Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2025
ECLI:EU:T:2025:524
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0476_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 maggio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] – Girozentrale / CRU
(causa T‑476/23)
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2023 – Indicatori di rischio – Indisponibilità dei dati»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 4‑7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59)
(v. punti 27‑33)
2.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Assenza – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punto 49)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Obbligo del SRB di comunicare agli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi e il metodo di determinazione dell’importo del livello-obiettivo annuale
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 4; regolamento della Commissione 2015/63, art. 4, § 2, e allegato I)
(v. punti 64, 65, 68)
4.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Portata – Modulo online che invita gli enti creditizi interessati a formulare osservazioni sul calcolo dei contributi ex ante dovuti al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Ammissibilità – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)]
(v. punti 73, 81, 83, 84)
5.
Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Determinazione del metodo di calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Applicazione e ponderazione dell’indicatore di rischio sistema di tutela istituzionale (IPS) – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento della Commissione 2015/63, art. 7, § 4)
(v. punti 97, 99‑102, 139‑141)
6.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Calcolo del moltiplicatore di adeguamento dei contributi in base al profilo di rischio degli enti creditizi – Assenza testuale, nell’allegato del regolamento di cui trattasi, dell’indicatore di rischio sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) – Presa in considerazione di tale indicatore a causa del suo carattere indispensabile per detto calcolo – Ammissibilità
[Regolamento della Commissione 2015/63, art. 6, § 2, a), e 20, § 1, e allegato II]
(v. punti 113‑122)
7.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Calcolo del moltiplicatore di adeguamento dei contributi in base al profilo di rischio degli enti creditizi – Violazione della libertà d’impresa – Assenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 16; regolamento della Commissione 2015/63, considerando 1 e art. 7, § 4)
(v. punto 175)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] – Girozentrale è condannata alle spese.