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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 22414/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9915-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1927/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/09/2018 R.G.N. 291/2018; Oggetto R.G.N. 9915/2019 Cron.

Rep.

Ud. 22/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Vicenza che aveva rigettat o la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Aglio volta alla declaratoria di nullità dell’ordinanza ingiunzione prot. n. 4 notificata il 24 aprile 2013 dalla Direzione territoriale del lavoro di Vicenza, con la quale era stata tra l’altro irrogata al medesimo la sanzione di euro 66.900,00 -in applicazione dell’art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla legge n. 248 del 2006 -per avere impiegato irregolarmente le lavoratrici [OSCURATO:PERSONA] (da gennaio 2004 a marzo 2006) ed [OSCURATO:PERSONA] (da gennaio 2004 al 14 aprile 2006); a sostegno della decisione il giudice dell’appello ha rilevato, quanto alle dedotte eccezioni di difetto di legittimazione passiva della predetta Direzione ad irrogare la sanzione nonché di intervenuta decadenza ex art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, che, sebbene alla data di emissione dell’ordinanza fosse applicabile la nuova versione dell’art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 3, della legge n. 183 del 2010, che prevedeva la competenza ad adottare i provvedimenti sanzionatori in capo all’Agenzia delle entrate in relazione alle violazioni commesse prima del 12 agosto 2006, tuttavia nella specie occorreva aver riguardo al momento della “constatazione della violazione”, secondo quanto previsto dalla pregressa normativa, poiché gli accertamenti ispettivi si erano conclusi antecedentemente alla menzionata data, ossia il 30 luglio 2009; inoltre, nella fattispecie, non andava applicato il menzionato art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 (ove è previsto che l’atto di irrogazione della sanzione deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione), bensì l’art. 14 della legge n. 689 del 1981, che stabilisce un termine di decadenza di novanta giorni dalla conclusione degli accertamenti, il cui mancato rispetto non era stato dedotto tra i motivi di opposizione e, quindi, della questione era oramai precluso l’esame; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]Aglio, affidato a due motivi, illustrati con memoria; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ispettorato del lavoro di Vicenza, è rimasto intimato; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 22 giugno 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).

Considerato che: con il primo motivo il ricorrente -denunciando violazione e falsa applicazione della disposizione di cui al comma 7 bis dell’art. 36 bis del d.l. n. 223 del 2006, così come inserito dal comma 54 dell’art. 1 della leggen. 247 del 2007 e poi modificato dall’art. 4, comma 3, della leggen. 183 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -si duole che il giudice di appello abbia ritenuto - in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] -la competenza della Direzione territoriale del lavoro ad adottare il provvedimento sanzionatorio, nonostante la citata disposizione preveda che “L’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all’art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relative alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell’Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 16”; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione del comma 7 bis dell’art. 36 bis del d.l. n. 223 del 2006, così come inserito dal comma 54 dell’art. 1 della legge n. 247 del 2007 e poi modificato dall’art. 4, comma 3, della legge n. 183 del 2010, nonché dell’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia disatteso il precetto di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 (sopra riportato), applicabile in virtù del richiamo operato dal citato comma 7 bis dell’art. 36 bis alle disposizioni del predetto d.lgs.

Ritenuto che: il primo motivo va rigettato; infatti, l’art. 1, comma 54, della legge n. 247 del 2007 prevedeva, in origine, che “All’articolo 36-bis del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis.

L’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all’articolo 3 del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell’Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 16»”; ciò implicava che, al momento di entrata in vigore della legge in questione, fosse di competenza della Direzione provinciale del lavoro (in virtù di quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, conv., con modif., dalla legge n. 73 del 2002, come introdotto dalla legge n. 248 del 2006) e non dell’Agenzia delle entrate l’adozione dei provvedimenti sanzionatori relativi a violazioni constatate successivamente al 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore del citato d.l. n. 223 del 2006); successivamente, l’art. 4, comma 3, della legge n. 183 del 2010 ha poi previsto che “Al comma 7-bis dell’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , introdotto dall’articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola: «constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse»”; in tal complesso quadro, per stabilire quale sia la norma applicabile, “ratione temporis”, al caso in esame (in punto di competenza ad irrogare la sanzione in questione), occorre far riferimento, come emerge dal contenuto della sentenza impugnata, al riguardo da condividere, non al momento di irrogazione della sanzione, bensì - tenuto conto della locuzione, contenuta nell’art. 1, comma 54, della citata legge n. 247 del 2007, “adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi … relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto” - a quello di avvenuta constatazione della violazione; con la conseguenza che, esaurito, come risulta pacifico nel caso in esame, il procedimento di constatazione in data 30 luglio 2009, la fattispecie, così perfezionatasi ai fini della cristallizzazione dell’autorità competente ad irrogare la sanzione, risulta insensibile ai successivi mutamenti normativi; il secondo motivo va altresì disatteso, poiché esso non siconfronta con la motivazione della sentenza impugnata , nella quale è stato affermato che, nel caso in esame , era applicabile non già il termine decadenziale di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, bensì quello di cui all’art. 14 della l. n. 689 del 1981, che regola l’intero procedimento sanzionatorio amministrativo; pertanto , sulla base di tale normativa, il verbale unico di accertamento avrebbe dovuto essere notificato nel termine di giorni 90 dalla conclusione degli accertamenti; il motivo, pertanto, risolve ndosi in una generica critica alla sentenza- in quanto si limita, in sostanza, a riaffermare l’applicabilità della decadenza di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 -,risulta privo di una argomentata censura in relazione alla ritenuta operatività, al caso, del richiamato art. 14 della l. n. 689 del 1981, con conseguente inammissibilità del motivo stesso (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. 21/07/2020, n. 15517, ove è affermato che «La proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “ decisum ” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un “non motivo”.

L’esercizio del diritto di impugnazione, infatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicat o si traducano in una criticaalla decisione impugnata e, quindi , nell’esplicita e specifica indicazionedelle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle qual i non possano prescindere, dovendosipertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scop o il motivo che difettidi tali requisiti»); non luogo a provvedere sulle spese di lite, essendo il Ministero rimasto intimato; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM rigetta il ricorso; nulla per le spese. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9915-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1927/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/09/2018 R.G.N. 291/2018; Oggetto R.G.N. 9915/2019 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Vicenza che aveva rigettat o la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Aglio volta alla declaratoria di nullità dell’ordinanza ingiunzione prot. n. 4 notificata il 24 aprile 2013 dalla Direzione territoriale del lavoro di Vicenza, con la quale era stata tra l’altro irrogata al medesimo la sanzione di euro 66.900,00 -in applicazione dell’art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla legge n. 248 del 2006 -per avere impiegato irregolarmente le lavoratrici [OSCURATO:PERSONA] (da gennaio 2004 a marzo 2006) ed [OSCURATO:PERSONA] (da gennaio 2004 al 14 aprile 2006); a sostegno della decisione il giudice dell’appello ha rilevato, quanto alle dedotte eccezioni di difetto di legittimazione passiva della predetta Direzione ad irrogare la sanzione nonché di intervenuta decadenza ex art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, che, sebbene alla data di emissione dell’ordinanza fosse applicabile la nuova versione dell’art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 3, della legge n. 183 del 2010, che prevedeva la competenza ad adottare i provvedimenti sanzionatori in capo all’Agenzia delle entrate in relazione alle violazioni commesse prima del 12 agosto 2006, tuttavia nella specie occorreva aver riguardo al momento della “constatazione della violazione”, secondo quanto previsto dalla pregressa normativa, poiché gli accertamenti ispettivi si erano conclusi antecedentemente alla menzionata data, ossia il 30 luglio 2009; inoltre, nella fattispecie, non andava applicato il menzionato art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 (ove è previsto che l’atto di irrogazione della sanzione deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione), bensì l’art. 14 della legge n. 689 del 1981, che stabilisce un termine di decadenza di novanta giorni dalla conclusione degli accertamenti, il cui mancato rispetto non era stato dedotto tra i motivi di opposizione e, quindi, della questione era oramai precluso l’esame; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]Aglio, affidato a due motivi, illustrati con memoria; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ispettorato del lavoro di Vicenza, è rimasto intimato; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 22 giugno 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivo il ricorrente -denunciando violazione e falsa applicazione della disposizione di cui al comma 7 bis dell’art. 36 bis del d.l. n. 223 del 2006, così come inserito dal comma 54 dell’art. 1 della leggen. 247 del 2007 e poi modificato dall’art. 4, comma 3, della leggen. 183 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -si duole che il giudice di appello abbia ritenuto - in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] -la competenza della Direzione territoriale del lavoro ad adottare il provvedimento sanzionatorio, nonostante la citata disposizione preveda che “L’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all’art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relative alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell’Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 16”; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione del comma 7 bis dell’art. 36 bis del d.l. n. 223 del 2006, così come inserito dal comma 54 dell’art. 1 della legge n. 247 del 2007 e poi modificato dall’art. 4, comma 3, della legge n. 183 del 2010, nonché dell’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia disatteso il precetto di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 (sopra riportato), applicabile in virtù del richiamo operato dal citato comma 7 bis dell’art. 36 bis alle disposizioni del predetto d.lgs. Ritenuto che: il primo motivo va rigettato; infatti, l’art. 1, comma 54, della legge n. 247 del 2007 prevedeva, in origine, che “All’articolo 36-bis del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. L’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all’articolo 3 del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell’Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 16»”; ciò implicava che, al momento di entrata in vigore della legge in questione, fosse di competenza della Direzione provinciale del lavoro (in virtù di quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, conv., con modif., dalla legge n. 73 del 2002, come introdotto dalla legge n. 248 del 2006) e non dell’Agenzia delle entrate l’adozione dei provvedimenti sanzionatori relativi a violazioni constatate successivamente al 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore del citato d.l. n. 223 del 2006); successivamente, l’art. 4, comma 3, della legge n. 183 del 2010 ha poi previsto che “Al comma 7-bis dell’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , introdotto dall’articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola: «constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse»”; in tal complesso quadro, per stabilire quale sia la norma applicabile, “ratione temporis”, al caso in esame (in punto di competenza ad irrogare la sanzione in questione), occorre far riferimento, come emerge dal contenuto della sentenza impugnata, al riguardo da condividere, non al momento di irrogazione della sanzione, bensì - tenuto conto della locuzione, contenuta nell’art. 1, comma 54, della citata legge n. 247 del 2007, “adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi … relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto” - a quello di avvenuta constatazione della violazione; con la conseguenza che, esaurito, come risulta pacifico nel caso in esame, il procedimento di constatazione in data 30 luglio 2009, la fattispecie, così perfezionatasi ai fini della cristallizzazione dell’autorità competente ad irrogare la sanzione, risulta insensibile ai successivi mutamenti normativi; il secondo motivo va altresì disatteso, poiché esso non siconfronta con la motivazione della sentenza impugnata , nella quale è stato affermato che, nel caso in esame , era applicabile non già il termine decadenziale di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, bensì quello di cui all’art. 14 della l. n. 689 del 1981, che regola l’intero procedimento sanzionatorio amministrativo; pertanto , sulla base di tale normativa, il verbale unico di accertamento avrebbe dovuto essere notificato nel termine di giorni 90 dalla conclusione degli accertamenti; il motivo, pertanto, risolve ndosi in una generica critica alla sentenza- in quanto si limita, in sostanza, a riaffermare l’applicabilità della decadenza di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 -,risulta privo di una argomentata censura in relazione alla ritenuta operatività, al caso, del richiamato art. 14 della l. n. 689 del 1981, con conseguente inammissibilità del motivo stesso (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. 21/07/2020, n. 15517, ove è affermato che «La proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “ decisum ” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un “non motivo”. L’esercizio del diritto di impugnazione, infatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicat o si traducano in una criticaalla decisione impugnata e, quindi , nell’esplicita e specifica indicazionedelle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle qual i non possano prescindere, dovendosipertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scop o il motivo che difettidi tali requisiti»); non luogo a provvedere sulle spese di lite, essendo il Ministero rimasto intimato; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso; nulla per le spese. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un
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