CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45735/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEcfC22:11:23Alistr~rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, presentata in data 14 gennaio 2019 dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], va qualificata come ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza alla sola pena pecuniaria emessa dal giudice di pace e pertanto inappellabile (art. 37 d. Igs. 28 agosto 2000, n.279. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il predetto difensore alla data del 14 gennaio 2019 non era iscritto a tale albo (lo è dal 14 febbraio 2020), l'impugnazione va dichiarata inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Consigliere relatore Il Presidente R. i- o [OSCURATO:PERSONA] p,T A L