CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 02104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22952/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (RNZMRZ66R1OL219C) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6 C/0 AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 4483/2020 depositata il 06/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la società indicata in epigrafe impugnò, innanzi alla C.T.P. di Napoli, l'invito al pagamento per la T.A.R.I. relativo all'anno di imposta 2017, rilevando che nella zona dell'interporto campano i rifiuti non venivano raccolti dal Comune di Noia ma da società private; che l'adita C.T.P. rigettò il ricorso; che la contribuente propose appello innanzi alla C.T.R. di Napoli la quale, con sentenza n. 4483/2020 accolse il gravame, riducendo il tributo del 20% dell'importo totale ed osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - che: a) il mancato svolgimento del servizio di raccolta all'interno dell'interporto, pur provato dalla parte contribuente, non giustifica l'esenzione, ma solo la riduzione del 20% dell'importo totale; che il dispositivo di detta decisione veniva, su istanza di parte corretto dalla Regionale, precisando che la tariffa doveva intendersi ridotta sino al 20% ; avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivdi. Si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la società DEwin. Considerato che 2. Con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 287 c.p.c. in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; per avere il decidente disposto la correzione materiale della sentenza impugnata - esperibile solo nelle ipotesi di mancata corrispondenza tra ideazione del giudice e materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento - in un caso in cui, invece, non sussisteva coerenza tra motivazione e dispositivo, avendo affermato che la ricorrente aveva certamente diritto ad una riduzione quanto meno sino al 20% e nel dispositivo stabiliva una riduzione del 20% del tributo oggetto di contestazione. 3. Con la seconda doglianza si lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; per avere il giudicante con motivazione apparente applicato il comma 657 dell'art. 1 I. 147/13, ha determinato la percentuale di riduzione del tributo nella misura dell'80% ( fissando il tributo a carico dell'impresa nella misura del 20% di quello dovuto), senza indicare - alla luce dei criteri stabiliti dalla norma - le ragioni di siffatta quantificazione della percentuale di riduzione. 4. La prima censura è destituita di fondamento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass.30/8/2004, n.17392, Cass. S.U. 5/3/2009, n.5287, Cass. 15/5/2009 n.11333, Cass. 31/5/2011 n.12035), invero, il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell'errore o dell'omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione. L'errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l'errore stesso. Deve, tuttavia, ritenersi che, nello specifico, i presupposti per l'applicabilità del rimedio approntato dalle summenzionate disposizioni del codice di rito sussistono. L'oggetto della correzione disposta dalla Corte di merito consiste nell'emendare un errore materiale evincibile dal testo dalla sentenza; nell'ultima pagina della motivazione ( dopo aver citato il comma 657 dell'art. 1, L. 147/13), i giudici di appello hanno stabilito il diritto ad una riduzione quanto meno sino al 20%, poi affermando in dispositivo una riduzione del 20% del tributo.Al riguardo occorre chiarire che in materia di riduzioni TARI rilevano i commi 656 e 657 dell'art. 1 della legge citata, che costituiscono una migliore specificazione delle riduzioni di tariffa già previste per la TARSU dall'art. 59, commi sesto e quarto, d.lgs. n. 507 del 1993. Ai sensi del citato comma 656: "La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente." Ai sensi del successivo comma 657: "Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita." Questa Corte ha avuto modo di evidenziare che si tratta di riduzioni cd. tecniche, destinate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge. In altri termini, si tratta di una previsione normativa precisa ed incondizionata, sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, la quale consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale, come si evince del resto dall'utilizzo dell'espressione "la TARI è dovuta". Ebbene, nonostante il richiamo al comma 657, la Regionale ha chiarito che la riduzione sino al 20% era dovuta in base alla circostanza che il Comune avesse istituito la raccolta solo lungo le strade di collegamento alla zona dell'Interporto, mentre questa insiste su area privata che si estende per tre milioni di mq, con oltre 24 Km di strade e viadotti su cui insistono insediamenti commerciali, area riconducibile alla nozione di "zona" di cui al comma 657, avente una significativa estensione nei termini precedentemente specificati, con la conseguenza che le modalità di espletamento del servizio determina di fatto l'impossibilità per le aziende che operano all'interno di fruire del servizio di raccolta sino alla prossimità delle strutture con la conseguente necessità di sopperire a tale carenza mediante il ricorso ad un servizio sostitutivo privato. Al terzultimo capoverso dell'ultima pagina della sentenza, i giudici di appello davano atto del mancato svolgimento del servizio di raccolta, il che dava diritto ad una riduzione quanto meno sino al 20%. Con la conseguenza che la ratio decidendi della sentenza risulta ben evidente e l'errore contenuto nel dispositivo emendabile ex art. 287 c.p.c. 5. Anche il secondo motivo è infondato. Deve essere pertanto escluso il dedotto vizio di apparente motivazione. Nella riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5), sussiste il vizio di motivazione qualora la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una "mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", una "motivazione apparente", un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", a nulla rilevando il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. n. 21257 del 2014; n. 26538 del 2017; Cass. n. . 9105 del 2017; Cass. n. 16247/2018). In continuità con tale orientamento, e con riferimento anche alla logicità della motivazione, è stato ribadito che « La motivazione de/provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.» (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020). I limiti di ammissibilità del contenuto effettivo della censura di anomalia motivazionale che equivalga all'inesistenza della motivazione sono stati recentemente riaffermati, chiarendo che « È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.» (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 34476 del 27/12/2019). Tanto premesso, nel caso di specie la CTR ha reso una motivazione non meramente apparente, in quanto le relative argomentazioni, condivisibili o meno che siano, nelle quali si sostanzia consentono di ripercorrere e controllare, in fatto ed in diritto, il ragionamento decisorio all'esito del quale lo stesso giudice ha determinato la misura della tassa dovuta, alla luce non solo della normativa applicabile e del consolidato orientamento di legittimità, ma analizzando in concreto gli elementi determinanti ai fini della quantificazione. Ha chiarito che per quanto concerne la riduzione tariffaria di cui al citato comma 657, essa spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione; che per zona non può che intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un'area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale. [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato le motivazioni delle decisioni di legittimità, esponendo che il legislatore, nella sua insindacabile, e nella specie ragionevole, discrezionalità, ha ritenuto che nelle aree del territorio comunale ove, a prescindere dalle ragioni, il servizio di raccolta non venga effettuato il tributo possa essere preteso nella misura massima del 40% della tariffa ordinaria. Ha riportato il contenuto dell'art. 1 cit., il quale prevede poi che la percentuale di riduzione venga rapportata alla distanza dal punto di raccolta più vicino, presupponendo quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, e adeguando la riduzione al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici. Il giudice di merito ha dunque graduato la percentuale di riduzione applicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l'ubicazione dei locali e l'estensione delle aree oggetto di tassazione all'interno della zona e la loro distanza dal più vicino punto di raccolta, nonché il costo sopportato dalla contribuente per provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti( v.Cass. 23.2.2022 n. 5940, 23.2.2022 n. 5939, 3.2.2022 n. 3355, 11.11.2021 n. 33541, in data 19.10.2021 n. 28945, in data 20.8.2021 nn. 23173 e 23174 e della 6a sez. in data 3.6.2021 n. 15323). In particolare, i giudici territoriali hanno evidenziato che, nella fattispecie in esame, risultava accertato che il Comune di Noia avesse istituito ed espletato regolarmente il servizio di raccolta solo lungo le strade di collegamento alla zona dell'Interporto di Noia, con esclusione dell'area privata dell'Interporto, dove per lo smaltimento dei rifiuti, la società provvedeva tramite ditta privata ed ha accertato che l'Interporto di Noia insiste su di una area privata, con libero accesso, di vastissime dimensioni, pari a circa 3 milioni di mq. con all'interno oltre 24 km di strade e viadotti, adibita ad insediamenti commerciali, riconducibile senza necessità di ulteriore verifica al concetto di "zona" di cui al citato comma 657, sicché la modalità di espletamento del servizio determina l'impossibilità per le aziende che operano all'interno dell'area interportuale di fruire di un servizio di raccolta sino alla prossimità delle strutture, con la conseguente necessità di sopperire a tale carenza mediante il ricorso ad un servizio sostitutivo privato. Quindi, nel determinare la percentuale di riduzione, ha adottato i parametri di misura della qualità del servizio, rappresentati, tra l'altro, dalla distanza della postazione di raccolta in cui si vanno a conferire i rifiuti, sovente elemento di conflitto fra utente e gestore del servizio, dalla estensione dell'area e dai costi di smaltimento dei rifiuti in proprio. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Sussistono i presupposti, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, per la compensazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese di lite. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previ