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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16050/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 588, 337 e 651 cod. pen.; Ritenuto che la doglianza sulla responsabilità è intrinsecamente generica, perché del tutto priva di ragioni a supporto; e che la censura sulla commisurazione della pena è generica sotto il profilo estrinseco poiché non si confronta con l'adeguata risposta già ottenuta sul punto dalla Corte di appello (pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 4rosini Stefn9 Plja ‘3.4.,Luf [OSCURATO:PERSONA] C - _LERIA 2 AéR 2022 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 588, 337 e 651 cod. pen.; Ritenuto che la doglianza sulla responsabilità è intrinsecamente generica, perché del tutto priva di ragioni a supporto; e che la censura sulla commisurazione della pena è generica sotto il profilo estrinseco poiché non si confronta con l'adeguata risposta già ottenuta sul punto dalla Corte di appello (pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 4rosini Stefn9 Plja ‘3.4.,Luf [OSCURATO:PERSONA] C - _LERIA 2 AéR 2022 IL
Sentenza Cassazione n. 16050/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris