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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 36915/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (MAURITIUS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero Economia E Finanze Agenzia Delle Entrate Ministero Della Giustizia avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoriascritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le memorie depositate da Agenzia delle Entrate e dal Ministero della Giustizia nonchéla successiva memoria depositata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 02/10/2024, con il quale il Tribunale di Palermo – nell’ambito del procedimento penale n.2871/2024 – aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale ha premesso che il giudice del dibattimento aveva dichiarato inammissibile l’istanza sulla base del rilievo che l’istante, cittadino extracomunitario, non aveva corredato la propria richiesta con la certificazione consolare richiesta dall’art.72 (rectius, 79) del d.P.R. 30 maggio 2002 (recante il testo unico in materia di spese di giustizia) e né aveva dimostrato di avere infruttuosamente tentato di acquisirla presso l’autorità competente, requisito indispensabile per poterla sostituire con un’autocertificazione ai sensi dell’art.94, comma 2, TUSG; rilevando, peraltro, che la relativa richiesta era stata trasmessa al Consolato mauriziano in data successiva rispetto al decreto impugnato.

Ha quindi ritenuto che tale presentazione, pure se successiva al decreto impugnato, dovesse ritenersi idonea a sanare l’omissione riguardante l’originaria istanza di ammissione; ha peraltro rilevato che l’istanza medesima doveva comunque considerarsi inammissibile, in quanto priva dell’indicazione del reddito complessivo dell’istante, con specifico riferimento a quello dei familiari conviventi, con conseguente rigetto dell’opposizione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione nel quale ha dedotto la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 125 e 597, comma 3, cod.proc.pen. (anche in relazione all’art.346 cod.proc.civ.).

Ha dedotto che, illegittimamente, il giudice dell’opposizione aveva rigettato la medesima sulla base di motivi diversi da quelli per i quali era stata dichiarata inammissibile l’originaria istanza e attinenti alla sola mancanza della citata certificazione consolare, la cui carenza era invece stata ritenuta sanata dal Tribunale; ha quindi dedotto che il dato della mancata attestazione in ordine al reddito percepito dai familiari conviventi non poteva essere posta alla base del rigetto dell’opposizione, essendosi pertanto perfezionata una violazione del divieto di reformatio in peius.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso.

Agenzia delle Entrate ha depositato memoria nella quale ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto, comunque, il rigetto del ricorso.

La difesa del ricorrente ha fatto pervenire successiva memoria nella quale ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L’unico motivo di ricorso, attinente alla dedotta violazione del principio del divieto di reformatio in peiusda parte del giudice dell’opposizione, è fondato.

Difatti, secondo l'orientamento più recente, ribadito in alcune pronunce di questa Sezione, il ricorso promosso ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura di mezzo dì impugnazione e, in quanto tale, è soggetto al principio devolutivo.

Si è invero affermato che: «pur costituendo l'opposizione ex art. 99 un rimedio straordinario ed atipico, non si può dubitare che esso debba essere catalogato nell'area degli strumenti impugnatori, con i quali - cioè - si fa valere una censura avverso un atto decisorio; con la conseguenza che sono applicabili i principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e di divieto di reformatio in peius» (così, in motivazione, Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv. 250134; in senso conforme, Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Rv. 273254; Sez. 4, n. 2402 del 09/01/2025, Rv. 287495).

Tale approdo giurisprudenziale, seguito ad una iniziale oscillazione degli orientamenti della Corte di legittimità, trova la sua ratio, esplicitata nella motivazione delle citate pronunce, nella constatazione che, nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto l'ammissione al diritto alla difesa gratuita, pur non difettando un profilo di carattere patrimoniale, acquista innegabile peso la circostanza che il diritto di cui si discute si riverbera sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale.

In tale ambito, quindi, appare razionale e conforme ai principi dell'ordinamento ritenere che, dato il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, debbano trovare applicazione, fin dove è possibile, i principi e le regole dell'ordinamento penale.

Si è pertanto affermato il principio per cui è illegittimo il rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l'opposizione è uno strumento impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di reformatio in peius.

3. Va quindi rilevato, nel caso in esame, che il Tribunale aveva negato l’ammissione al beneficio – ritenendo inammissibile l’istanza – sulla base della mancanza della presentazione dell’istanza all’autorità consolare in ordine all’entità dei redditi percepiti di redditi all’estero, ai sensi dell’art,79, comma 2, TUSG.

Di contro, il giudice dell’opposizione –ritenendo sanata tale omissione per effetto della successiva presentazione dell’istanza –ha invece giustificato il rigetto dell’opposizione stessa sulla base di una ragione giuridica del tutto diversa eriguardante l’omissione, in sede di presentazione dell’istanza, dell’indicazione dei redditi percepiti dalla familiare convivente.

Si deve quindi ritenere che il provvedimento reso in opposizione abbia introdotto una diversa e non consentita motivazione alla base del rigetto dell’istanza.

4. Sulla base di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Presidente del Tribunale di Palermo per nuovo giudizio da condurre sulla base dei predetti principi.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (MAURITIUS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero Economia E Finanze Agenzia Delle Entrate Ministero Della Giustizia avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoriascritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le memorie depositate da Agenzia delle Entrate e dal Ministero della Giustizia nonchéla successiva memoria depositata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 02/10/2024, con il quale il Tribunale di Palermo – nell’ambito del procedimento penale n.2871/2024 – aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha premesso che il giudice del dibattimento aveva dichiarato inammissibile l’istanza sulla base del rilievo che l’istante, cittadino extracomunitario, non aveva corredato la propria richiesta con la certificazione consolare richiesta dall’art.72 (rectius, 79) del d.P.R. 30 maggio 2002 (recante il testo unico in materia di spese di giustizia) e né aveva dimostrato di avere infruttuosamente tentato di acquisirla presso l’autorità competente, requisito indispensabile per poterla sostituire con un’autocertificazione ai sensi dell’art.94, comma 2, TUSG; rilevando, peraltro, che la relativa richiesta era stata trasmessa al Consolato mauriziano in data successiva rispetto al decreto impugnato. Ha quindi ritenuto che tale presentazione, pure se successiva al decreto impugnato, dovesse ritenersi idonea a sanare l’omissione riguardante l’originaria istanza di ammissione; ha peraltro rilevato che l’istanza medesima doveva comunque considerarsi inammissibile, in quanto priva dell’indicazione del reddito complessivo dell’istante, con specifico riferimento a quello dei familiari conviventi, con conseguente rigetto dell’opposizione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione nel quale ha dedotto la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 125 e 597, comma 3, cod.proc.pen. (anche in relazione all’art.346 cod.proc.civ.). Ha dedotto che, illegittimamente, il giudice dell’opposizione aveva rigettato la medesima sulla base di motivi diversi da quelli per i quali era stata dichiarata inammissibile l’originaria istanza e attinenti alla sola mancanza della citata certificazione consolare, la cui carenza era invece stata ritenuta sanata dal Tribunale; ha quindi dedotto che il dato della mancata attestazione in ordine al reddito percepito dai familiari conviventi non poteva essere posta alla base del rigetto dell’opposizione, essendosi pertanto perfezionata una violazione del divieto di reformatio in peius. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso. Agenzia delle Entrate ha depositato memoria nella quale ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto, comunque, il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha fatto pervenire successiva memoria nella quale ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L’unico motivo di ricorso, attinente alla dedotta violazione del principio del divieto di reformatio in peiusda parte del giudice dell’opposizione, è fondato. Difatti, secondo l'orientamento più recente, ribadito in alcune pronunce di questa Sezione, il ricorso promosso ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura di mezzo dì impugnazione e, in quanto tale, è soggetto al principio devolutivo. Si è invero affermato che: «pur costituendo l'opposizione ex art. 99 un rimedio straordinario ed atipico, non si può dubitare che esso debba essere catalogato nell'area degli strumenti impugnatori, con i quali - cioè - si fa valere una censura avverso un atto decisorio; con la conseguenza che sono applicabili i principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e di divieto di reformatio in peius» (così, in motivazione, Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv. 250134; in senso conforme, Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Rv. 273254; Sez. 4, n. 2402 del 09/01/2025, Rv. 287495). Tale approdo giurisprudenziale, seguito ad una iniziale oscillazione degli orientamenti della Corte di legittimità, trova la sua ratio, esplicitata nella motivazione delle citate pronunce, nella constatazione che, nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto l'ammissione al diritto alla difesa gratuita, pur non difettando un profilo di carattere patrimoniale, acquista innegabile peso la circostanza che il diritto di cui si discute si riverbera sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, quindi, appare razionale e conforme ai principi dell'ordinamento ritenere che, dato il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, debbano trovare applicazione, fin dove è possibile, i principi e le regole dell'ordinamento penale. Si è pertanto affermato il principio per cui è illegittimo il rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l'opposizione è uno strumento impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di reformatio in peius. 3. Va quindi rilevato, nel caso in esame, che il Tribunale aveva negato l’ammissione al beneficio – ritenendo inammissibile l’istanza – sulla base della mancanza della presentazione dell’istanza all’autorità consolare in ordine all’entità dei redditi percepiti di redditi all’estero, ai sensi dell’art,79, comma 2, TUSG. Di contro, il giudice dell’opposizione –ritenendo sanata tale omissione per effetto della successiva presentazione dell’istanza –ha invece giustificato il rigetto dell’opposizione stessa sulla base di una ragione giuridica del tutto diversa eriguardante l’omissione, in sede di presentazione dell’istanza, dell’indicazione dei redditi percepiti dalla familiare convivente. Si deve quindi ritenere che il provvedimento reso in opposizione abbia introdotto una diversa e non consentita motivazione alla base del rigetto dell’istanza. 4. Sulla base di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Presidente del Tribunale di Palermo per nuovo giudizio da condurre sulla base dei predetti principi. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio p
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