CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 29801/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché meramente reiterativi, oppositivi e diretti a prospettare una non consentita lettura alternativa della condotta del ricorrente, riduttivannente considerata solo un mero sfogo; rilevato, infatti, che la contestazione della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza e di interruzione di pubblico servizio riproduce pedissequamente profili di censura già esaminati e motivatamente disattesi dai giudici di merito (pag. 3/ove si precisa che la condotta si è tradotta in una grave minaccia nei confronti del conducente dell'autobus, sfidato a scendere dal mezzo e minacciato con una chiave inglese, e determinato un ritardo apprezzabile di mezz'ora nello svolgimento del servizio pubblico di trasporto di linea); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 e estensore Il