CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 settembre 2024
Cassazione n. 27950/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28382/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla Via di Ripetta n. 142; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, Sezione Staccata di [OSCURATO:PERSONA], n. 3288/7 / 20 1 6 , depositata in data 22 novembre2016. Cartella di pagamento– recupero credito di imposta – investimenti in aree svantaggiate – controllo automatizzato art. 36bis D.P.R. 600/1973 – comunicazione di irregolarità –necessità.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 7 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. LaCommissione tributaria regionale della Calabria, Sezione Staccata di [OSCURATO:PERSONA], rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accolto il ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento n. 09420060006036238000, emessa ai sensi degli artt. 36bis d.P.R. n. 600/1973 e 54bis d.P.R. n. 633/1972, per l’anno 2001. Entrambi i giudici di merito ritenevano necessariala preventiva comunicazione di irregolarità ex art. 36bis comma 3 d.P.R. 600/1973, nella specie pacificamente insussistente. 2. Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia dell’Entrate, affidato ad un unico motivo.R esiste con controricorso la contribuente, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. La contribuente ha depositato memoria in data 06/09/2024. Considerato che: 1. Il ricorso è ammissibile, subito superando la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente sotto due profili. Da un lato non vi è, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, la contestuale formulazione di diverse censure, l’una avente ad oggetto la violazione di legge, l’altra vizi di motivazione; invero, con il motivo l’Ufficio deduce unicamente la violazione di legge e l’erronea interpretazione della normativa de qua. Dall’altro, il motivo è specifico e determinato, contenendo l’indicazione delle norme violate e l’argomentazione logico-giuridica a sostegno del relativo assunto. 2. Con il primo (ed unico) strumento di impugnazione l’Ufficio lamenta «la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 bis DPR 633/72 e dell’art. 6, comma 5, L. 212/00, in relazione all’art. 360 n. 3 3 c.p.c.», in quanto la cartella di pagamento non doveva essere, nella specie, preceduta da alcun avviso di irregolarità. Precisamente, l’Ufficio deduce che il credito d’imposta già riportato come interamente compensato nella dichiarazione del 2002 (relativa all’annualità 2001), sarebbe stato indebitamente riportato anche nella dichiarazione per l’annualità successiva. In sostanza, il detto credito non poteva essere più riportato in compensazione, a prescindere dalla sua natura. Non si tratterebbe, quindi, di un credito (derivante dall’investimento in aree svantaggiate) oggetto di disconoscimento, come erroneamente ritenuto dalla CTR. Il motivo è fondato. 2.1. La CTR ha ritenuto dovuta la comunicazione di irregolarità in quanto assume che si verta in ipotesi di disconoscimento del credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate. A ben vedere, invece, la tesi dell’Ufficio è nel senso di ritenere il credito di imposta non riportabile nella dichiarazione in quanto già compensato (e tanto a prescindere dalla questione se il vizio dovesse rilevarsi in relazione al 2001 o al 2002), non già di ritenerlo disconosciuto. Corrobora l’attendibilità di tale linea difensiva anche il controricorso della contribuente, che riporta espressamente la contestazione dell’Agenzia in punto di indebita compensazione (pag. 2 del controricorso) e non sostiene la tesi della CTR (che si trattasse di disconoscimento dell’agevolazione). In definitiva, l’errore in cui è incorsa la CTR consiste nell’individuazione della fattispecie concreta in termini di disconoscimento del credito in luogo di compensazione dello stesso, e della conseguenza in tema di necessità della comunicazione di irregolarità. 3. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, Sezione Staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio (circa la necessità della preventiva comunicazione di irregolarità) sulla base della corretta individuazione del credito (indebita compensazione in luogo di disconoscimento dell’agevolazione) ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, Sezione Staccata di [OSCURATO:PERSONA], perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legit