CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37203/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2018 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza deliberata il 20 settembre 2018 I Tribunale d Viterbo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rilevando l'intervenuta estinzione per prescrizione della contrav /enzione di porto fuori della abitazione, senza giustificato motivo, di un "pugnale con lama lunga cm. 17, a punta, a doppio filo" ed ha, per l'effetto, disposto la confisca dell'arma in sequestro. 2.Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del d fensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in relazione alla disposta zonfisca, violazione di legge in relazione all'art. 240 cod. pen. e 444 e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la misura ci sicurezza non è stata adeguatamente giustificata, ma applicata in via alLomatica nonostante difetti qualunque accertamento in tema di responsabilità e r on possa essere perseguita la funzione di prevenzione criminale o cautelare tipica, dell'istituti in ragione della natura di bene di collezione del pugnale in sequestro. 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. Il ricorrente trascura un dato normativo imprescindibile. Invero, per costante giurisprudenza di questa Corte, la misura di sicurezza della confisca, unitamente al versamento presso i competenti uffici di artiglieria dell'esercito italiano, al fine di evitare il riciclaggio delle armi sequestrate, è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi ed ogni altro oggetto atto ad offendere, dalla norma dell'art. 6, comma 1, della legge nr. 11)175, che richiama il primo comma dell'art. 240 cod. pen. Si è osservato al riguardo che il richiamo riguarda la sola imposizione dell'obbligatorietà della confisca per tutti i reati aventi ad oggetto le armi e non l'intera previsione normativa contenuta nel predetto ccmma secondo: le consegue che tutti i materiali indicati nell'art. 6 cit. devono corsiderarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili, di cui alla suddetta norma calicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, cor la norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca (sez. 1, n. 5228 del 28/9/1999, Romeo, Pv. 214433). Al punto che la confisca deve dunque applicarsi in casc di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa soltanto in caso di assollzione nel merito, oppure di appartenenza a persona estranea al reato, se legali-lente detenuta, circostanze che nel caso non sono emerse e nemmeno allegate (Sez. 1, n. 1806 del 18/12/2012, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1,n. 5841 del 17/01/2011, 7.3uarini, Rv. 249393; Sez. 1, n. 38951 del 01/10/2008, P.G. in proc. Cattane, Rv. 241310; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino, Rv. 246310). I-i fini della applicabilità della predetta confisca, non rilevano i principi affermati dal a Corte EDU nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, trattandosi di a )lazione obbligatoria avente finalità essenzialmente preventiva e non sanzionator a, posto che la circolazione non autorizzata delle armi è, in sé, vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità della cosa (Sez. 1, 33932 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458). Né in senso contrario rileva l'asserita ratura di bene ca collezione del pugnale evidentemente non prospettata in sede li cognizione e, comunque, ritenuta inidonea a giustificare l'assoluzione nel merit n luogo della declaratoria di improcedibilità per la contravvenzione. 4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con la consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, n mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della cau;a di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così