CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 11043/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16508/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 537/2021 depositata il29/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - Giovanna, Mirella, Cinzia e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto n . 3044/2021 della Corte d’appello di Catania, che, secondo quanto risulta dall’esposizione dei fatti, aveva dichiarato improcedibile l’opposizione ex art. 5 ter della L. 89 del 2001; - il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: - in prossimità della camera di consiglio, le ricorrenti hanno depositato memorie illustrative. Ritenuto che: - il ricorso è improcedibile in quanto le ricorrenti non hanno allegato la copia autentica del decreto impugnato (decreto della Corte d’appello di Catania n. 3044/ 2021 depositato il 29.12.2021 nel procedimento di opposizione iscritto al N. 537/2021) ma il decreto del giudice monocratico delegato del 31.1.2021, pronunciato nel procedimento n . 1063/2020; - l’art. 369 c.p.c. prevede che insieme al ricorso debba essere depositato, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, salvo cheil provvedimento risulti depositato dal controricorrente (Cass. Sez.Un. n. 10648/2017) , evenienza non verificatasi nel caso di specie; - il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; - considerato che i giudizi ex L. 89/2001 sono esenti dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1 - quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 906,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della