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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 38759/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di opposizione, revocava l'indulto applicato ad [OSCURATO:PERSONA], rilevando che con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irr. il 28/6/2019, il ricorrente era stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato ex art. 314 cod. pen. commesso in data 1°/9/2006, quindi nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge 241/2006.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 666, 670 e 671 cod. proc. pen., dell'art. 1 L. n. 241 del 2006 e dell'art. 81 cod. pen.

Con memoria trasmessa digitalmente in data 7/9/2022, il ricorrente si duole di non avere ricevuto alcun avviso per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, men che meno, la comunicazione delle ragioni per le quali il ricorso è stato assegnato dalla Prima alla Settima Sezione di questa Corte, al fine di predisporre memoria ai sensi dell'art. 611 cpp.

In ragione di ciò, ha eccepito, in primis, la irritualità della procedura non essendo stata assicurata, tra l'altro, la pienezza del contraddittorio (anche cartolare).

Con detta memoria, il ricorrente ha comunque avanzato deduzioni di merito, chiedendo la restituzione del ricorso all'ordinaria Sezione Prima, non ravvisando alcuna causa di inammissibilità.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen.

A prescindere dal rilievo per cui, avendo il ricorso dedotto nel merito, la doglianza di mancato avviso per l'udienza odierna risulta ormai sanata ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., il ricorso è nel resto manifestamente infondato, per palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 15462 del 31/03/2010, Jouini, Rv. 246842; Sez. 1, n. 19752 del 28/03/2003, Cali, Rv. 223850), che ha affermato il principio per cui "La sentenza di condanna, ove sia prevista quale causa di revoca del beneficio dell'indulto già concesso, ne impedisce ancor prima l'applicazione. (Fattispecie in tema di indulto previsto dalla L. n. 241 del 2006)".

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 \Il Consigliere estensore Il Presidente -,....,— [OSCURATO:PERSONA] ani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di opposizione, revocava l'indulto applicato ad [OSCURATO:PERSONA], rilevando che con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irr. il 28/6/2019, il ricorrente era stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato ex art. 314 cod. pen. commesso in data 1°/9/2006, quindi nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge 241/2006. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 666, 670 e 671 cod. proc. pen., dell'art. 1 L. n. 241 del 2006 e dell'art. 81 cod. pen. Con memoria trasmessa digitalmente in data 7/9/2022, il ricorrente si duole di non avere ricevuto alcun avviso per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, men che meno, la comunicazione delle ragioni per le quali il ricorso è stato assegnato dalla Prima alla Settima Sezione di questa Corte, al fine di predisporre memoria ai sensi dell'art. 611 cpp. In ragione di ciò, ha eccepito, in primis, la irritualità della procedura non essendo stata assicurata, tra l'altro, la pienezza del contraddittorio (anche cartolare). Con detta memoria, il ricorrente ha comunque avanzato deduzioni di merito, chiedendo la restituzione del ricorso all'ordinaria Sezione Prima, non ravvisando alcuna causa di inammissibilità. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. A prescindere dal rilievo per cui, avendo il ricorso dedotto nel merito, la doglianza di mancato avviso per l'udienza odierna risulta ormai sanata ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., il ricorso è nel resto manifestamente infondato, per palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 15462 del 31/03/2010, Jouini, Rv. 246842; Sez. 1, n. 19752 del 28/03/2003, Cali, Rv. 223850), che ha affermato il principio per cui "La sentenza di condanna, ove sia prevista quale causa di revoca del beneficio dell'indulto già concesso, ne impedisce ancor prima l'applicazione. (Fattispecie in tema di indulto previsto dalla L. n. 241 del 2006)". P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 \Il Consigliere estensore Il Presidente -,....,— [OSCURATO:PERSONA] ani
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