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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29122/2026

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NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 01/42/2025 de! tribunale di Messina; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Messina condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 256 lettera a) del Dlgs. 152/06.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], mediante il suo difensore, propone ricorso per cassazione sollevando quattro motivi di impugnazione.

3. Con il primo si contesta la dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni, definite come sostanzialmente spontanee e ritenute a lui favorevoli secondo la difesa, rese dall'imputato al momento del controllo svoltosi allorquando era alla guida dell'autocarro, trasportante il materiale in contestazione.

Si esclude che in quel momento il [OSCURATO:PERSONA] potesse ritenersi "soggetto virtualmente sottoposto alle indagini", come sostenuto dal giudice.

Dunque,si sarebbe dovuto configurare quanto previsto dall'art. 63 comma 1 cod. proc. pen. laddove si fanno salve le dichiarazioni che siano a favore di chi le abbia rese.

Dichiarazioni che secondo la difesa chiarivano la provenienza e l'acquisto della merce secondo i dettami dell'art. 184 bis (...) TUA il suo riutilizzo come mangime per gli animali e l'indice dello stato di conservazione".

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione.

Si contesta la dichiarazione di inutilizzabilità delle sit rese dinnanzi alla polizia giudiziaria e acquisite in udienza con il consenso delle parti, siccome ritenute rese da un soggetto che dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito quale indagato.

Sul punto, il giudice non avrebbe illustrato la sopra esposta tesi circa la qualifica di indagato, nell'assenza peraltro di ogni accertamento sulla natura del carico e si rileva che, comunque, in ordine al predetto verbale l'acquisizione era intervenuta con il consenso delle parti.

5. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 183 e 184 - bis del Dlgs. 152/06.

Si contesta la qualifica del materiale trasportato in termini di rifiuto in luogo di un sottoprodotto.

Si contesta che la qualifica di rifiuto sia avvenuta sulla base di criteri a ciò non idonei, quali la modalità di trasporto, lo sversamento di liquido in sede stradale, l'assenza di DDT al momento del controllo, l'assenza di requisiti temporali di contestualità tra produzione ed utilizzo, la mera localizzazione geografica del fermo dell'autoveicolo, presso una strada vietata ai non autorizzati.

6. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione, laddove da una parte si esclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente dall'altra si afferma la mancata prova della natura di sottoprodotto quale suo onere.

La natura di rifiuto sarebbe inoltre desunta solo da una ritenuta volontà di disfarsi del materiale, e nel quadro della localizzazione geografica del fermo dell'autoveicolo.

Una mera congettura sarebbe poi l'affermazione per cui l'imputato avrebbe voluto disfarsi del materiale "magari dopo averlo utilizzato".

Si contesta anche la prospettazione di una condotta intenzionale di deposito e abbandono mai contestata, trattandosi in particolare di trasporto non autorizzato, e sarebbe viziata la motivazione di inattendibilità del DDT sull'acquisto del materiale da apposita ditta, siccome fondata su mere congetture.

Si contesta anche la valorizzazione della non coincidenza tra la sede legale del ricorrente e il luogo del fermo.

Come anche la ritenuta incompatibilità oraria tra l'ora del controllo e i tempi di produzione e trasporto del materiale da Messina.

Non chiarendosi i criteri a supporto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Va osservato che la contestata motivazione deduce il trasporto non autorizzato di rifiuti sulla base di plurimi dati oggettivi.

Il materiale, "pastazzo di limoni", era raccolto "a giorno" sull'autocarro e non in contenitori, il veicolo era fermo lungo una strada e a ridosso di piena campagna, mancava ogni documento riferibile al materiale trasportato, vi era in atto uno sversamento spontaneo di liquido dal veicolo, quale indice della esistenza di processi di fermentazione in corso, sintomatici della non freschezza e della incompatibilità con un ipotetico riutilizzo, il DDT prodotto in giudizio non era riferibile alla vicenda perchè recava uno spedizioniere diverso dal [OSCURATO:PERSONA], il luogo ove costui era stato fermato non coincideva con la sede della sua ditta essendo il luogo interessato, Forza d'Agrò, lontano e diverso, e inoltre, l'orario di trasporto del materiale non coincideva con i tempi tecnici necessari perché il materiale fosse stato prodotto lo stesso giorno in Messina e quindi trasportato nel luogo ove venne rinvenuto.

In tale quadro, il giudice ha anche richiamato la giurisprudenza secondo la quale in ordine alla nozione di sottoprodotto il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, opera un rinvio ad altra disposizione normativa, precisando che è sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi le condizioni di cui al seguente art. 184-bis, comma 1, ovvero che rispetti i criteri stabiliti dal comma 2 della medesima disposizione.

Si ricava che è sottoprodotto, e pertanto non rifiuto in senso normativo, qualsiasi sostanza che, in sintesi, origini da un processo di produzione, di cui sia parte integrante, sebbene non ne costituisca la finalità; che sia certamente destinata ad un successivo uso - legittimo e non nocivo per la salute e per l'ambiente - per il quale non necessiti di alcun ulteriore trattamento.

Alla luce di tale ricostruzione di fatto e normativa, il giudice ha concluso per l'assenza di qualsiasi elemento deponente nel senso della qualificazione del materiale come sottoprodotto, sottolineando, tra l'altro, l'assenza, al momento dell'accertamento, di ogni elemento dimostrativo di una contestuale produzione e vendita del materiale da destinarsi a riutilizzo, così in sostanza rinvenendo l'esistenza di un dato, comunque qui ulteriormente evidenziabile in via integrativa da questa Corte ex art. 619 cod. proc. pen.(siccome emerge una questione di qualificazione giuridica del fatto): ossia l'assenza di quella "certezza" della destinazione immediata, del bene prodotto, a fini di riutilizzo.

Peraltro, la valorizzazione in senso negativo dello stato di fermentazione, logicamente dedotto dalla presenza sul camion di liquidi in via di sversamento - senza che tale rilievo posso ritenersi "manifestamente" illogico, come richiesto ai fini della esistenza di un vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. è in linea con l'indirizzo per cui in tema di gestione di rifiuti, il "pastazzo" di agrumi, pur possedendo in astratto i requisiti per essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, se esposto senza alcun particolare accorgimento agli agenti atmosferici e soggetto, pertanto, per la sua composizione, ai naturali processi di fermentazione, costituisce un rifiuto, con la conseguenza che il suo abbandono o il suodeposito incontrollato su un terreno presenta rilievo penale. (Sez. 3, n. 1426 del 18/09/2019, dep. 2020, Rv. 277944 - 01).

Si tratta di motivazione congrua e lineare e conforme ai citati indirizzi di legittimità.

Rispetto ad essa, le censure in termini di vizio di motivazione, da una parte, non colgono come tali nel segno, per quanto sopra già osservato circa la organicità della motivazione, dall'altra, si fondano sulla valorizzazione di elementi inidonei al loro supporto, quale innanzitutto il DDT, assunto come elemento in grado di supportare la tesi del sottoprodotto, eppure citato trascurando il non certo irrilevante dato per cui, tale documento, recava un diverso spedizioniere (quindi non il [OSCURATO:PERSONA]), così da non potersi ascrivere, ancorché ex post, alla vicenda qui in esame.

Quanto alla tesi della congruità dei tempi tecnici di trasporto ove si assuma - secondo la difesa - una consegna all'alba, da una parte, la inverosimiglianza di tale ipotesi pare confermare, piuttosto, il giudizio del giudice, dall'altra, si tratta di deduzione generica, siccome priva di ogni necessaria allegazione dimostrativa.

Quanto alle contestate decisioni di inutilizzabilità, di cui ai primi due motivi dedotti, a prescindere dalla fondatezza o meno della decisione, eminentemente di merito, del giudice, presupponendosi valutazioni del fatto, si deve osservare, ancor prima, che appare significativa l'assenza di ogni prova di decisività del loro utilizzo, a fronte del quadro consolidato di accusa come sopra esposto: non si illustra, in altri termini, come invece doveroso, la ragione per cui, a fronte del trasporto di materiale fermentato, senza alcun tipo di documentazione, nei pressi di un luogo privo di giustificazione, lontano dalla propria sede di operatività, e in assenza di ogni prova di una produzione e destinazione certa del materiale come destinato al riutilizzo, oltre che in presenza di un sopravvenuto DDT indicante come spedizioniere un soggetto diverso dall'imputato, le dichiarazioni rese da costui, più o meno nella immediatezza dei fatti, avrebbero dovuto rivoluzionare, a suo favore, il quadro probatorio; peraltro, smentendo anche un dato offerto dalla difesa stessa, ovvero il DDT assunto come riferito al trasporto del [OSCURATO:PERSONA] e invece riconducibile obiettivamente ad un diverso spedizioniere.

Per giunta, secondo la difesa le predette dichiarazioni, ritenute inutilizzabili, avrebbero fatto riferimento a una consegna ottenuta presso un certo Misitano e Stracuzzi ( cfr. ricorso) mentre dalla deposizione del teste di polizia giudiziario escusso, utilizzabile integralmente da questa Corte siccome allegata al ricorso stesso, emerge che il DDT farebbe riferimento, per giunta, ad un carico effettuato presso altro soggetto, quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le ulteriori considerazioni del giudice circa la eventuale intenzione di usare e poi disfarsi del materiale, assumono un carattere del tutto marginale nell'economia esplicativa della motivazione che dà chiaramente conto di un trasporto non autorizzato di rifiuti.

Deve quindi dedursi l'infondatezza complessiva di tutti i motivi dedotti.

2. Consegue, sulla base delle considerazioni che precedono, che la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.Moggi, 31 LUG. 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 01/42/2025 de! tribunale di Messina; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Messina condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 256 lettera a) del Dlgs. 152/06. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], mediante il suo difensore, propone ricorso per cassazione sollevando quattro motivi di impugnazione. 3. Con il primo si contesta la dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni, definite come sostanzialmente spontanee e ritenute a lui favorevoli secondo la difesa, rese dall'imputato al momento del controllo svoltosi allorquando era alla guida dell'autocarro, trasportante il materiale in contestazione. Si esclude che in quel momento il [OSCURATO:PERSONA] potesse ritenersi "soggetto virtualmente sottoposto alle indagini", come sostenuto dal giudice. Dunque,si sarebbe dovuto configurare quanto previsto dall'art. 63 comma 1 cod. proc. pen. laddove si fanno salve le dichiarazioni che siano a favore di chi le abbia rese. Dichiarazioni che secondo la difesa chiarivano la provenienza e l'acquisto della merce secondo i dettami dell'art. 184 bis (...) TUA il suo riutilizzo come mangime per gli animali e l'indice dello stato di conservazione". 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione. Si contesta la dichiarazione di inutilizzabilità delle sit rese dinnanzi alla polizia giudiziaria e acquisite in udienza con il consenso delle parti, siccome ritenute rese da un soggetto che dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito quale indagato. Sul punto, il giudice non avrebbe illustrato la sopra esposta tesi circa la qualifica di indagato, nell'assenza peraltro di ogni accertamento sulla natura del carico e si rileva che, comunque, in ordine al predetto verbale l'acquisizione era intervenuta con il consenso delle parti. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 183 e 184 - bis del Dlgs. 152/06. Si contesta la qualifica del materiale trasportato in termini di rifiuto in luogo di un sottoprodotto. Si contesta che la qualifica di rifiuto sia avvenuta sulla base di criteri a ciò non idonei, quali la modalità di trasporto, lo sversamento di liquido in sede stradale, l'assenza di DDT al momento del controllo, l'assenza di requisiti temporali di contestualità tra produzione ed utilizzo, la mera localizzazione geografica del fermo dell'autoveicolo, presso una strada vietata ai non autorizzati. 6. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione, laddove da una parte si esclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente dall'altra si afferma la mancata prova della natura di sottoprodotto quale suo onere. La natura di rifiuto sarebbe inoltre desunta solo da una ritenuta volontà di disfarsi del materiale, e nel quadro della localizzazione geografica del fermo dell'autoveicolo. Una mera congettura sarebbe poi l'affermazione per cui l'imputato avrebbe voluto disfarsi del materiale "magari dopo averlo utilizzato". Si contesta anche la prospettazione di una condotta intenzionale di deposito e abbandono mai contestata, trattandosi in particolare di trasporto non autorizzato, e sarebbe viziata la motivazione di inattendibilità del DDT sull'acquisto del materiale da apposita ditta, siccome fondata su mere congetture. Si contesta anche la valorizzazione della non coincidenza tra la sede legale del ricorrente e il luogo del fermo. Come anche la ritenuta incompatibilità oraria tra l'ora del controllo e i tempi di produzione e trasporto del materiale da Messina. Non chiarendosi i criteri a supporto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Va osservato che la contestata motivazione deduce il trasporto non autorizzato di rifiuti sulla base di plurimi dati oggettivi. Il materiale, "pastazzo di limoni", era raccolto "a giorno" sull'autocarro e non in contenitori, il veicolo era fermo lungo una strada e a ridosso di piena campagna, mancava ogni documento riferibile al materiale trasportato, vi era in atto uno sversamento spontaneo di liquido dal veicolo, quale indice della esistenza di processi di fermentazione in corso, sintomatici della non freschezza e della incompatibilità con un ipotetico riutilizzo, il DDT prodotto in giudizio non era riferibile alla vicenda perchè recava uno spedizioniere diverso dal [OSCURATO:PERSONA], il luogo ove costui era stato fermato non coincideva con la sede della sua ditta essendo il luogo interessato, Forza d'Agrò, lontano e diverso, e inoltre, l'orario di trasporto del materiale non coincideva con i tempi tecnici necessari perché il materiale fosse stato prodotto lo stesso giorno in Messina e quindi trasportato nel luogo ove venne rinvenuto. In tale quadro, il giudice ha anche richiamato la giurisprudenza secondo la quale in ordine alla nozione di sottoprodotto il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, opera un rinvio ad altra disposizione normativa, precisando che è sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi le condizioni di cui al seguente art. 184-bis, comma 1, ovvero che rispetti i criteri stabiliti dal comma 2 della medesima disposizione. Si ricava che è sottoprodotto, e pertanto non rifiuto in senso normativo, qualsiasi sostanza che, in sintesi, origini da un processo di produzione, di cui sia parte integrante, sebbene non ne costituisca la finalità; che sia certamente destinata ad un successivo uso - legittimo e non nocivo per la salute e per l'ambiente - per il quale non necessiti di alcun ulteriore trattamento. Alla luce di tale ricostruzione di fatto e normativa, il giudice ha concluso per l'assenza di qualsiasi elemento deponente nel senso della qualificazione del materiale come sottoprodotto, sottolineando, tra l'altro, l'assenza, al momento dell'accertamento, di ogni elemento dimostrativo di una contestuale produzione e vendita del materiale da destinarsi a riutilizzo, così in sostanza rinvenendo l'esistenza di un dato, comunque qui ulteriormente evidenziabile in via integrativa da questa Corte ex art. 619 cod. proc. pen.(siccome emerge una questione di qualificazione giuridica del fatto): ossia l'assenza di quella "certezza" della destinazione immediata, del bene prodotto, a fini di riutilizzo. Peraltro, la valorizzazione in senso negativo dello stato di fermentazione, logicamente dedotto dalla presenza sul camion di liquidi in via di sversamento - senza che tale rilievo posso ritenersi "manifestamente" illogico, come richiesto ai fini della esistenza di un vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. è in linea con l'indirizzo per cui in tema di gestione di rifiuti, il "pastazzo" di agrumi, pur possedendo in astratto i requisiti per essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, se esposto senza alcun particolare accorgimento agli agenti atmosferici e soggetto, pertanto, per la sua composizione, ai naturali processi di fermentazione, costituisce un rifiuto, con la conseguenza che il suo abbandono o il suodeposito incontrollato su un terreno presenta rilievo penale. (Sez. 3, n. 1426 del 18/09/2019, dep. 2020, Rv. 277944 - 01). Si tratta di motivazione congrua e lineare e conforme ai citati indirizzi di legittimità. Rispetto ad essa, le censure in termini di vizio di motivazione, da una parte, non colgono come tali nel segno, per quanto sopra già osservato circa la organicità della motivazione, dall'altra, si fondano sulla valorizzazione di elementi inidonei al loro supporto, quale innanzitutto il DDT, assunto come elemento in grado di supportare la tesi del sottoprodotto, eppure citato trascurando il non certo irrilevante dato per cui, tale documento, recava un diverso spedizioniere (quindi non il [OSCURATO:PERSONA]), così da non potersi ascrivere, ancorché ex post, alla vicenda qui in esame. Quanto alla tesi della congruità dei tempi tecnici di trasporto ove si assuma - secondo la difesa - una consegna all'alba, da una parte, la inverosimiglianza di tale ipotesi pare confermare, piuttosto, il giudizio del giudice, dall'altra, si tratta di deduzione generica, siccome priva di ogni necessaria allegazione dimostrativa. Quanto alle contestate decisioni di inutilizzabilità, di cui ai primi due motivi dedotti, a prescindere dalla fondatezza o meno della decisione, eminentemente di merito, del giudice, presupponendosi valutazioni del fatto, si deve osservare, ancor prima, che appare significativa l'assenza di ogni prova di decisività del loro utilizzo, a fronte del quadro consolidato di accusa come sopra esposto: non si illustra, in altri termini, come invece doveroso, la ragione per cui, a fronte del trasporto di materiale fermentato, senza alcun tipo di documentazione, nei pressi di un luogo privo di giustificazione, lontano dalla propria sede di operatività, e in assenza di ogni prova di una produzione e destinazione certa del materiale come destinato al riutilizzo, oltre che in presenza di un sopravvenuto DDT indicante come spedizioniere un soggetto diverso dall'imputato, le dichiarazioni rese da costui, più o meno nella immediatezza dei fatti, avrebbero dovuto rivoluzionare, a suo favore, il quadro probatorio; peraltro, smentendo anche un dato offerto dalla difesa stessa, ovvero il DDT assunto come riferito al trasporto del [OSCURATO:PERSONA] e invece riconducibile obiettivamente ad un diverso spedizioniere. Per giunta, secondo la difesa le predette dichiarazioni, ritenute inutilizzabili, avrebbero fatto riferimento a una consegna ottenuta presso un certo Misitano e Stracuzzi ( cfr. ricorso) mentre dalla deposizione del teste di polizia giudiziario escusso, utilizzabile integralmente da questa Corte siccome allegata al ricorso stesso, emerge che il DDT farebbe riferimento, per giunta, ad un carico effettuato presso altro soggetto, quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le ulteriori considerazioni del giudice circa la eventuale intenzione di usare e poi disfarsi del materiale, assumono un carattere del tutto marginale nell'economia esplicativa della motivazione che dà chiaramente conto di un trasporto non autorizzato di rifiuti. Deve quindi dedursi l'infondatezza complessiva di tutti i motivi dedotti. 2. Consegue, sulla base delle considerazioni che precedono, che la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.Moggi, 31 LUG. 2026
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