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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20473/2026

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v. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 20/10/2025 della Corte di Appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LauraCondemi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;letta la memoria contenente anche le conclusioni del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto o la declaratoriadi inammissibilità dei ricorsi, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese delpresente grado di giudizio, come da nota spese allegata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 20 ottobre 2025 la Corte di Appello di Milano ha confermato lasentenza in data 18 giugno 2024 del Tribunale di Sondrio con la quale era stata affermata lapenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati diconcorso in tentata estorsione aggravata (artt. 81, 110, 56, 629, commi 1 e 2, cod. pen.)commesso dal 15 ottobre 2021 al 13 novembre 2021 (capo 1 della rubrica delle imputazioni)e di concorso nel porto illegale di un manganello telescopico (art. 4, secondo comma, l.110/1975) commesso in data 13 novembre 2021 (capo 2).Ad entrambi gli imputati risulta contestata ed applicata la recidiva reiterata ai sensidell’art. 99, comma 4, cod. pen.In sintesi, si contesta agli imputati al capo 1 della rubrica delle imputazioni di avereposto in essere, attraverso reiterate minacce, atti idonei diretti in modo non equivoco acostringere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a versare loro la somma di 18.000,00 euro, nonriuscendo nell’intento per il rifiuto delle stesse persone offese e per il successivo interventodelle Forze dell’ordine.2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza, con atto unico, il difensoredegli imputati, deducendo:2.1.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agliartt. 393 e 629 cod. pen.Sostiene la difesa dei ricorrenti che la Corte territoriale ha commesso l'errore diconfondere il mezzo utilizzato (le minacce e l’atteggiamento aggressivo) con il finedell’azione, ciò in quanto l’utilizzo di toni evocativi (riferimenti politici o criminali), sebbenebiasimevole, costituiva unicamente il mezzo rafforzativo della minaccia per vincere laresistenza delle parti offese ed era finalizzato ad ottenere il pagamento di 18.000,00 euro,somma che costituiva un credito ritenuto esistente della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] pererrori da quest’ultima compiuti relativi a cartelle esattoriali non pagate.2.2.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen. in relazione al concorso del terzo ([OSCURATO:PERSONA]) nel reato di cui all’art. 393cod. pen.Deduce la difesa che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere il Maffiaresponsabile del reato di concorso in (tentata) estorsione in quanto estraneo al rapporto dicredito, in tal modo ponendosi in contrasto con i principi enunciati dalla sentenza n.29541/2020 delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ben essendo possibile ilconcorso dell’extraneus nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. che ha agito su mandato o diintesa con il creditore, non essendo oltretutto emerso dagli atti che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agitoanche per un interesse personale ed ulteriore rispetto a quello vantato dalla [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Vizio di motivazione per travisamento della prova sulla minaccia al coniuge([OSCURATO:PERSONA]) della persona offesa.Deduce la difesa che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la condottadegli imputati possa configurare il reato di estorsione in quanto le minacce sono state diretteanche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], marito della debitrice, indicato come soggettototalmente estraneo alla vicenda.

Aggiunge, al riguardo, che non è stato chiesto al [OSCURATO:PERSONA] dipagare un debito proprio del tutto inesistente, né di pagare una somma a titolo di protezione,in quanto la richiesta era sempre e solo quella di ottenere il pagamento del debito dellaCaelli.2.4.

Violazione di legge in relazione al contestato reato di porto ingiustificato di unostrumento atto ad offendere di cui al capo 2 della rubrica delle imputazioni.Rileva la difesa dei ricorrenti che il manganello telescopico di cui alla contestazione èstato rinvenuto in un momento successivo ai fatti in quanto era riposto all’interno della borsadell’imputata che era stata a sua volta collocata all’interno dell’automobile degli imputatiprima dell’accesso agli uffici della [OSCURATO:PERSONA].

L’oggetto de quo non risulta, poi, essere statoutilizzato durante la contestata azione criminosa di cui al capo

1.2.5. Necessità di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata previariqualificazione delle condotte in quella di cui all’art. 393 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi non sono fondati.2.

Occorre, innanzitutto, doverosamente ricostruire l’evoluzione cronologica dellavicenda.[OSCURATO:PERSONA] era stata fino al 2005 amministratrice di una società inaccomandita semplice esercente l'attività di ristorazione.

Nel 2005 in tale società era, poi,subentrata come socia accomandataria sua figlia [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] aveva continuatoa collaborare con la stessa.La società si era avvalsa delle prestazioni della consulente fiscale [OSCURATO:PERSONA] cheaveva intrattenuto anche i rapporti di frequentazione amicale con la [OSCURATO:PERSONA] fino al 2018quando il rapporto professionale si era interrotto in quanto la consulente era stata ritenutaresponsabile di prelievi non giustificati dal conto corrente della società.

Su tale questione erasorto un contenzioso culminato nel 2020 in un accordo raggiunto in sede di mediazione, inforza del quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto alla compagine sociale l'importo di 7.000,00 euro.La successiva richiesta di 18.000,00 da parte della [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quanto emersodalle dichiarazioni delle persone offese, era stata giustificata dal fatto che erano pervenuteall'imputata cartelle esattoriali di pari importo provenienti da Equitalia in epoca successivaalla mediazione di cui si è detto.Risulta, altresì, che la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato di aver avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA] nel2021 per la rottamazione di alcune cartelle esattoriali ed ha anche riferito di un incontro alriguardo avvenuto nell'ufficio della stessa [OSCURATO:PERSONA] il 10 novembre 2021 preceduto dalloscambio di alcuni messaggi.3.

La Corte di appello dopo avere ricostruito le vicende che hanno visto contrapposte leparti ha testualmente affermato (pag. 7) «E’ dunque verosimile che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva diavere diritto ad una somma per le cartelle esattoriali non pagate».Ha però anche aggiunto la Corte di appello che il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato in sededibattimentale che la [OSCURATO:PERSONA], quando si era presentata presso la sua abitazione, gli avevariferito che la moglie doveva dargli 18.000,00 euro «che sapeva che non aveva i soldi e chequindi avrebbe dovuto darglieli lui» e, poi, ha anche evidenziato che il coinvolgimento delMaffia è comprovato dal fatto che l’uomo aveva agito unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre2021, allorquando dapprima era andato a casa del [OSCURATO:PERSONA] e poi lo avevano incontratochiedendogli di pagare la somma in quanto la moglie [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado difarlo, dal che ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] non era un mero accompagnatore della [OSCURATO:PERSONA] inquanto aveva espressamente minacciato il [OSCURATO:PERSONA] all'incontro del 15 ottobre e poi avevaraggiunto con i complici (tra cui anche Trevisan la posizione del quale è stata stralciata inquanto deceduto) l'abitazione delle persone offese il 12 novembre 2021 allorquando i trevennero arrestati.Quanto alla qualificazione giuridica della condotta degli imputati, la Corte di appello, puravendo dato atto, come si è già detto, che «è verosimile che la [OSCURATO:PERSONA] ritenesse di averediritto al pagamento della somma il che comporterebbe la derubricazione nel reato di tentatoesercizio arbitrario delle proprie ragioni» ha tuttavia ritenuto non configurabile tale fattispeciedelittuosa in luogo di quella estorsiva in quanto la pretesa degli imputati è stata rivolta nonunicamente alla [OSCURATO:PERSONA] ma anche al marito di quest'ultima, soggetto del tutto estraneo airapporti [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].4.

Ritiene il Collegio l’infondatezza dei primi tre motivi di ricorso (che finiscono perassorbire anche il quinto motivo di ricorso).oggetto di contestazione – che siano state profferite idonee minacce ai danni delle personeoffese e che i racconti delle stesse non siano credibili, deve ritenersi non direttamentepertinente il richiamo fatto dalla difesa ai principi enunciati da questa Corte di legittimità nelladecisione delle Sezioni Unite “Filardo” (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-02)secondo la quale «Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minacciaalle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elementopsicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie», ciò perché, comecorrettamente osservato dalla stessa Corte territoriale, questa Corte ha chiarito che sebbenei delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e diestorsione si distinguono in relazione all'elemento psicologico, nel primo, l'agente persegue ilconseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitareun suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formareoggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di unprofitto nella consapevolezza della sua ingiustizia.

Ne consegue che integra gli estremidell'estorsione la condotta consistente in minacce in danno dei prossimi congiunti deldebitore, formulate da terzi estranei al rapporto obbligatorio (v. in tal senso Sez. 2, n. 33870del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344-01) ciò in quanto «È configurabile il delitto diestorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un'inizialepretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi deldebitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare deldebitore, sicché l'iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causadelle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per l'estraneità deisoggetti minacciati alla pretesa azionata» (Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto,Rv. 272017-01).E’ un dato oggettivo quindi che, se è ben vero che nei rapporti tra estorsione edesercizio arbitrario delle proprie ragioni, il nucleo distintivo centrale è rappresentatodall’elemento soggettivo che ha spinto alle realizzazione dell’azione delittuosa, tuttavia talecriterio non può di certo estendersi al caso in cui l’adempimento dell’asserito credito(oltretutto nel caso di specie non ne risulta neppure provata l’esistenza e l’azionabilità insede giudiziaria) sia preteso mediante minacce di adempimento nei confronti di soggettodiverso dall’effettivo debitore, quale era nel caso in esame il marito della (presunta) debitrice.A ciò si aggiunge – a ben vedere – che non risulta neppure provato che la [OSCURATO:PERSONA] fossel’effettiva creditrice e quindi potenzialmente titolare della possibilità di adire il Giudice attesoche i precedenti rapporti tra le parti si erano conclusi con un accordo transattivo e che lastessa dal 2005 non era neppure più amministratrice della società nei confronti della qualesarebbero state emesse le cartelle esattoriali di cui si è detto.E’, poi, del tutto evidente che nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata a rispondere delreato di tentata estorsione, di tale reato non può che essere anche chiamato a rispondere ilMaffia sul concorso del quale, in base alla ricostruzione dei fatti emergente dalle sentenze dimerito, non possono sollevarsi dei dubbi.5.

Manifestamente infondato è, invece, il quarto motivo di ricorso.E’, innanzitutto, pacifico che «Il "manganello" o "sfollagente", in quanto strumento la cuidestinazione naturale è l'offesa alla persona, è espressamente compreso tra le armi indicateall'art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110, di cui è vietato il porto, salvo leautorizzazioni previste dall'art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773» (Sez. 1, n. 8991 del16/09/2022, dep. 2023, Perna, Rv. 284379-02; Sez. 1, n. 21780 del 20/07/2016, dep. 2017,Rv. 270263-01).E’, poi, del tutto irrilevante il fatto che il manganello de quo, rinvenuto all’interno dellaborsetta dell’imputata [OSCURATO:PERSONA], non sia stato utilizzato per minacciare o percuotere le personeoffese atteso che la legge ne punisce il mero “porto fuori dell’abitazione o delleappartenenze di essa” a cui si aggiunge che l’imputata non risulta avere fornito alcunaspiegazione al riguardo.6.

Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali.7.

Non può, infine, accogliersi la richiesta formulata nell’interesse delle parti civili dicondanna degli imputati al pagamento delle spese processuali per il presente grado digiudizio.Detta richiesta risulta, infatti, contenuta in calce alla memoria, contenente anche leconclusioni scritte formulate nell’interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], atto datato 12 maggio 2026 (giorno della presente udienza),trasmessa per via telematica in data 11 maggio 2026, quindi oltre il termine di cui all’art. 611,comma 1, cod. proc. pen. con conseguente evidente intempestività della stessa.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Rigetta larichiesta delle parti civili di condanna degli imputati al pagamento delle relative speseprocessuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 20/10/2025 della Corte di Appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LauraCondemi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;letta la memoria contenente anche le conclusioni del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto o la declaratoriadi inammissibilità dei ricorsi, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese delpresente grado di giudizio, come da nota spese allegata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 20 ottobre 2025 la Corte di Appello di Milano ha confermato lasentenza in data 18 giugno 2024 del Tribunale di Sondrio con la quale era stata affermata lapenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati diconcorso in tentata estorsione aggravata (artt. 81, 110, 56, 629, commi 1 e 2, cod. pen.)commesso dal 15 ottobre 2021 al 13 novembre 2021 (capo 1 della rubrica delle imputazioni)e di concorso nel porto illegale di un manganello telescopico (art. 4, secondo comma, l.110/1975) commesso in data 13 novembre 2021 (capo 2).Ad entrambi gli imputati risulta contestata ed applicata la recidiva reiterata ai sensidell’art. 99, comma 4, cod. pen.In sintesi, si contesta agli imputati al capo 1 della rubrica delle imputazioni di avereposto in essere, attraverso reiterate minacce, atti idonei diretti in modo non equivoco acostringere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a versare loro la somma di 18.000,00 euro, nonriuscendo nell’intento per il rifiuto delle stesse persone offese e per il successivo interventodelle Forze dell’ordine.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza, con atto unico, il difensoredegli imputati, deducendo:2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agliartt. 393 e 629 cod. pen.Sostiene la difesa dei ricorrenti che la Corte territoriale ha commesso l'errore diconfondere il mezzo utilizzato (le minacce e l’atteggiamento aggressivo) con il finedell’azione, ciò in quanto l’utilizzo di toni evocativi (riferimenti politici o criminali), sebbenebiasimevole, costituiva unicamente il mezzo rafforzativo della minaccia per vincere laresistenza delle parti offese ed era finalizzato ad ottenere il pagamento di 18.000,00 euro,somma che costituiva un credito ritenuto esistente della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] pererrori da quest’ultima compiuti relativi a cartelle esattoriali non pagate.2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen. in relazione al concorso del terzo ([OSCURATO:PERSONA]) nel reato di cui all’art. 393cod. pen.Deduce la difesa che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere il Maffiaresponsabile del reato di concorso in (tentata) estorsione in quanto estraneo al rapporto dicredito, in tal modo ponendosi in contrasto con i principi enunciati dalla sentenza n.29541/2020 delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ben essendo possibile ilconcorso dell’extraneus nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. che ha agito su mandato o diintesa con il creditore, non essendo oltretutto emerso dagli atti che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agitoanche per un interesse personale ed ulteriore rispetto a quello vantato dalla [OSCURATO:PERSONA].2.3. Vizio di motivazione per travisamento della prova sulla minaccia al coniuge([OSCURATO:PERSONA]) della persona offesa.Deduce la difesa che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la condottadegli imputati possa configurare il reato di estorsione in quanto le minacce sono state diretteanche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], marito della debitrice, indicato come soggettototalmente estraneo alla vicenda. Aggiunge, al riguardo, che non è stato chiesto al [OSCURATO:PERSONA] dipagare un debito proprio del tutto inesistente, né di pagare una somma a titolo di protezione,in quanto la richiesta era sempre e solo quella di ottenere il pagamento del debito dellaCaelli.2.4. Violazione di legge in relazione al contestato reato di porto ingiustificato di unostrumento atto ad offendere di cui al capo 2 della rubrica delle imputazioni.Rileva la difesa dei ricorrenti che il manganello telescopico di cui alla contestazione èstato rinvenuto in un momento successivo ai fatti in quanto era riposto all’interno della borsadell’imputata che era stata a sua volta collocata all’interno dell’automobile degli imputatiprima dell’accesso agli uffici della [OSCURATO:PERSONA]. L’oggetto de quo non risulta, poi, essere statoutilizzato durante la contestata azione criminosa di cui al capo 1.2.5. Necessità di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata previariqualificazione delle condotte in quella di cui all’art. 393 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi non sono fondati.2. Occorre, innanzitutto, doverosamente ricostruire l’evoluzione cronologica dellavicenda.[OSCURATO:PERSONA] era stata fino al 2005 amministratrice di una società inaccomandita semplice esercente l'attività di ristorazione. Nel 2005 in tale società era, poi,subentrata come socia accomandataria sua figlia [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] aveva continuatoa collaborare con la stessa.La società si era avvalsa delle prestazioni della consulente fiscale [OSCURATO:PERSONA] cheaveva intrattenuto anche i rapporti di frequentazione amicale con la [OSCURATO:PERSONA] fino al 2018quando il rapporto professionale si era interrotto in quanto la consulente era stata ritenutaresponsabile di prelievi non giustificati dal conto corrente della società. Su tale questione erasorto un contenzioso culminato nel 2020 in un accordo raggiunto in sede di mediazione, inforza del quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto alla compagine sociale l'importo di 7.000,00 euro.La successiva richiesta di 18.000,00 da parte della [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quanto emersodalle dichiarazioni delle persone offese, era stata giustificata dal fatto che erano pervenuteall'imputata cartelle esattoriali di pari importo provenienti da Equitalia in epoca successivaalla mediazione di cui si è detto.Risulta, altresì, che la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato di aver avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA] nel2021 per la rottamazione di alcune cartelle esattoriali ed ha anche riferito di un incontro alriguardo avvenuto nell'ufficio della stessa [OSCURATO:PERSONA] il 10 novembre 2021 preceduto dalloscambio di alcuni messaggi.3. La Corte di appello dopo avere ricostruito le vicende che hanno visto contrapposte leparti ha testualmente affermato (pag. 7) «E’ dunque verosimile che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva diavere diritto ad una somma per le cartelle esattoriali non pagate».Ha però anche aggiunto la Corte di appello che il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato in sededibattimentale che la [OSCURATO:PERSONA], quando si era presentata presso la sua abitazione, gli avevariferito che la moglie doveva dargli 18.000,00 euro «che sapeva che non aveva i soldi e chequindi avrebbe dovuto darglieli lui» e, poi, ha anche evidenziato che il coinvolgimento delMaffia è comprovato dal fatto che l’uomo aveva agito unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre2021, allorquando dapprima era andato a casa del [OSCURATO:PERSONA] e poi lo avevano incontratochiedendogli di pagare la somma in quanto la moglie [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado difarlo, dal che ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] non era un mero accompagnatore della [OSCURATO:PERSONA] inquanto aveva espressamente minacciato il [OSCURATO:PERSONA] all'incontro del 15 ottobre e poi avevaraggiunto con i complici (tra cui anche Trevisan la posizione del quale è stata stralciata inquanto deceduto) l'abitazione delle persone offese il 12 novembre 2021 allorquando i trevennero arrestati.Quanto alla qualificazione giuridica della condotta degli imputati, la Corte di appello, puravendo dato atto, come si è già detto, che «è verosimile che la [OSCURATO:PERSONA] ritenesse di averediritto al pagamento della somma il che comporterebbe la derubricazione nel reato di tentatoesercizio arbitrario delle proprie ragioni» ha tuttavia ritenuto non configurabile tale fattispeciedelittuosa in luogo di quella estorsiva in quanto la pretesa degli imputati è stata rivolta nonunicamente alla [OSCURATO:PERSONA] ma anche al marito di quest'ultima, soggetto del tutto estraneo airapporti [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].4. Ritiene il Collegio l’infondatezza dei primi tre motivi di ricorso (che finiscono perassorbire anche il quinto motivo di ricorso).oggetto di contestazione – che siano state profferite idonee minacce ai danni delle personeoffese e che i racconti delle stesse non siano credibili, deve ritenersi non direttamentepertinente il richiamo fatto dalla difesa ai principi enunciati da questa Corte di legittimità nelladecisione delle Sezioni Unite “Filardo” (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-02)secondo la quale «Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minacciaalle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elementopsicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie», ciò perché, comecorrettamente osservato dalla stessa Corte territoriale, questa Corte ha chiarito che sebbenei delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e diestorsione si distinguono in relazione all'elemento psicologico, nel primo, l'agente persegue ilconseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitareun suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formareoggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di unprofitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. Ne consegue che integra gli estremidell'estorsione la condotta consistente in minacce in danno dei prossimi congiunti deldebitore, formulate da terzi estranei al rapporto obbligatorio (v. in tal senso Sez. 2, n. 33870del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344-01) ciò in quanto «È configurabile il delitto diestorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un'inizialepretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi deldebitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare deldebitore, sicché l'iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causadelle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per l'estraneità deisoggetti minacciati alla pretesa azionata» (Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto,Rv. 272017-01).E’ un dato oggettivo quindi che, se è ben vero che nei rapporti tra estorsione edesercizio arbitrario delle proprie ragioni, il nucleo distintivo centrale è rappresentatodall’elemento soggettivo che ha spinto alle realizzazione dell’azione delittuosa, tuttavia talecriterio non può di certo estendersi al caso in cui l’adempimento dell’asserito credito(oltretutto nel caso di specie non ne risulta neppure provata l’esistenza e l’azionabilità insede giudiziaria) sia preteso mediante minacce di adempimento nei confronti di soggettodiverso dall’effettivo debitore, quale era nel caso in esame il marito della (presunta) debitrice.A ciò si aggiunge – a ben vedere – che non risulta neppure provato che la [OSCURATO:PERSONA] fossel’effettiva creditrice e quindi potenzialmente titolare della possibilità di adire il Giudice attesoche i precedenti rapporti tra le parti si erano conclusi con un accordo transattivo e che lastessa dal 2005 non era neppure più amministratrice della società nei confronti della qualesarebbero state emesse le cartelle esattoriali di cui si è detto.E’, poi, del tutto evidente che nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata a rispondere delreato di tentata estorsione, di tale reato non può che essere anche chiamato a rispondere ilMaffia sul concorso del quale, in base alla ricostruzione dei fatti emergente dalle sentenze dimerito, non possono sollevarsi dei dubbi.5. Manifestamente infondato è, invece, il quarto motivo di ricorso.E’, innanzitutto, pacifico che «Il "manganello" o "sfollagente", in quanto strumento la cuidestinazione naturale è l'offesa alla persona, è espressamente compreso tra le armi indicateall'art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110, di cui è vietato il porto, salvo leautorizzazioni previste dall'art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773» (Sez. 1, n. 8991 del16/09/2022, dep. 2023, Perna, Rv. 284379-02; Sez. 1, n. 21780 del 20/07/2016, dep. 2017,Rv. 270263-01).E’, poi, del tutto irrilevante il fatto che il manganello de quo, rinvenuto all’interno dellaborsetta dell’imputata [OSCURATO:PERSONA], non sia stato utilizzato per minacciare o percuotere le personeoffese atteso che la legge ne punisce il mero “porto fuori dell’abitazione o delleappartenenze di essa” a cui si aggiunge che l’imputata non risulta avere fornito alcunaspiegazione al riguardo.6. Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali.7. Non può, infine, accogliersi la richiesta formulata nell’interesse delle parti civili dicondanna degli imputati al pagamento delle spese processuali per il presente grado digiudizio.Detta richiesta risulta, infatti, contenuta in calce alla memoria, contenente anche leconclusioni scritte formulate nell’interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], atto datato 12 maggio 2026 (giorno della presente udienza),trasmessa per via telematica in data 11 maggio 2026, quindi oltre il termine di cui all’art. 611,comma 1, cod. proc. pen. con conseguente evidente intempestività della stessa. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Rigetta larichiesta delle parti civili di condanna degli imputati al pagamento delle relative speseprocessuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20473/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris