Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 1980

Cassazione n. 25225/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

29/10/1980avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati congiuntamente nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diGeorgeta [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso nell’interesse di entrambi i ricorrenti,con il quale si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza,contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, in ordine allasussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è consentito perchémeramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta dilettura alternativa del merito e in una rivalutazione del compendio probatorio,sottratte alla cognizione di legittimità stante la preclusione per la Corte dicassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare latenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);che la corte d’appello ha adeguatamente vagliato gli elementi a sostegnodell’addebito, anche considerata l’assoluta mancanza di qualsiasi riscontrooggettivo a fondamento della tesi assolutoria proposta dalla difesa, unitamenteall’inequivocabile sussistenza di una condotta di raggiro utilizzata per celare lostato di insolvenza dei ricorrenti, resisi peraltro irreperibili subito dopo lariscossione delle somme (vedi pagg. 4-5 della sentenza impugnata sullaricostruzione del piano truffaldino pienamente idoneo ad integrare il dolo difattispecie);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
29/10/1980avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati congiuntamente nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diGeorgeta [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso nell’interesse di entrambi i ricorrenti,con il quale si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza,contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, in ordine allasussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è consentito perchémeramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta dilettura alternativa del merito e in una rivalutazione del compendio probatorio,sottratte alla cognizione di legittimità stante la preclusione per la Corte dicassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare latenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);che la corte d’appello ha adeguatamente vagliato gli elementi a sostegnodell’addebito, anche considerata l’assoluta mancanza di qualsiasi riscontrooggettivo a fondamento della tesi assolutoria proposta dalla difesa, unitamenteall’inequivocabile sussistenza di una condotta di raggiro utilizzata per celare lostato di insolvenza dei ricorrenti, resisi peraltro irreperibili subito dopo lariscossione delle somme (vedi pagg. 4-5 della sentenza impugnata sullaricostruzione del piano truffaldino pienamente idoneo ad integrare il dolo difattispecie);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25225/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris