CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31972/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io in Sansepolcro (AR), elettivamente domiciliatapresso il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Arezzo, in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in forza di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 7 marzo 2022, n. 55, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Arezzo (presso la sede del [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA]), ove elettivamente domiciliati (indirizzi pec per comunicazioni e notifiche del presente giudizio: [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 130/2022 CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 31 agosto 2021, n. 956/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la “[OSCURATO:PERSONA]”ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale della Toscana il 31 agosto 2021, n. 956/03/2021, la quale, in controversia su impugnazione di av vis o di accertamento per l’omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2009, in relazione ad un fabbricato ubicato in Arezzo e censito in catasto con l a particell a 270 del folio 172 , con destinazione ad asilo - nido, scuola materna ed attività istituzionali, haaccolto l’appello proposto dalComune di Arezzo nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Arezzo il 15 marzo 2018, n. 169/01/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario - sul rilievo che i presupposti per il riconosc imento al la contribuente dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , n on sussistessero in relazione all’anno di riferimento, non essendovi utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente proprietario, che lo aveva concesso in locazione ad altri enti; 3. il Comune di Arezzo ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a tre motivi;1.1c on il primo motivo, si denuncia no, al contempo , nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 132 e 342 cod. proc. civ., (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., per essere stat o erroneamente omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sulla dedotta inammissibilità dell’appello per l’omessa impugnazione della decisione di prime cure in ordine all’espresso rigetto dell’eccezione di giudicato esterno, essendosi limitato l’ente impositore alla mera “enunciazione” di tale eccezione in sede di gravame senza la formulazione di alcuna censura sul dictumdel primo giudice; nonché violazione dell’art. 2909 cod. civ., (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado la difformità di causa petendidel giudicato esterno rispetto alla odierna controversia, giacché: «La pronuncia, che costituirebbe il giudicato esterno, come tale erroneamente ritenuto opponibile alla fattispecie che viene in rilievo, in realtà non possiede nessuno degli elementi di affinità indispensabili per produrre l’effetto inibitorio della valutazione giudiziale», essendosi «formato relativamente all’anno di imposta ICI 2004, quando non era vigente, né il Regolamento comunale del 2008, né la modifica normativa introdotta con l’art. 39 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 223 convertito in L. n. 248/2006, norma quest’ultima che costituisce il presupposto giuridico per la adozione del predetto regolamento»; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, con riferimento al regolamento comunale ICI, (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata disapplicatadal giudice di secondo grado – per contrasto con l’art. 7, comma 1,lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - la disposizione regolamentare che (in forza della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 14 febbraio 2008, n. 32) riconosceva l’esenzione dall’ICI anche in caso di utilizzazione indiretta dell’immobile da parte di enti non commerciali (diversi dal contribuente), travisando il principio enunciato al riguardo da un richiamato arresto d ella giurisprudenza di legittimità; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione degli artt. 112e 342 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado l’esame dei «profili di inammissibilità della relativa impugnazione per le ragioni indicate sub. 1 della comparsa e trascritte al superiore punto 1)»del ricorso; 2. preliminarmente, sulla scorta della documentazione prodotta in altrogiudizio vertente tra le medesime partidinanzi a questa Corte (procedimento iscritto al n. 28275/2021 R.G.), la cui trattazione è stata parimenti fissata per l’odierna adunanza camerale, il collegio rileva che la ricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata anche per la presente controversia, ai sensi dell’art. 5, commi 2, 7 e 8, della legge 31 agosto 2022, n. 130, eha ottemperato all’integrale pagamento dell’importo dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata, ritenendo di poterne tener conto ai fini della decisione; 2. nella specie, peraltro, non risulta essere stato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n.130, poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda; 3. pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’ente impositore (che ha adottato apposito regolamento per la definizione agevolata delle controversie ex art. 5, comma 15, della legge 31 agosto 2022, n. 130), il collegio valuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 5, commi 12 e 13, della legge 31 agosto 2022, n. 130; 4. in sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2024, n. 7871), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130; 5. le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipateex art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130; 6. in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2024. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]