CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 33596/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, confermava lapronuncia del G.U.P. presso il medesimo tribunale che aveva condannatoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole deidelitti di rapina aggravata, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputatopersonalmente.Ciò posto il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017-, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perchéproposta dall’imputato personalmente. Ed infatti va rammentato che ai sensidella disciplina dettata dall’art. 613 coc. Proc. pen. il ricorso per cassazione puòessere proposto soltanto attraverso il ministero di difensore abilitato al patrociniopresso le giurisdizioni superiori.Quanto alla dedotta incostituzionalità va ricordato come secondo le Sezioni Unite(Sez. U -, n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011 - 01) è manifestamenteinfondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen.,come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asseritaviolazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui nonconsente più la proposizione del ricorso in cassazione all' imputatopersonalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere larappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senzache ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.