CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 46715/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della Corte di appello di Firenze. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo in subordine dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ric:orso per cassazione avverso la sentenza del 31 marzo 2022 con la quale la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza emessa, in data 4 aprile 2019, con la quale il Tribunale di Arezzo, lo ha condannato alla pena di mesi 3 di arresto in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. ( 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza e l'erronea interpretazione dell'art. 131-bis cod. pen. conseguente alla mancata applicazione della causa di non punibilità della tenuità del fatto. La Corte territoriale avrebbe ignorato che l'imputato è stato trovato in possesso di un paio di forbici da elettricista mentre era in pieno giorno in un parcheggio gremito di autovetture nei pressi di una zona fluviale assai frequentata con conseguente particolare tenuità della condotta. I giudici di appello avrebbero erroneamente affermato la natura abituale della condotta esclusivamente in considerazione delle pregresse e risalenti condanne per reati contro il patrimonio, senza tenere conto dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude l'idoneità di precedenti assai risalenti nel tempo a fondare un giudizio di attuale abitualità del comportamento illecito. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche con motivazione fondata su mere formule di stile senza tenere conto dell'estrema risalenza temporale dei precedenti penali del BOGDAN risalenti al 2011, dell'assoluta estemporaneità della condotta rubricata, della scarsa intensità del dolo e dell'assenza di pericolosità sociale. 4. In data 17 aprile 2023 il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma esaustiva, ha rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità della tenuità del fatto in ragione dell'abitualità delle condotte criminose del ricorrente desumibile dal certificato del casellario giudiziale (pag. 12 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno correttamente dato seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il decorso di un significativo lasso temporale rispetto ai precedenti reati commessi non può assumere rilevanza in assenza di positivi indicatori che consentano di valutare in concreto la mera occasionalità della condotta (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Pepe, Rv. 280397 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 13 della sentenza impugnata). Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 — 01). 3. Tanto premesso si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, non vedendosi in una ipotesi di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni inerenti alla prescrizione, comprova che, in considerazione della data di commissione del reato di cui all'ad. 707 cod. pen. (4 giugno 2017) e della sospensione dei termini di prescrizione conseguente al rinvio dell'udienza del 2J1 giugno 2018 per permettere alla difesa di munirsi di procura speciale, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato, in data 18 marzo 2023 e, quindi, in un momento antecedente all'odierna decisione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza