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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16453/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 337 e 617-bis cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e due mesi di reclusione, preso atto della rinunzia ai motivi inerenti alla responsabilità.

Rilevato che l'unica censura dedotta con il ricorso si rivela improponibile in quanto contenente non consentite censure al trattamento sanzionatorio, di cui si lamenta unicamente la pretesa incongruità della misura della pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Aiv,arA.49 Roma, 31 gensialo12o23 [OSCURATO:PERSONA] tensore Ojtandò i sni D E [OSCURATO:PERSONA] C As.\.C.; 1 O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 337 e 617-bis cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e due mesi di reclusione, preso atto della rinunzia ai motivi inerenti alla responsabilità. Rilevato che l'unica censura dedotta con il ricorso si rivela improponibile in quanto contenente non consentite censure al trattamento sanzionatorio, di cui si lamenta unicamente la pretesa incongruità della misura della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Aiv,arA.49 Roma, 31 gensialo12o23 [OSCURATO:PERSONA] tensore Ojtandò i sni D E [OSCURATO:PERSONA] C As.\.C.; 1 O
Sentenza Cassazione n. 16453/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris