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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 20688/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 12262-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 2022 MARAZZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 814 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - contrari corrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè dà: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - - controricorrente al ricorso successivo - nonché contro: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A- intimata; avverso la sentenza n. 936/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2020 R.G.N. 4313/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG 12262/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 10 marzo 2020, ha confermato la pronuncia di primo grado che, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento intimato in data 3 ottobre 2014 a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, ed ordinato a [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del compendio aziendale, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, condannando altresì la [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale.

2. La Corte di Appello ha respinto i reclami proposti distintamente da entrambe le società.

3. In estrema sintesi e per quanto qui ancora interessa, avuto riguardo al reclamo di C.A.I., la Corte territoriale ha ritenuto che: la controversia non esulava dall'ambito di applicazione del rito di impugnativa dei licenziamenti previsto dalla legge n. 92 del 2012; risultavano violati i criteri di scelta nella procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991, in considerazione del fatto che la posizione lavorativa della lavoratrice (analista fare distribution inc.) non era stata comparata con le posizioni (di addetti fare distrIbution) svolgenti mansioni sovrapponibili, così come / affermato dal Tribunale, modificando l'esito del procedimento di selezione e conducendo al licenziamento della lavoratrice istante, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria cd. attenuata; ha, poi, considerato che correttamente era stata quantificata l'indennità risarcitoria sulla base della retribuzione globale di fatto percepita dall'Ugolini.

4. Per quanto riguarda, invece, il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] S.A.I., la Corte ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva rilevando che gli effetti ripristinatori del rapporto nei confronti della cedente C.A.I., ricostituito ex tunc con l'impresa cedente, doveva trasferirsi all'impresa cessionaria [OSCURATO:PERSONA] S.A.I., "non essendo opponibile da parte di quest'ultima l'esclusione prevista dagli accordi sindacali conclusi nell'ambito della procedura di cessione di azienda per i lavoratori non facenti parte degli 1 iv RG 12262/2020 appositi elenchi", pur in presenza di uno stato di crisi aziendale.

In particolare, la Corte ha ritenuto di dover interpretare in senso conforme al diritto dell'Unione il comma 4 bis dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, così come successivamente modificato, nel senso che l'accordo sindacale ivi previsto non può prevedere limitazioni al diritto dei lavoratori di passare all'impresa cessionaria, ma semplicemente modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali.

5. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:SOCIETA], con 4 motivi, e [OSCURATO:SOCIETA] in a.s., con 6 motivi; ha resistito con controricorso la lavoratrice ad entrambi i ricorsi.

6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo del ricorso [OSCURATO:SOCIETA] si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 cpc e 118 co. 1 disp. att. cpc, per motivazione apparente in merito al motivo di reclamo di essa società relativo alla non comparabilità della Ugolini con le risorse aventi differente posizione di lavoro di "addetto fare distribution mc", con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co. 3,.1. n. 223 del 1991, con riferimento all'art. 18, commi 4 e 7, della legge n. 300 del 1970, in combinato disposto con gli articoli 414 e 416 c.p.c.

Si contesta la tutela reintegratoria disposta dai giudici del merito, sostenendo che incombeva sul lavoratore che invocava una violazione dei criteri di scelta l'onere di indicare il risultato vantaggioso conseguibile all'esito del corretto procedimento di selezione, precisando il nominativo delle persone che avrebbero dovuto essere licenziate, specificando in virtù di quale criterio falsamente applicato ciò sarebbe dovuto avvenire e provando che effettivamente, in applicazione di tali criteri, certamente non sarebbe stato licenziato.

4. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione logico- giuridica, non possono trovare accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte in Cass. n. 10414 del 2020 (nonché dalle RG 12262/2020 successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020), qui da intendersi richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e ai cui princìpi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene.

5. Preliminarmente va osservato (e tali argomentazioni valgono anche per il primo e terzo motivo formulati da [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. spa) che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).

6. Inoltre, la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la Corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883/2019).

7. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, in relazione a tutti i punti oggetto delle doglianze, ha specificato, richiamando altre pronunce della stessa Corte nonché la sentenza di primo grado, il nucleo essenziale della decisione, rendendo l'iter logico-giuridico seguito chiaro ed intellegibile, sebbene prospettato in modo sintetico, per cui i vizi denunciati non sussistono.

8. Ciò premesso, in punto di diritto, la gravata sentenza è conforme al principio affermato da questa Corte per cui, in tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in 3 As RG 12262/2020 modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta (eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico produttive e all'espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati (in termini: Cass. n. 10832 del 1997; conf.

Cass. n. 9856 del 2001, Cass. n. 7169 del 2003).

La comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (in termini Cass. n. 203 del 2015, che richiama in motivazione Cass. n. 13783 del 2006, n. 22824 del 2009, n. 22825 del 2009, n. 9711 del 2011; successiva conf. n. 19105 del 2017).

1. In punto di fatto, va osservato che la Corte ha rilevato, invece, che la esclusione della Ugolini dalla comparazione con altre posizioni della revenue managment, tra cui in particolare quella di addetta fare distribution, sia con le posizioni dell'area di provenienza "[OSCURATO:PERSONA]" era illegittima perché si trattava di settori di pari livello.

Da qui la non corretta applicazione del criterio di selezione sub a) dell'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. I giudici di seconde cure sono giunti a tale conclusione con un accertamento in fatto, adeguatamente motivato e, pertanto, non sindacabile in questa sede.

3. Non è esatto, quindi, sostenere che la Corte distrettuale abbia disatteso il contenuto dell'Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché lo stesso è stato RG 12262/2020 valutato ed è stato considerato non correttamente applicato per la Ugolini, né che sia stato violato l'art. 2697 cc, in tema di onere della prova, in quanto giustamente è stato precisato che, in caso di contestazione dei criteri di scelta, da parte del lavoratore, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare i criteri applicati e di provare la loro piena applicazione individuale (per tutte Cass. n. 12711/2000).

4. Quanto, poi, alla asserita mancata indicazione di un risultato utile, il motivo evoca la c.d. prova di resistenza, che riguarda il caso in cui il datore di lavoro abbia predisposto una graduatoria di lavoratori indicando posizioni comparabili, per cui la corretta applicazione del criterio controverso condurrebbe il lavoratore individuato come da licenziare ad essere collocato fuori dell'ambito numerico delle eccedenze.

Si tratta dell'ipotesi in cui l'individuazione del dipendente destinatario del provvedimento espulsivo costituisce l'esito di una comparazione con altri lavoratori (cfr. Cass. n. 24558 del 2016 nonché, negli stessi termini, Cass. n. 13803 del 2017).

5. La sentenza impugnata ha però precisato che, nel caso in esame, il lavoratore era stato licenziato senza una valida comparazione e, quindi, con un criterio di scelta non trasparente e verificabile per cui la doglianza non si confronta con le ragioni effettive poste a fondamento della decisione impugnata.

9. Con il terzo motivo [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 commi 47 e ss legge n. 92/2012, artt. 414 e 2697 cc nonché degli artt. 416 e 115 cpc, con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc.

Si sostiene che non possano essere computate nella retribuzione globale di fatto tutte le voci retributive poste in busta paga "rispetto alle quali non vi è prova della percezione costante e continuativa" e che la mancata contestazione avvenuta nei gradi di merito era dovuta alla circostanza che era stata prodotta una sola busta paga in relazione alla quale già i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare la occasionalità di alcune voci.

10. Il motivo non merita accoglimento.

11. La Corte territoriale ha precisato che l'ammontare della retribuzione mensile globale di fatto stabilito dal giudice della fase sommaria appariva RG 12262/2020 corretto in quanto basato sulla busta paga prodotta dalla ricorrente il cui importo non era stato oggetto di specifica contestazione da parte di CAI nella propria memoria di costituzione.

12. Orbene, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490/2019): ipotesi non ravvisabile nel caso in esame.

13. Con il quarto motivo la [OSCURATO:SOCIETA] si duole dell'omessa pronuncia sul motivo di reclamo, lettera d), di essa società, in violazione dell'art. 112 cpc, con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, riguardante la richiesta, avanzata in via subordinata, di restituzione delle somme corrisposte alla Ugolini in esecuzione dell'ordinanza della fase sommaria.

14. Il motivo è fondato.

15. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017).

16. Nella fattispecie, la Corte territoriale, sulla richiesta formulata in via subordinata di restituzione delle somme corrisposte alla Ugolini in esecuzione della ordinanza della fase sommaria, non si è pronunciata, neanche implicitamente.

17. Sussiste, quindi, il vizio denunciato in relazione ad una istanza presentata inequivocamente e in modo tale da rendere necessaria una pronuncia, correttamente localizzata ed indicata nei suoi esatti termini (Cass. n. 3845/2018).

18. Essendo necessari accertamenti di fatto, sulla effettiva pregressa corresponsione della somma, la causa, previa cassazione della gravata 6 Ai( RG 12262/2020 sentenza relativamente alla suddetta censura, la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà alle dovute verifiche.

19. Passando al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], con esso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 cpc e 118 co. 1 disp att. cpc, per genericità della motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, co. 2 n. 4 cpc, per motivazione "per relationem", in relazione all'applicazione dell'art. 47 co. 4 bis legge n. 428/1990 nonché degli Accordi collettivi, con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc.

20. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 4 bis,

I. n. 428/1990 nonché degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c., criticando diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito della disposizione innanzi richiamata.

Il motivo investe l'interpretazione e la portata applicativa dell'art. 47, comma 4-bis,

I. 29 dicembre 1990, n. 428, introdotto dall'art. 19-quater del dl. 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), conv. in I. 20 novembre 2009, n. 166, "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee 1'11 giugno 2009 nella causa C561/07", la quale aveva affermato che, con i commi 5 e 6 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, la "Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva" 2001/23/CE.

21. Le censure, da esaminare congiuntamente perché interferenti, sono infondate perché va condiviso il seguente principio di diritto: "In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 7 .«, RG 12262/2020 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario".

22. Invero, la Corte di Giustizia (sent. 11.6.2009, C-561/07), all'esito della procedura di infrazione, ha affermato che, mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, in caso di "crisi aziendale" a norma dell'art. 2, comma 5, lett. c), della L. n. 675 del 1977, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi si di essa incombenti in forza della Direttiva 2001/23/CE posto che lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell'occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un'impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d'organizzazione.

La Corte di giustizia ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, "la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi" (il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa) rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidative (rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata).

Per la prima categoria di imprese - alveo in cui è riconducibile la vicenda oggetto del presente giudizio, come è pacifico in giudizio e neppure controverso tra le parti - l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), così come richiamato dal paragrafo 3 della Direttiva 2001/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa", ma - secondo la Corte di Giustizia - "senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23".

23. In base alla statuizione della Corte di Giustizia UE va condotta la lettura delle modifiche apportate alla L. n. 428 del 1990, art. 47 dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, che, con l'art. 19-quater, ha 8 v RG 12262/2020 inserito, dopo il comma 4, il seguente comma 4-bis, proprio "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA]".

In particolare, il comma 4-bis appare destinato alle procedure non liquidative a differenza del comma 5 che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE alle regole generali previste negli artt. 3 e 4.

24. Dunque, l'unica lettura coerente dell'art. 47 risulta quella che si coordina con le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia: nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore; la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe; al contrario, nel comma 4-bis la regola è di ordine positivo ("trova applicazione"), per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un significato sostanzialmente equivalente - con sovrapposizione di effetti - rispetto al comma 5, se non contraddicendo la ratio sottesa alla diversità testuale delle previsioni.

Insomma, il comma 4-bis dell'art. 47 ammette solo modifiche, eventualmente anche in peius, all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria.

25. Da ultimo va notato che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155"; G.U. n. 38 del 14.2.2019, di prossima entrata in vigore) all'art. 368, comma 4, lett. b), ha disposto la sostituzione dei commi 4-bis e 5, ed ha così più esplicitamente inteso recepire - meglio conformando il futuro dettato normativo - l'unica lettura del comma 4-bis che questa Corte 9 ,4 RG 12262/2020 ritiene già percorribile in via ermeneutica anche per il passato, quale unica "interpretazione conforme" al diritto dell'Unione.

26. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha adottato una soluzione in linea con l'interpretazione qui accolta, adeguatamente motivata e, quindi, resta immune dalle censure che le sono state mosse.

27. Con il terzo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 cpc e 118 co. 1 disp att. cpc per genericità della motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc per motivazione "per relationem", in relazione all'applicazione dell'art. 1 co. 47 legge n. 92/2012, con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc.

Si sostiene che la Corte di appello si è limitata, in riferimento all'applicazione del cd.

"[OSCURATO:PERSONA]" a richiamare meramente un precedente della stessa Corte di appello in modo laconico e senza evidenziare un proprio autonomo convincimento.

28. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 47,

I. n. 92/2012, per avere i giudici d'appello ritenuto applicabile il rito cd.

"Fornero" anche ad una controversia in cui occorreva accertare anche la continuità del rapporto di lavoro con una cessionaria d'azienda.

29. I motivi, anche essi da scrutinare congiuntamente perché interferenti, non possono trovare accoglimento atteso che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza o del procedimento, a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, "l'inesattezza del rito non determina di per sè la nullità della sentenza" (Cass. n. 12094 del 2016).

La violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass.

SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass.n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015) e parte ricorrente non specifica 10 Ai RG 12262/2020 il pregiudizio processuale conseguito dall'adozione del rito ordinario rispetto a quello dettato dalla legge n. 92 del 2012.

30. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32

I. n. 183 del 2010, 2112 c.c. e 6

I. n. 604 del 1966, per avere la Corte territoriale respinto l'eccezione di decadenza formulata dalla società a mente di dette disposizioni.

Si eccepisce che la lettera di licenziamento della Ugolini era "datata 3.11.2014" per cui i 60 giorni per l'impugnativa sarebbero scaduti il 3.1.2015, mentre l'impugnativa sarebbe stata inoltrata ad [OSCURATO:PERSONA] solo il 29 gennaio 2015.

31. Il motivo non merita accoglimento.

32. Questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità (cfr. Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 13648 del 2019).

A fortiori non risulta applicabile la L. n. 183 del 2010, art. art. 32, comma 4, lett. d), la quale comunque postula l'invocazione della illegittimità o invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente (Cass. n. 28750 del 2019; v. pure Cass. n. 13179 del 2017; conf.

Cass. n. 4883 del 2020).

33. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 52 R.D. n. 267 del 1942, in combinato disposto con gli artt. 409 e 433 c.p.c., per avere la Corte territoriale confermato le pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro anche nei confronti, di fatto, di [OSCURATO:PERSONA] S.A.I. nonostante fosse "pacifico" che la stessa era sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, per cui tali domande di risarcimento economico erano da ritenere "improcedibili". 11 iii RG 12262/2020

34. Esso non è fondato.

35. In via preliminare, deve essere esclusa la dedotta inammissibilità per novità della questione, posto che essa riguarda l'improcedibilità di una domanda di condanna al pagamento di un credito (nel caso di specie: risarcitorio) nei confronti di una procedura concorsuale, quale l'amministrazione straordinaria, che regolamenta (pur nella sua modulazione specifica per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, tra le quali le imprese del [OSCURATO:PERSONA]), l'accertamento del passivo con il richiamo puntuale (art. 53 dig. 270/1999) delle disposizioni regolanti lo stesso accertamento nel fallimento (artt. 93 SS.

I. fall.), comportante la devoluzione cognitoria della domanda in via esclusiva al giudice delegato del fallimento (o comunque della procedura concorsuale); sicché, essa è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno (laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento) e del giudicato implicito (se l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda), in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156; Cass. 22 maggio 2020, n. 9461).

36. Ciò premesso, nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di RG 12262/2020 credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512); salva l'ipotesi dell'accertamento (e di esso solo) dell'entità dell'indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare, per il riflesso del "radicale mutamento del regime selettivo e di commisurazione delle tutele ... anche sulla ripartizione cognitoria qui in esame" (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5188; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2964).

37. Nel caso in esame, la Corte territoriale si è attenuta ai superiori principi di diritto, limitandosi a confermare la pronuncia di primo grado di mero accertamento, senza accedere a quella di condanna richiesta dal lavoratore, nella competenza cognitoria del giudice concorsuale.

38. Alla stregua di quanto sopra esposto, il ricorso presentato da [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza, mentre va accolto il quarto motivo del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] spa, rigettati gli altri.

39. La gravata sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio relativamente alle suddette parti.

40. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo, limitatamente alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]- spa in amministrazione straordinaria e condanna la società al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in RG 12262/2020 favore dei Difensori della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 12262-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 2022 MARAZZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 814 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - contrari corrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè dà: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - - controricorrente al ricorso successivo - nonché contro: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A- intimata; avverso la sentenza n. 936/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2020 R.G.N. 4313/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 12262/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 10 marzo 2020, ha confermato la pronuncia di primo grado che, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento intimato in data 3 ottobre 2014 a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, ed ordinato a [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del compendio aziendale, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, condannando altresì la [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale. 2. La Corte di Appello ha respinto i reclami proposti distintamente da entrambe le società. 3. In estrema sintesi e per quanto qui ancora interessa, avuto riguardo al reclamo di C.A.I., la Corte territoriale ha ritenuto che: la controversia non esulava dall'ambito di applicazione del rito di impugnativa dei licenziamenti previsto dalla legge n. 92 del 2012; risultavano violati i criteri di scelta nella procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991, in considerazione del fatto che la posizione lavorativa della lavoratrice (analista fare distribution inc.) non era stata comparata con le posizioni (di addetti fare distrIbution) svolgenti mansioni sovrapponibili, così come / affermato dal Tribunale, modificando l'esito del procedimento di selezione e conducendo al licenziamento della lavoratrice istante, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria cd. attenuata; ha, poi, considerato che correttamente era stata quantificata l'indennità risarcitoria sulla base della retribuzione globale di fatto percepita dall'Ugolini. 4. Per quanto riguarda, invece, il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] S.A.I., la Corte ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva rilevando che gli effetti ripristinatori del rapporto nei confronti della cedente C.A.I., ricostituito ex tunc con l'impresa cedente, doveva trasferirsi all'impresa cessionaria [OSCURATO:PERSONA] S.A.I., "non essendo opponibile da parte di quest'ultima l'esclusione prevista dagli accordi sindacali conclusi nell'ambito della procedura di cessione di azienda per i lavoratori non facenti parte degli 1 iv RG 12262/2020 appositi elenchi", pur in presenza di uno stato di crisi aziendale. In particolare, la Corte ha ritenuto di dover interpretare in senso conforme al diritto dell'Unione il comma 4 bis dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, così come successivamente modificato, nel senso che l'accordo sindacale ivi previsto non può prevedere limitazioni al diritto dei lavoratori di passare all'impresa cessionaria, ma semplicemente modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali. 5. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:SOCIETA], con 4 motivi, e [OSCURATO:SOCIETA] in a.s., con 6 motivi; ha resistito con controricorso la lavoratrice ad entrambi i ricorsi. 6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo del ricorso [OSCURATO:SOCIETA] si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 cpc e 118 co. 1 disp. att. cpc, per motivazione apparente in merito al motivo di reclamo di essa società relativo alla non comparabilità della Ugolini con le risorse aventi differente posizione di lavoro di "addetto fare distribution mc", con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc. 3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co. 3,.1. n. 223 del 1991, con riferimento all'art. 18, commi 4 e 7, della legge n. 300 del 1970, in combinato disposto con gli articoli 414 e 416 c.p.c. Si contesta la tutela reintegratoria disposta dai giudici del merito, sostenendo che incombeva sul lavoratore che invocava una violazione dei criteri di scelta l'onere di indicare il risultato vantaggioso conseguibile all'esito del corretto procedimento di selezione, precisando il nominativo delle persone che avrebbero dovuto essere licenziate, specificando in virtù di quale criterio falsamente applicato ciò sarebbe dovuto avvenire e provando che effettivamente, in applicazione di tali criteri, certamente non sarebbe stato licenziato. 4. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione logico- giuridica, non possono trovare accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte in Cass. n. 10414 del 2020 (nonché dalle RG 12262/2020 successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020), qui da intendersi richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e ai cui princìpi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene. 5. Preliminarmente va osservato (e tali argomentazioni valgono anche per il primo e terzo motivo formulati da [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. spa) che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020). 6. Inoltre, la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la Corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883/2019). 7. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, in relazione a tutti i punti oggetto delle doglianze, ha specificato, richiamando altre pronunce della stessa Corte nonché la sentenza di primo grado, il nucleo essenziale della decisione, rendendo l'iter logico-giuridico seguito chiaro ed intellegibile, sebbene prospettato in modo sintetico, per cui i vizi denunciati non sussistono. 8. Ciò premesso, in punto di diritto, la gravata sentenza è conforme al principio affermato da questa Corte per cui, in tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in 3 As RG 12262/2020 modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta (eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico produttive e all'espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati (in termini: Cass. n. 10832 del 1997; conf. Cass. n. 9856 del 2001, Cass. n. 7169 del 2003). La comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (in termini Cass. n. 203 del 2015, che richiama in motivazione Cass. n. 13783 del 2006, n. 22824 del 2009, n. 22825 del 2009, n. 9711 del 2011; successiva conf. n. 19105 del 2017). 1. In punto di fatto, va osservato che la Corte ha rilevato, invece, che la esclusione della Ugolini dalla comparazione con altre posizioni della revenue managment, tra cui in particolare quella di addetta fare distribution, sia con le posizioni dell'area di provenienza "[OSCURATO:PERSONA]" era illegittima perché si trattava di settori di pari livello. Da qui la non corretta applicazione del criterio di selezione sub a) dell'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. I giudici di seconde cure sono giunti a tale conclusione con un accertamento in fatto, adeguatamente motivato e, pertanto, non sindacabile in questa sede. 3. Non è esatto, quindi, sostenere che la Corte distrettuale abbia disatteso il contenuto dell'Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché lo stesso è stato RG 12262/2020 valutato ed è stato considerato non correttamente applicato per la Ugolini, né che sia stato violato l'art. 2697 cc, in tema di onere della prova, in quanto giustamente è stato precisato che, in caso di contestazione dei criteri di scelta, da parte del lavoratore, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare i criteri applicati e di provare la loro piena applicazione individuale (per tutte Cass. n. 12711/2000). 4. Quanto, poi, alla asserita mancata indicazione di un risultato utile, il motivo evoca la c.d. prova di resistenza, che riguarda il caso in cui il datore di lavoro abbia predisposto una graduatoria di lavoratori indicando posizioni comparabili, per cui la corretta applicazione del criterio controverso condurrebbe il lavoratore individuato come da licenziare ad essere collocato fuori dell'ambito numerico delle eccedenze. Si tratta dell'ipotesi in cui l'individuazione del dipendente destinatario del provvedimento espulsivo costituisce l'esito di una comparazione con altri lavoratori (cfr. Cass. n. 24558 del 2016 nonché, negli stessi termini, Cass. n. 13803 del 2017). 5. La sentenza impugnata ha però precisato che, nel caso in esame, il lavoratore era stato licenziato senza una valida comparazione e, quindi, con un criterio di scelta non trasparente e verificabile per cui la doglianza non si confronta con le ragioni effettive poste a fondamento della decisione impugnata. 9. Con il terzo motivo [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 commi 47 e ss legge n. 92/2012, artt. 414 e 2697 cc nonché degli artt. 416 e 115 cpc, con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Si sostiene che non possano essere computate nella retribuzione globale di fatto tutte le voci retributive poste in busta paga "rispetto alle quali non vi è prova della percezione costante e continuativa" e che la mancata contestazione avvenuta nei gradi di merito era dovuta alla circostanza che era stata prodotta una sola busta paga in relazione alla quale già i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare la occasionalità di alcune voci. 10. Il motivo non merita accoglimento. 11. La Corte territoriale ha precisato che l'ammontare della retribuzione mensile globale di fatto stabilito dal giudice della fase sommaria appariva RG 12262/2020 corretto in quanto basato sulla busta paga prodotta dalla ricorrente il cui importo non era stato oggetto di specifica contestazione da parte di CAI nella propria memoria di costituzione. 12. Orbene, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490/2019): ipotesi non ravvisabile nel caso in esame. 13. Con il quarto motivo la [OSCURATO:SOCIETA] si duole dell'omessa pronuncia sul motivo di reclamo, lettera d), di essa società, in violazione dell'art. 112 cpc, con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, riguardante la richiesta, avanzata in via subordinata, di restituzione delle somme corrisposte alla Ugolini in esecuzione dell'ordinanza della fase sommaria. 14. Il motivo è fondato. 15. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017). 16. Nella fattispecie, la Corte territoriale, sulla richiesta formulata in via subordinata di restituzione delle somme corrisposte alla Ugolini in esecuzione della ordinanza della fase sommaria, non si è pronunciata, neanche implicitamente. 17. Sussiste, quindi, il vizio denunciato in relazione ad una istanza presentata inequivocamente e in modo tale da rendere necessaria una pronuncia, correttamente localizzata ed indicata nei suoi esatti termini (Cass. n. 3845/2018). 18. Essendo necessari accertamenti di fatto, sulla effettiva pregressa corresponsione della somma, la causa, previa cassazione della gravata 6 Ai( RG 12262/2020 sentenza relativamente alla suddetta censura, la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà alle dovute verifiche. 19. Passando al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], con esso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 cpc e 118 co. 1 disp att. cpc, per genericità della motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, co. 2 n. 4 cpc, per motivazione "per relationem", in relazione all'applicazione dell'art. 47 co. 4 bis legge n. 428/1990 nonché degli Accordi collettivi, con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc. 20. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 4 bis, I. n. 428/1990 nonché degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c., criticando diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito della disposizione innanzi richiamata. Il motivo investe l'interpretazione e la portata applicativa dell'art. 47, comma 4-bis, I. 29 dicembre 1990, n. 428, introdotto dall'art. 19-quater del dl. 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), conv. in I. 20 novembre 2009, n. 166, "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee 1'11 giugno 2009 nella causa C561/07", la quale aveva affermato che, con i commi 5 e 6 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, la "Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva" 2001/23/CE. 21. Le censure, da esaminare congiuntamente perché interferenti, sono infondate perché va condiviso il seguente principio di diritto: "In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 7 .«, RG 12262/2020 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario". 22. Invero, la Corte di Giustizia (sent. 11.6.2009, C-561/07), all'esito della procedura di infrazione, ha affermato che, mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, in caso di "crisi aziendale" a norma dell'art. 2, comma 5, lett. c), della L. n. 675 del 1977, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi si di essa incombenti in forza della Direttiva 2001/23/CE posto che lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell'occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un'impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d'organizzazione. La Corte di giustizia ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, "la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi" (il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa) rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidative (rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata). Per la prima categoria di imprese - alveo in cui è riconducibile la vicenda oggetto del presente giudizio, come è pacifico in giudizio e neppure controverso tra le parti - l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), così come richiamato dal paragrafo 3 della Direttiva 2001/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa", ma - secondo la Corte di Giustizia - "senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23". 23. In base alla statuizione della Corte di Giustizia UE va condotta la lettura delle modifiche apportate alla L. n. 428 del 1990, art. 47 dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, che, con l'art. 19-quater, ha 8 v RG 12262/2020 inserito, dopo il comma 4, il seguente comma 4-bis, proprio "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA]". In particolare, il comma 4-bis appare destinato alle procedure non liquidative a differenza del comma 5 che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE alle regole generali previste negli artt. 3 e 4. 24. Dunque, l'unica lettura coerente dell'art. 47 risulta quella che si coordina con le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia: nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore; la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe; al contrario, nel comma 4-bis la regola è di ordine positivo ("trova applicazione"), per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un significato sostanzialmente equivalente - con sovrapposizione di effetti - rispetto al comma 5, se non contraddicendo la ratio sottesa alla diversità testuale delle previsioni. Insomma, il comma 4-bis dell'art. 47 ammette solo modifiche, eventualmente anche in peius, all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria. 25. Da ultimo va notato che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155"; G.U. n. 38 del 14.2.2019, di prossima entrata in vigore) all'art. 368, comma 4, lett. b), ha disposto la sostituzione dei commi 4-bis e 5, ed ha così più esplicitamente inteso recepire - meglio conformando il futuro dettato normativo - l'unica lettura del comma 4-bis che questa Corte 9 ,4 RG 12262/2020 ritiene già percorribile in via ermeneutica anche per il passato, quale unica "interpretazione conforme" al diritto dell'Unione. 26. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha adottato una soluzione in linea con l'interpretazione qui accolta, adeguatamente motivata e, quindi, resta immune dalle censure che le sono state mosse. 27. Con il terzo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 cpc e 118 co. 1 disp att. cpc per genericità della motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc per motivazione "per relationem", in relazione all'applicazione dell'art. 1 co. 47 legge n. 92/2012, con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc. Si sostiene che la Corte di appello si è limitata, in riferimento all'applicazione del cd. "[OSCURATO:PERSONA]" a richiamare meramente un precedente della stessa Corte di appello in modo laconico e senza evidenziare un proprio autonomo convincimento. 28. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 47, I. n. 92/2012, per avere i giudici d'appello ritenuto applicabile il rito cd. "Fornero" anche ad una controversia in cui occorreva accertare anche la continuità del rapporto di lavoro con una cessionaria d'azienda. 29. I motivi, anche essi da scrutinare congiuntamente perché interferenti, non possono trovare accoglimento atteso che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza o del procedimento, a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, "l'inesattezza del rito non determina di per sè la nullità della sentenza" (Cass. n. 12094 del 2016). La violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass.n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015) e parte ricorrente non specifica 10 Ai RG 12262/2020 il pregiudizio processuale conseguito dall'adozione del rito ordinario rispetto a quello dettato dalla legge n. 92 del 2012. 30. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 I. n. 183 del 2010, 2112 c.c. e 6 I. n. 604 del 1966, per avere la Corte territoriale respinto l'eccezione di decadenza formulata dalla società a mente di dette disposizioni. Si eccepisce che la lettera di licenziamento della Ugolini era "datata 3.11.2014" per cui i 60 giorni per l'impugnativa sarebbero scaduti il 3.1.2015, mentre l'impugnativa sarebbe stata inoltrata ad [OSCURATO:PERSONA] solo il 29 gennaio 2015. 31. Il motivo non merita accoglimento. 32. Questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità (cfr. Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 13648 del 2019). A fortiori non risulta applicabile la L. n. 183 del 2010, art. art. 32, comma 4, lett. d), la quale comunque postula l'invocazione della illegittimità o invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente (Cass. n. 28750 del 2019; v. pure Cass. n. 13179 del 2017; conf. Cass. n. 4883 del 2020). 33. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 52 R.D. n. 267 del 1942, in combinato disposto con gli artt. 409 e 433 c.p.c., per avere la Corte territoriale confermato le pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro anche nei confronti, di fatto, di [OSCURATO:PERSONA] S.A.I. nonostante fosse "pacifico" che la stessa era sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, per cui tali domande di risarcimento economico erano da ritenere "improcedibili". 11 iii RG 12262/2020 34. Esso non è fondato. 35. In via preliminare, deve essere esclusa la dedotta inammissibilità per novità della questione, posto che essa riguarda l'improcedibilità di una domanda di condanna al pagamento di un credito (nel caso di specie: risarcitorio) nei confronti di una procedura concorsuale, quale l'amministrazione straordinaria, che regolamenta (pur nella sua modulazione specifica per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, tra le quali le imprese del [OSCURATO:PERSONA]), l'accertamento del passivo con il richiamo puntuale (art. 53 dig. 270/1999) delle disposizioni regolanti lo stesso accertamento nel fallimento (artt. 93 SS. I. fall.), comportante la devoluzione cognitoria della domanda in via esclusiva al giudice delegato del fallimento (o comunque della procedura concorsuale); sicché, essa è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno (laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento) e del giudicato implicito (se l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda), in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156; Cass. 22 maggio 2020, n. 9461). 36. Ciò premesso, nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di RG 12262/2020 credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512); salva l'ipotesi dell'accertamento (e di esso solo) dell'entità dell'indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare, per il riflesso del "radicale mutamento del regime selettivo e di commisurazione delle tutele ... anche sulla ripartizione cognitoria qui in esame" (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5188; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2964). 37. Nel caso in esame, la Corte territoriale si è attenuta ai superiori principi di diritto, limitandosi a confermare la pronuncia di primo grado di mero accertamento, senza accedere a quella di condanna richiesta dal lavoratore, nella competenza cognitoria del giudice concorsuale. 38. Alla stregua di quanto sopra esposto, il ricorso presentato da [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza, mentre va accolto il quarto motivo del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] spa, rigettati gli altri. 39. La gravata sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio relativamente alle suddette parti. 40. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo, limitatamente alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]- spa in amministrazione straordinaria e condanna la società al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in RG 12262/2020 favore dei Difensori della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif
Sentenza Cassazione n. 20688/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris