l’accoglieva parzialmente, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuno degli opponenti, a titolo di equo indennizzo, della somma di euro 6.000,00, oltre interessi dalla domanda, nonché alla rifusione, nell’ordine di 1/3, delle spese del giudizio di opposizione, dichiarandole compensate per i residui 2/3. 3. Avverso il citato decreto collegiale hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione, sulla base di cinque identici motivi, sia il [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA]. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo comune motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 – l’omesso esame di fatti decisivi che hanno costituito oggetto della discussione (rilevanti in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto) relativi: a) all’esito del processo nel quale si era verificata la violazione; b) al comportamento del giudice e delle parti; c) alla natura degli interessi coinvolti; d) al valore ed alla rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte. 2. Con il secondo identico motivo, i ricorrenti deducono – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –la nullità del decreto collegiale e del procedimento per anomalia motivazionale in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione, con violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost. 3. Con il terzo comune motivo, i ricorrenti lamentano – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata liquidazione degli incrementi del 20% e 40% dell’importo base riconosciuto per danno non patrimoniale per ciascun anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi di ritardo del giudizio presupposto successivi rispettivamente al terzo e al settimo, con riferimento: a) all’esito del processo nel quale si era verificata la violazione; b) al comportamento del giudice e delle parti; c) al valore ed alla rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte; d) all’intensificazione esponenziale del disagio vissuto in attesa della pronuncia giudiziale collegato alla dilatazione del tempo di definizione della causa e all’incertezza relativa all’esito della vicenda processuale. 4. Con il quarto identico motivo, i ricorrenti denunciano – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità del decreto impugnato per anomalia motivazione, per motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile con riferimento al mancato riconoscimento degli incrementi riportati nel precedente motivo. 5. Con il quinto ed ultimo motivo comune, i ricorrenti prospettano - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione (in relazione alla liquidazione e alla quantificazione dei compensi del giudizio di opposizione) delle norme di cui agli artt. 10, 14, 91 c.p.c.; 2233, comma 2, c.c.; 24, comma 1, della legge n. 794/1942; 13, comma 6, della legge n. 247/2012; 2, comma 1, 4, commi 1 e 5, 5, commi 1 e 3, del D.M. n. 55/2014 e della relativa tabella 12 allegata. 6. Il primo motivo non è fondato dal momento che con il decreto impugnato il giudice dell’opposizione ha valutato, nel suo complesso, le condizioni per la determinazione dell’equo indennizzo, così prendendo in considerazione, implicitamente ed esplicitamente, i presupposti dedotti con la censura, con particolare riferimento proprio a quelli riportati nel comma 2 dell’art. 2 della legge n. 89/2001. 7. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché la motivazione dell’impugnato decreto è adeguata e sufficientemente rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c., risultando indubbiamente rispettato, con riferimento alle questioni attinenti ai criteri oggettivi e soggettivi necessari per il riconoscimento dell’equo indennizzo e per la liquidazione del conseguente “quantum”, il c.d. “minimo costituzionale motivazionale”. 8. Il terzo e quarto motivo – esaminabili congiuntamente, in quanto attinenti alla medesima questione -sono destituiti di fondamento, dal momento cheil riconoscimento della maggiorazione richiesta rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale, nel caso di specie, ha sufficientemente spiegato le ragioni del suo diniego, ricollegandole – in particolar modo - alla complessità oggettiva e soggettiva del giudizio presupposto che rendeva prevedibile ed accettabile una dilatazione dei tempi di accertamento dei fatti controversi. 9. Il quinto motivo è privo di fondamento, dal momento che - diversamente da quanto prospettato – la Corte di appello si è correttamente attenuta, nella liquidazione dei compensi, ai parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 (temporalmente applicabile nella fattispecie), riconoscendo - avuto riguardo alle voci effettivamente applicabili - legittimamente e motivatamente gli importi in misura corrispondente a quelli medi per la fase monitoria e ai minimi per la fase a cognizione piena (e non scendendo al di sotto), in considerazione della somma riconosciuta a titolo di equo indennizzo e della natura delle questioni esaminate, tenendo conto della disposta compensazione delle spese giudiziali nella misura dei 2/3 e della condanna dell’opposto Ministero della Giustizia al pagamento del solo residuo terzo. A tal proposito, la Corte partenopea – proprio partendo da quest’ultimo presupposto (ovvero dovendo procedere alla liquidazione dei compensi nella sola misura di 1/3 in favore degli odierni ricorrenti) ed applicando la fascia tabellare da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 (in dipendenza del valore della causa) – ha liquidato, pur distinguendo tra fase monitoria e fase a cognizione piena (con il riconoscimento di un compenso per euro 737,10, per la prima, e di un compenso di euro 416,87, per la seconda), un totale di euro 1.153,97, importo risultante superiore al terzo (corrispondente ad euro 968,16) in relazione alla somma liquidabile per intero nell’ordine di complessivi euro 2.904,50 (come indicato in entrambi i ricorsi dei Vitagliano). 10. In definitiva, i ricorsi devono essere totalmente respinti, senza luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva. Trattandosi di procedimento riferito alla legge n. 89/2001 non si applica la disciplina sull’attestazione della sussistenza delle condizioni per l’applicazione del c.d. raddoppio del contributo, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione
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