CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 09873/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 12185/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliati in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla via Innocenzo IX n. 8 Pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati- avverso la sentenza n. 2429/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.La società [OSCURATO:PERSONA] srl quale utilizzatrice di beni concessi in leasing dal [OSCURATO:PERSONA] SpA, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fidejussori della utilizzatrice, proposero opposizione al decreto ingiuntivo emesso a loro carico dal Tribunale di Firenze per l'importo di C 97.911,41 a titolo di canoni non pagati oltre interessi chiedendone la revoca per carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente, inammissibilità dell'azione monitoria, invalidità delle clausole contrattuali. In via riconvenzionale chiesero la restituzione dei canoni pagati per complessivi C 238.599,92. [OSCURATO:PERSONA] SpA si costituì in giudizio e, in comparsa conclusionale, diede atto della fusione per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] SpA la quale aveva conferito il ramo d'azienda a [OSCURATO:SOCIETA] a sua volta fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] SpA. 2. Il Tribunale adito rigettò sia l'opposizione a decreto ingiuntivo, confermando pertanto il provvedimento monitorio, sia la domanda riconvenzionale e la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 19/10/2018, ha rigettato l'appello, statuendo, per quanto ancora qui di interesse: che [OSCURATO:PERSONA] aveva legittimazione perché l'incorporazione aveva determinato un fenomeno modificativo dei soggetti coinvolti e la prosecuzione dei rapporti della incorporata in capo alla società incorporante; che conseguentemente tutti gli atti negoziali posti in essere dalla società incorporata conservavano validità, tra cui il conferimento della procura difensiva rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] al difensore costituito; che la concedente conservava il diritto di esigere il pagamento dei canoni scaduti ed impagati, in quanto il pagamento dei canoni costituiva l'obbligazione principale dell'utilizzatore, pur riservandosi la stessa l'azione volta alla riconsegna dei beni; che la domanda di restituzione dei canoni versati ai sensi dell'art. 1526 c.c. doveva essere rigettata in ragione della mancata restituzione del bene, costituente il presupposto per l'azione di restituzione; che era da rigettare anche il quarto motivo d'appello con cui si deduceva l'inesigibilità del credito ingiunto per essere stato il ricorso per decreto ingiuntivo depositato prima della scadenza del termine indicato all'utilizzatrice per l'adempimento; che in assenza di richiesta di restituzione del bene neppure aveva senso la distinzione tra leasing traslativo e leasing finanziario. 3. Avverso la sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. Nessuno ha resistito al ricorso. Il ricorso è stato assegnato alla trattazione in [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 102 e 111 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. La ricorrente assume che la sentenza sia stata erroneamente emessa solo in favore di [OSCURATO:PERSONA] SpA, intervenuta in appello e successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] SpA e non anche della parte nei cui confronti era stato incardinato il giudizio e che si era originariamente costituita. 1.1 Il motivo è infondato. La fusione per incorporazione tra società attua l'unificazione delle società partecipanti alla fusione e determina la prosecuzione dei rapporti sostanziali e processuali già esistenti in capo alla società incorporata. La società incorporata perpetua dunque tutti i rapporti, anche processuali, nella incorporante tant'è che la sentenza emessa in favore di un soggetto sottoposto a fusione societaria in corso di causa resta pienamente valida nei confronti del soggetto risultante dalla fusione (Cass., n. 6058 del 2012). Dunque la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la riferibilità degli effetti della sentenza nei confronti della incorporante è del tutto legittima. 2. Con il secondo motivo di ricorso - nullità della sentenza impugnata per illegittimità dell'attività procuratoria svolta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] SpA nel giudizio di primo grado per violazione degli artt.82 e 83 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. - la ricorrente lamenta che il mandato, conferito dal [OSCURATO:PERSONA] al difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato ultrattivo perché in forza dello stesso mandato ed in assenza di specifico conferimento da parte del nuovo soggetto societario, lo stesso legale avrebbe depositato le comparse, conclusionali e di replica, per conto di [OSCURATO:PERSONA] SpA. 2.1 n motivo è infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto pienamente legittima l'attività processuale svolta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] SpA poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] SpA, ponendosi in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha espressamente riconosciuto in analoghe fattispecie la continuità del mandato. Si veda ad esempio la pronuncia di Cass., 1, n. 20621 del 19,17/2021 secondo la quale "In tema di validità della procura alle liti, ove in corso di causa intervenga la fusione per incorporazione della società in lite, l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata, poiché l'attuale formulazione dell'art. 2504 bis c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicenda (non estintiva ma) evolutivo-modificativa, che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione societaria esistente, con la conseguenza che l'originaria procura alle liti rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già designato è legittimato al compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione": negli stessi termini anche Cass., 3, n. 16605 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] secondo la quale "Se una società, costituita in secondo grado a mezzo di procuratore, viene fusa per incorporazione nel corso del giudizio di appello e il suo procuratore non dichiara in udienza l'avvenuta fusione o non la notifica all'altra parte, è valido il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società incorporata e notificato al procuratore costituito, atteso che, in forza del particolare rapporto di continuità identitaria tra le società partecipanti alla fusione, non può ritenersi che la società che risulta dalla fusione sia soggetto estraneo al rapporto giuridico processuale intestato alla società fusa ed al connesso rapporto di mandato alle liti". 3. Con il terzo motivo - inammissibilità della domanda monitoria per violazione della normativa pattizia in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente contesta che la Corte d'Appello abbia sostanzialmente procurato alla concedente un ingiustificato arricchimento riconoscendo alla società sia i canoni scaduti sia quelli a scadere. 3.1 n motivo è infondato. E' sempre diritto del concedente, senza bisogno di apposite clausole, chiedere ed ottenere il pagamento del credito scaduto e non ancora onorato. Se infatti l'utilizzatore potesse non pagare quel che doveva, la concessione del bene sarebbe gratuita il che contrasta palesemente con la clausola pattizia secondo la quale, pur nell'alternativa tra risoluzione immediata e pagamento dei canoni a scadere "resta ferma in caso di inadempienza anche ogni altra e diversa facoltà di legge". 4. Con il quarto motivo di ricorso - inesigibilità del credito ingiunto per mancato rispetto del termine per adempimento in violazione degli artt.1184 e 1185 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui la stessa ha ritenuto che il credito fosse esigibile mentre la banca avrebbe concesso un ulteriore termine per l'adempimento di dieci giorni che doveva presumersi a favore del debitore. 4.1 II motivo è infondato. Come riconosciuto dalla stessa ricorrente il contratto conteneva una clausola - art. 13 - che consentiva al creditore di agire giudizialmente senza la necessità della preventiva costituzione in mora del debitore e non vi è alcun elemento per ritenere che la concedente avesse rinunciato ad avvalersi della richiamata pattuizione. Peraltro il motivo difetta anche sotto il profilo dell'autosufficienza perché la ricorrente non riporta il testo della comunicazione dalla quale poter desumere la concessione di un secondo termine per l'adempimento, sicchè questa Corte neppure è posta in condizioni di poter apprezzare la censura. 5. Con il quinto motivo di ricorso - omesso esame ed accertamento dell'applicazione di interessi anatocistici e dell'indeterminatezza del tasso d'interesse applicato nei due contratti di leasing (in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. )1 mancata integrazione dell'istruttoria e lesione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. - la ricorrente denuncia l'omessa pronuncia sulla prospettata applicazione di interessi anatocistici. 5.1 n motivo è gravemente carente sotto il profilo dell'autosufficienza perché non riporta né il motivo di appello né la pronuncia della impugnata sentenza sì da non porre la Corte nelle condizioni di poter accertare se effettivamente sulla questione fosse stato formulato un motivo di appello e se la Corte del gravame abbia o meno omesso di pronunciare al riguardo. Inoltre il motivo è inammissibile anche perché ha ad oggetto non la sentenza d'appello ma la CTU nella parte in cui la stessa ha ritenuto impossibile quantificare il tasso degli interessi corrispettivi e l'eventuale anatocismo. 6. Con il sesto motivo di ricorso - violazione degli artt. 1523 e 1526 c.c. Natura traslativa dei contratti di leasing - la ricorrente assume che, nell'incertezza circa la qualificazione del leasing quale traslativo o finanziario, la Corte d'Appello avrebbe illegittimamente negato l'applicabilità in via analogica dell'art. 1526 c.c. 6.1 II motivo è privo di decisività ed ha natura fattuale: prospetta quale violazione di legge una qualificazione del contratto solo astrattamente ipotizzata e in realtà non fatta propria dall'impugnata sentenza la quale, a p. 7, ha espressamente escluso l'applicazione dell'art. 1526 c.c. in mancanza di riconsegna dell'immobile. Le potenziali conseguenze che potrebbero derivare in termini di equilibrio sinallagmatico tra le parti (con l'idoneità della riconsegna a determinare un indebito arricchimento in danno degli appellanti) saranno valutate, dice il giudice d'appello (con motivazione che non risulta impugnata), nel momento in cui fosse disposta la restituzione del bene. 7. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere sulle spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.Co