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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26048/2022

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mmissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 17 novembre 2020, il Tribunale di Lecce ha mandato assolto, per non aver commesso il fatto, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 19, comma 3, lettera a) , e 30, comma 1, della legge n. 394 del 1991, per avere, in concorso con altri, esercitato, con l'ausilio di bombole con erogatore, la pesca di 100 esemplari di ricci marini all'interno di un'area marina protetta.

Avverso detta sentenza ha interposto ricorso in grado di appello la Procura generale presso la Corte di appello di Lecce, osservando che il Tribunale I l 3 • L_ .33 • CIV I [OSCURATO:PERSONA] I ICCII I ICI valutai° U11 11W IC I [OSCURATO:PERSONA] I ILCIVCIUIII uayil atti del processo.

Infatti, essendo risultato che il Musardo aveva accompagnato all'interno di un'area protetta, ove è vietata fra l'altro la pesca, almeno una persona che, armata di bombole per respirare sott'acqua e di retini, è stata poi trovata nel possesso di 100 esemplari di ricci di mare, il Tribunale, secondo la tesi del ricorrente, avrebbe errato nel ritenere che il prevenuto non fosse compartecipe del reato in quanto non consapevole della attività illecita che l'individuo da lui accompagnato si stava accingendo a realizzare, subito dopo che lo stesso lo aveva lasciato sul predetto braccio di mare.

Con ordinanza del 10 dicembre 2021 la Corte di appello ha convertito il íct-ilso del Py pe, Labbaciolle, - _ ebbe! lejU JtOtti IV blebbll Il/11 I lUICILLI avverso sentenza di assoluzione relativa ad un reato punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. [OSCURATO:PERSONA] Deve preliminarmente convenirsi con la Corte territoriale salentina, di fronte alla quale la impugnazione era stata originariamente proposta, in ordine alla natura del presente ricorso.

Invero, la impugnazione e stata presentata dalla competente Procura generale avverso sentenza di assoluzione pronunziata dal Tribunale di Lecce con la formula: "per non aver commesso il fatto" in ordine ad un reato, la violazione del precetto sancito dall'art. 19„ comma 3, lettera a), della legge n.

IflA Ùiel 199'1, il quale-

I. picvetje, giubla pievisiuile di Lui a; JULLCJJIVV alt. 33, comma 1, della medesima legge, come sanzione edittale la comminatoria, in via alternativa, o dell'arresto o della ammenda.Ciò posto, è agevole rilevare che, in base, all'art. 593, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. peri., sono inappellabili le sentenze di proscioglimento relative, come nel presente caso,•a contravvenzioni punite con le predette pene alternative.

Il presente ricorso, tuttavia, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 568, comnia 5, LOU. pl (A— peli., pUll tUttdVid esseit convertito, stante appolito ;ci inappellabilità della sentenza impugnata in ricorso per cassazione, avendone esso, pur nella sua stringatezza, i requisiti minimi di astratta ammissibilità, avendo la ricorrente Procura generale censurato la sentenza impugna sia sotto prufiiu LICad ViVidZiOl le di iegyedie buil() queiiu deiid liIdlufestd iiOyiLii.d, cl; riguardo è opportuno richiamare, prestandovi l'attuale Collegio piena adesione, l'insegnamento di questa Corte secondo il quale il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili e, in particolare, o le secitelíe di piusciugiiiiieiii.u, pei tutti i di Cui all'alt.

GO6 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e) della citata norma (Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 giugno 2021, n. 23043; idem Sezione I penale, 2 dicembre 2019, Il. 4392G).

Tanto considerato si osserva che appare manifestamente illogico - oltre 7‘/ che in contrasto coi principi in materia di attribuibilità della responsabilità, in caso di reato concorsuale, a tutti coloro i quali hanno, con la loro condotta, reso possibile la commissione del fatto penalmente rilevante avendo causalmente contribuito al suo avverarsi - affermare, come il Tribunale di Lecce ha affermato, che il Musardo dovesse andare esente da pena, con la formula "per non avere commesso il fatto", in guanto, P ur avendo egli accompagnato con la barca in sua disponibilità un soggetto munito, quanto meno, di un retino da pesca in una zona in cui una tale attività è proibita in quanto trattasi di zona protetta, egli non era consapevole della attività che costui sarebbe ivi andato a compiere.

Sul punto, la sentenza si presenta, come detto, del tutto illogica, posto che in essa non è data alcuna spiegazione in relazione alla ritenuta inconsapevolezza da parte dell'imputato, a fronte del porto da parte del soggetto da lui accompagnato di strumenti indubbiamente ed inequivocamente alLi a3c3 pcbt..a, delia Li! cubici! ica IC i; bugyellu da ;ui ivi aeLuo 'pay] laiu, essendo stata in tal modo la sua attività evidentemente agevolata sì da determinare la partecipazione concorsuale del prevenuto al reato commesso, si era recato sul braccio di mare protetto al fine di esercitare la pesca.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, trattandosi come dianzi già rilevato, di provvedimento non soggetto a gravame, al Tribunale di kcce, in diversa composizione personale, per nuovo giudizio.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mmissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 17 novembre 2020, il Tribunale di Lecce ha mandato assolto, per non aver commesso il fatto, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 19, comma 3, lettera a) , e 30, comma 1, della legge n. 394 del 1991, per avere, in concorso con altri, esercitato, con l'ausilio di bombole con erogatore, la pesca di 100 esemplari di ricci marini all'interno di un'area marina protetta. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso in grado di appello la Procura generale presso la Corte di appello di Lecce, osservando che il Tribunale I l 3 • L_ .33 • CIV I [OSCURATO:PERSONA] I ICCII I ICI valutai° U11 11W IC I [OSCURATO:PERSONA] I ILCIVCIUIII uayil atti del processo. Infatti, essendo risultato che il Musardo aveva accompagnato all'interno di un'area protetta, ove è vietata fra l'altro la pesca, almeno una persona che, armata di bombole per respirare sott'acqua e di retini, è stata poi trovata nel possesso di 100 esemplari di ricci di mare, il Tribunale, secondo la tesi del ricorrente, avrebbe errato nel ritenere che il prevenuto non fosse compartecipe del reato in quanto non consapevole della attività illecita che l'individuo da lui accompagnato si stava accingendo a realizzare, subito dopo che lo stesso lo aveva lasciato sul predetto braccio di mare. Con ordinanza del 10 dicembre 2021 la Corte di appello ha convertito il íct-ilso del Py pe, Labbaciolle, - _ ebbe! lejU JtOtti IV blebbll Il/11 I lUICILLI avverso sentenza di assoluzione relativa ad un reato punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. [OSCURATO:PERSONA] Deve preliminarmente convenirsi con la Corte territoriale salentina, di fronte alla quale la impugnazione era stata originariamente proposta, in ordine alla natura del presente ricorso. Invero, la impugnazione e stata presentata dalla competente Procura generale avverso sentenza di assoluzione pronunziata dal Tribunale di Lecce con la formula: "per non aver commesso il fatto" in ordine ad un reato, la violazione del precetto sancito dall'art. 19„ comma 3, lettera a), della legge n. IflA Ùiel 199'1, il quale- I. picvetje, giubla pievisiuile di Lui a; JULLCJJIVV alt. 33, comma 1, della medesima legge, come sanzione edittale la comminatoria, in via alternativa, o dell'arresto o della ammenda.Ciò posto, è agevole rilevare che, in base, all'art. 593, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. peri., sono inappellabili le sentenze di proscioglimento relative, come nel presente caso,•a contravvenzioni punite con le predette pene alternative. Il presente ricorso, tuttavia, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 568, comnia 5, LOU. pl (A— peli., pUll tUttdVid esseit convertito, stante appolito ;ci inappellabilità della sentenza impugnata in ricorso per cassazione, avendone esso, pur nella sua stringatezza, i requisiti minimi di astratta ammissibilità, avendo la ricorrente Procura generale censurato la sentenza impugna sia sotto prufiiu LICad ViVidZiOl le di iegyedie buil() queiiu deiid liIdlufestd iiOyiLii.d, cl; riguardo è opportuno richiamare, prestandovi l'attuale Collegio piena adesione, l'insegnamento di questa Corte secondo il quale il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili e, in particolare, o le secitelíe di piusciugiiiiieiii.u, pei tutti i di Cui all'alt. GO6 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e) della citata norma (Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 giugno 2021, n. 23043; idem Sezione I penale, 2 dicembre 2019, Il. 4392G). Tanto considerato si osserva che appare manifestamente illogico - oltre 7‘/ che in contrasto coi principi in materia di attribuibilità della responsabilità, in caso di reato concorsuale, a tutti coloro i quali hanno, con la loro condotta, reso possibile la commissione del fatto penalmente rilevante avendo causalmente contribuito al suo avverarsi - affermare, come il Tribunale di Lecce ha affermato, che il Musardo dovesse andare esente da pena, con la formula "per non avere commesso il fatto", in guanto, P ur avendo egli accompagnato con la barca in sua disponibilità un soggetto munito, quanto meno, di un retino da pesca in una zona in cui una tale attività è proibita in quanto trattasi di zona protetta, egli non era consapevole della attività che costui sarebbe ivi andato a compiere. Sul punto, la sentenza si presenta, come detto, del tutto illogica, posto che in essa non è data alcuna spiegazione in relazione alla ritenuta inconsapevolezza da parte dell'imputato, a fronte del porto da parte del soggetto da lui accompagnato di strumenti indubbiamente ed inequivocamente alLi a3c3 pcbt..a, delia Li! cubici! ica IC i; bugyellu da ;ui ivi aeLuo 'pay] laiu, essendo stata in tal modo la sua attività evidentemente agevolata sì da determinare la partecipazione concorsuale del prevenuto al reato commesso, si era recato sul braccio di mare protetto al fine di esercitare la pesca.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, trattandosi come dianzi già rilevato, di provvedimento non soggetto a gravame, al Tribunale di kcce, in diversa composizione personale, per nuovo giudizio. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudiz
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