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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29638/2026

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il 22/09/1997 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 3 marzo 2025, con la quale la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del 20 novembre 2023, con la quale il Tribunale di Bari lo aveva dichiarato responsabile del reato, di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto, a fini di cessione a terzi, marijuana e cocaina; che, con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando come la Corte d'appello abbia ritenuto erroneamente sussistente il fatto valorizzando il peso, la suddivisione in dosi, la varietà delle sostanze, contro i principi stabiliti dalle Sezioni Unite, secondo cui la qualità e la suddivisione in dosi non costituiscono da sole prova della destinazione a terzi, potendo essere compatibili con l'uso personale; che nel caso di specie avrebbe dovuto ravvisarsi tale uso, essendo le sostanze detenute dal ricorrente in vista di un consumo di gruppo, come sarebbe stato provato da una corretta interpretazione della perizia tossicologica, rispetto alla quale la Corte ha respinto le contestazioni difensive, affermando che il loro approfondimento avrebbe richiesto attività incompatibili con il rito abbreviato; che tali attività sarebbero risultate necessarie, in quanto avrebbero consentito di riscontrare che dalla marijuana, rinvenuta presso l'abitazione del ricorrente, non è ricavabile nemmeno una dose, mentre con la cocaina sequestrata se ne potevano ricavare solo 12; che, con una seconda censura, la difesa denuncia la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., che la Corte d'appello avrebbe omesso di applicare facendo leva sulla varietà delle droghe, sulla prontezza per lo smercio e sull'offensiva della condotta, senza tuttavia considerare che il principio attivo, come emergerebbe dai menzionati risultati corretti, sarebbe modesto e che nessun comportamento recidivante o professionale sarebbe emerso, tenuto conto dello stato di incensuratezza del ricorrente; che, inoltre, la Corte avrebbe omesso di applicare le circostanze attenuanti generiche, senza tenere conto di tale stato e del comportamento processuale tenuto.

Considerato che il primo e il secondo motivo non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica, nonché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; che il giudice del merito ha correttamente ritenuto provato il fatto basandosi sul dato ponderale complessivo delle sostanze, sulla varietà tipologica, e sulle 2modalità di confezionamento, richiamando i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di responsabilità per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, non è necessaria né la contestuale attività di spaccio, né l'individuazione di potenziali acquirenti, potendosi tale finalità presumere dalla quantità, qualità e composizione della sostanza stupefacente detenuta (ex plurimis, Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Rv. 260991); che la quantità di sostanza sequestrata appariva incompatibile con l'ipotesi della precostituzione di una scorta di stupefacenti per futuri consumi; che veniva disattesa dal giudice del merito la tesi difensiva con la quale si adombravano errori di calcolo commessi nel corpo della perizia, visto che la difesa non aveva mai prodotto alcuna evidenza scientifica a sostegno della propria tesi, avendo al contrario operato alla scelta del rito abbreviato, incompatibile con approfondimenti istruttori sul punto; che, inoltre, il secondo motivo non risulta consentito in sede di legittimità, anche perché inerente al trattamento punitivo, il quale è sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che, il giudice ha ritenuto inapplicabile l'art. 131-bis, tenuto conto del peso delle sostanze, della qualità delle stesse nonché delle modalità dell'azione; che, inoltre, non risultavano presenti circostanze di segno positivo - solo geneticamente prospettate con il ricorso per cassazione - così che non era illogico argomentare in ordine all'assenza dei presupposti per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

P.Q.M3 As,Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 4rkjek-JC ,„”-7-3 TATA ei7k -C," Eller? - 1A 5 - AGO 2026 i

11. [OSCURATO:PERSONA] \ ?,-"r) Grir TTY7 .e')/ i‘ gibto ' 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 22/09/1997 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 3 marzo 2025, con la quale la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del 20 novembre 2023, con la quale il Tribunale di Bari lo aveva dichiarato responsabile del reato, di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto, a fini di cessione a terzi, marijuana e cocaina; che, con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando come la Corte d'appello abbia ritenuto erroneamente sussistente il fatto valorizzando il peso, la suddivisione in dosi, la varietà delle sostanze, contro i principi stabiliti dalle Sezioni Unite, secondo cui la qualità e la suddivisione in dosi non costituiscono da sole prova della destinazione a terzi, potendo essere compatibili con l'uso personale; che nel caso di specie avrebbe dovuto ravvisarsi tale uso, essendo le sostanze detenute dal ricorrente in vista di un consumo di gruppo, come sarebbe stato provato da una corretta interpretazione della perizia tossicologica, rispetto alla quale la Corte ha respinto le contestazioni difensive, affermando che il loro approfondimento avrebbe richiesto attività incompatibili con il rito abbreviato; che tali attività sarebbero risultate necessarie, in quanto avrebbero consentito di riscontrare che dalla marijuana, rinvenuta presso l'abitazione del ricorrente, non è ricavabile nemmeno una dose, mentre con la cocaina sequestrata se ne potevano ricavare solo 12; che, con una seconda censura, la difesa denuncia la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., che la Corte d'appello avrebbe omesso di applicare facendo leva sulla varietà delle droghe, sulla prontezza per lo smercio e sull'offensiva della condotta, senza tuttavia considerare che il principio attivo, come emergerebbe dai menzionati risultati corretti, sarebbe modesto e che nessun comportamento recidivante o professionale sarebbe emerso, tenuto conto dello stato di incensuratezza del ricorrente; che, inoltre, la Corte avrebbe omesso di applicare le circostanze attenuanti generiche, senza tenere conto di tale stato e del comportamento processuale tenuto. Considerato che il primo e il secondo motivo non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica, nonché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; che il giudice del merito ha correttamente ritenuto provato il fatto basandosi sul dato ponderale complessivo delle sostanze, sulla varietà tipologica, e sulle 2modalità di confezionamento, richiamando i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di responsabilità per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, non è necessaria né la contestuale attività di spaccio, né l'individuazione di potenziali acquirenti, potendosi tale finalità presumere dalla quantità, qualità e composizione della sostanza stupefacente detenuta (ex plurimis, Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Rv. 260991); che la quantità di sostanza sequestrata appariva incompatibile con l'ipotesi della precostituzione di una scorta di stupefacenti per futuri consumi; che veniva disattesa dal giudice del merito la tesi difensiva con la quale si adombravano errori di calcolo commessi nel corpo della perizia, visto che la difesa non aveva mai prodotto alcuna evidenza scientifica a sostegno della propria tesi, avendo al contrario operato alla scelta del rito abbreviato, incompatibile con approfondimenti istruttori sul punto; che, inoltre, il secondo motivo non risulta consentito in sede di legittimità, anche perché inerente al trattamento punitivo, il quale è sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che, il giudice ha ritenuto inapplicabile l'art. 131-bis, tenuto conto del peso delle sostanze, della qualità delle stesse nonché delle modalità dell'azione; che, inoltre, non risultavano presenti circostanze di segno positivo - solo geneticamente prospettate con il ricorso per cassazione - così che non era illogico argomentare in ordine all'assenza dei presupposti per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. P.Q.M3 As,Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 4rkjek-JC ,„”-7-3 TATA ei7k -C," Eller? - 1A 5 - AGO 2026 i 11. [OSCURATO:PERSONA] \ ?,-"r) Grir TTY7 .e')/ i‘ gibto ' 4
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