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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29086/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 23 gennaio 2025 con la quale, in riforma della sentenza di primo grado e concesse le attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 34.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.

L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena.

In particolare, lamenta che, pur essendo state riconosciute le attenuanti generiche, i giudici di merito avevano fissato la pena base in anni 8, ossia in misura pari a quella determinata dal primo giudice, superiore al minimo edittale.

Lamenta inoltre vizio di motivazione riguardo alla mancata assoluzione.

2. Il ricorso è inammissibile.

I motivi attinenti alla responsabilità penale sono stati infatti rinunciati né può invocarsi l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen, che presuppone l'evidenza dell'innocenza.

Quanto alla dosimetria della pena, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie„ la sentenza impugnata sottolinea il rilevante contributo fornito dall'imputato alla operazione internazionale di narcotraffico; l'intensità del pregiudizio per la salute pubblica, trattandosi di importazione di 8,5 di cocaina con alto grado di purezza, l'intensità del dolo, desunta dalle molteplici attività poste in essere dall'imputato riguardo alla operazione suddetta.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna alla Cassa delle Ammende. c3 [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma il NilirrAlfr 2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 23 gennaio 2025 con la quale, in riforma della sentenza di primo grado e concesse le attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 34.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. In particolare, lamenta che, pur essendo state riconosciute le attenuanti generiche, i giudici di merito avevano fissato la pena base in anni 8, ossia in misura pari a quella determinata dal primo giudice, superiore al minimo edittale. Lamenta inoltre vizio di motivazione riguardo alla mancata assoluzione. 2. Il ricorso è inammissibile. I motivi attinenti alla responsabilità penale sono stati infatti rinunciati né può invocarsi l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen, che presuppone l'evidenza dell'innocenza. Quanto alla dosimetria della pena, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie„ la sentenza impugnata sottolinea il rilevante contributo fornito dall'imputato alla operazione internazionale di narcotraffico; l'intensità del pregiudizio per la salute pubblica, trattandosi di importazione di 8,5 di cocaina con alto grado di purezza, l'intensità del dolo, desunta dalle molteplici attività poste in essere dall'imputato riguardo alla operazione suddetta. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna alla Cassa delle Ammende. c3 [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma il NilirrAlfr 2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere este
Sentenza Cassazione n. 29086/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris