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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31428/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12910-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]:111, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3362/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 07/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 12910 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -2- R.G.N 12910/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori redditi da lavoro dipendente non dichiarati per l'anno 2009, ha respinto l'appello dell'Ufficio.

La CTR, rilevava che "in atti risulta documentato che all'epoca della notifica (26.09.2014) il contribuente risultava già residente (sin dal 10.07.2014) all'estero, come dimostrato dal relativo certificato iscri- zione all'A.I.R.E.)", respingendo l'appello dell'Ufficio, in base alla relata di notifica effettuata ai sensi dell'art 140 c.p.c., ritenuta palesemente nulla in quanto già il contribuente si trovava all'estero. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria, insistendo sulla inammissibilità del ricorso.

Considerato che:

1. Va preliminarmente esaminata e accolta, in difformità dalla proposta del relatore l'eccepita inammissibilità del ricorso per novità della que- stione proposta nell'unico motivo di ricorso, col quale si lamenta la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del D.P.R. 600/1973, 142 c.p.c., 21 del D.Lgs. 546/1992, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR qualificato nulla la notifica, nonostante il contribuente, residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E., avesse indicato nella dichia- razione dei redditi, precedente e successiva all'avviso, la residenza in Italia.

2. Va rilevato che il giudizio di cassazione, al pari di quello amministrativo di legittimità, ha un carattere chiuso in quanto, in via di principio, la cognizione del giudice non può avere ad oggetto questioni non specifi- camente dedotte.

Per quanto riguarda il giudizio di cassazione, a tale limite si aggiunge quello del divieto di introduzione di nuove questioni di fatto. i 3.Va ancora ribadito che qualora una questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta de- duzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare la veridicità di tale asserzione (ex multis Cass.n. 32804 del 13/12/2019). 4.Nel caso di specie nella sentenza impugnata non vi è alcun accenno al fatto che il contribuente avesse indicato nella dichiarazione dei red- diti, precedente e successiva all'avviso oggetto d'impugnazione, la re- sidenza in Italia e che tale eccezione fosse stata proposta dall'Agenzia; nè l'Agenzia delle entrate ha dimostrato di avere nei gradi di merito dedotto la indicata doglianza.

Anzi, come emerge dalla documenta- zione riportata nelle controdeduzioni riportate nel controricorso e nella memoria del controricorrente, risulta che l'Ufficio aveva impugnato la sentenza di appello sostenendo la legittimità della notificazione dell'av- viso di accertamento, senza nulla rilevare in ordine alla indicazione nella dichiarazione dei redditi 2010 per l'anno 2009 della residenza del contribuente in Italia, con le conseguenze in relazione alla legittimità della notifica dell'accertamento dovuta alla indicazione di tale elemento nella dichiarazione dei redditi, da valere quale elezione di domicilio.

La documentazione allegata dall'Ufficio in questa sede non può essere presa in considerazione stante la novità della domanda e la carenza di autosufficienza sulla sua proposizione nei gradi di merito. 5.11 ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in disposi- tivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle en- trate al pagamento delle spese, liquidate in C. 2.900,00 oltre C. 200,00 per esborso; spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12910-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]:111, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3362/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 07/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 12910 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- R.G.N 12910/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori redditi da lavoro dipendente non dichiarati per l'anno 2009, ha respinto l'appello dell'Ufficio. La CTR, rilevava che "in atti risulta documentato che all'epoca della notifica (26.09.2014) il contribuente risultava già residente (sin dal 10.07.2014) all'estero, come dimostrato dal relativo certificato iscri- zione all'A.I.R.E.)", respingendo l'appello dell'Ufficio, in base alla relata di notifica effettuata ai sensi dell'art 140 c.p.c., ritenuta palesemente nulla in quanto già il contribuente si trovava all'estero. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria, insistendo sulla inammissibilità del ricorso. Considerato che: 1. Va preliminarmente esaminata e accolta, in difformità dalla proposta del relatore l'eccepita inammissibilità del ricorso per novità della que- stione proposta nell'unico motivo di ricorso, col quale si lamenta la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del D.P.R. 600/1973, 142 c.p.c., 21 del D.Lgs. 546/1992, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR qualificato nulla la notifica, nonostante il contribuente, residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E., avesse indicato nella dichia- razione dei redditi, precedente e successiva all'avviso, la residenza in Italia. 2. Va rilevato che il giudizio di cassazione, al pari di quello amministrativo di legittimità, ha un carattere chiuso in quanto, in via di principio, la cognizione del giudice non può avere ad oggetto questioni non specifi- camente dedotte. Per quanto riguarda il giudizio di cassazione, a tale limite si aggiunge quello del divieto di introduzione di nuove questioni di fatto. i 3.Va ancora ribadito che qualora una questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta de- duzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare la veridicità di tale asserzione (ex multis Cass.n. 32804 del 13/12/2019). 4.Nel caso di specie nella sentenza impugnata non vi è alcun accenno al fatto che il contribuente avesse indicato nella dichiarazione dei red- diti, precedente e successiva all'avviso oggetto d'impugnazione, la re- sidenza in Italia e che tale eccezione fosse stata proposta dall'Agenzia; nè l'Agenzia delle entrate ha dimostrato di avere nei gradi di merito dedotto la indicata doglianza. Anzi, come emerge dalla documenta- zione riportata nelle controdeduzioni riportate nel controricorso e nella memoria del controricorrente, risulta che l'Ufficio aveva impugnato la sentenza di appello sostenendo la legittimità della notificazione dell'av- viso di accertamento, senza nulla rilevare in ordine alla indicazione nella dichiarazione dei redditi 2010 per l'anno 2009 della residenza del contribuente in Italia, con le conseguenze in relazione alla legittimità della notifica dell'accertamento dovuta alla indicazione di tale elemento nella dichiarazione dei redditi, da valere quale elezione di domicilio. La documentazione allegata dall'Ufficio in questa sede non può essere presa in considerazione stante la novità della domanda e la carenza di autosufficienza sulla sua proposizione nei gradi di merito. 5.11 ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in disposi- tivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle en- trate al pagamento delle spese, liquidate in C. 2.900,00 oltre C. 200,00 per esborso; spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Roma,
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