Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2025

ECLI:EU:T:2025:524
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0476_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 maggio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] – Girozentrale / CRU (causa T‑476/23) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2023 – Indicatori di rischio – Indisponibilità dei dati»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 4‑7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 27‑33)

2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Assenza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 49)

3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Obbligo del SRB di comunicare agli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi e il metodo di determinazione dell’importo del livello-obiettivo annuale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 4; regolamento della Commissione 2015/63, art. 4, § 2, e allegato I) (v. punti 64, 65, 68)

4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Portata – Modulo online che invita gli enti creditizi interessati a formulare osservazioni sul calcolo dei contributi ex ante dovuti al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Ammissibilità – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)] (v. punti 73, 81, 83, 84)

5. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Determinazione del metodo di calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Applicazione e ponderazione dell’indicatore di rischio sistema di tutela istituzionale (IPS) – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento della Commissione 2015/63, art. 7, § 4) (v. punti 97, 99‑102, 139‑141)

6. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Calcolo del moltiplicatore di adeguamento dei contributi in base al profilo di rischio degli enti creditizi – Assenza testuale, nell’allegato del regolamento di cui trattasi, dell’indicatore di rischio sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) – Presa in considerazione di tale indicatore a causa del suo carattere indispensabile per detto calcolo – Ammissibilità [Regolamento della Commissione 2015/63, art. 6, § 2, a), e 20, § 1, e allegato II] (v. punti 113‑122)

7. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Calcolo del moltiplicatore di adeguamento dei contributi in base al profilo di rischio degli enti creditizi – Violazione della libertà d’impresa – Assenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 16; regolamento della Commissione 2015/63, considerando 1 e art. 7, § 4) (v. punto 175) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] – Girozentrale è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0476_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 maggio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] – Girozentrale / CRU (causa T‑476/23) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2023 – Indicatori di rischio – Indisponibilità dei dati» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 4‑7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 27‑33) 2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Assenza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 49) 3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Obbligo del SRB di comunicare agli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi e il metodo di determinazione dell’importo del livello-obiettivo annuale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 4; regolamento della Commissione 2015/63, art. 4, § 2, e allegato I) (v. punti 64, 65, 68) 4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Portata – Modulo online che invita gli enti creditizi interessati a formulare osservazioni sul calcolo dei contributi ex ante dovuti al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Ammissibilità – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)] (v. punti 73, 81, 83, 84) 5. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Determinazione del metodo di calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Applicazione e ponderazione dell’indicatore di rischio sistema di tutela istituzionale (IPS) – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento della Commissione 2015/63, art. 7, § 4) (v. punti 97, 99‑102, 139‑141) 6. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Calcolo del moltiplicatore di adeguamento dei contributi in base al profilo di rischio degli enti creditizi – Assenza testuale, nell’allegato del regolamento di cui trattasi, dell’indicatore di rischio sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) – Presa in considerazione di tale indicatore a causa del suo carattere indispensabile per detto calcolo – Ammissibilità [Regolamento della Commissione 2015/63, art. 6, § 2, a), e 20, § 1, e allegato II] (v. punti 113‑122) 7. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Calcolo del moltiplicatore di adeguamento dei contributi in base al profilo di rischio degli enti creditizi – Violazione della libertà d’impresa – Assenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 16; regolamento della Commissione 2015/63, considerando 1 e art. 7, § 4) (v. punto 175) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] – Girozentrale è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 806/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris