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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2021

Cassazione n. 03068/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: in entrambi gli atti di ricorso sono articolate censure sull'ipotesi ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, e manifestamente infondate, trattandosi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 5-6); le altre doglianze sulla recidiva sono critiche generiche e di merito, che ancora una volta non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata quanto alla maggiore pericolosità del ricorrente, che ha affrontato adeguatamente e senza vizi rilevabili in questa sede le censure di appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16p1-2/2021. ' Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: in entrambi gli atti di ricorso sono articolate censure sull'ipotesi ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, e manifestamente infondate, trattandosi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 5-6); le altre doglianze sulla recidiva sono critiche generiche e di merito, che ancora una volta non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata quanto alla maggiore pericolosità del ricorrente, che ha affrontato adeguatamente e senza vizi rilevabili in questa sede le censure di appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16p1-2/2021. ' Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 03068/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris