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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20678/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Brrs-9-77-7' 1 6 MAG 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 aprile 2022, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito, ex art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'esito del processo per abuso edilizio concluso con sentenza di applicazione pena emessa dal Tribunale di Salerno, Sez. dist. di Eboli, il 29 aprile 2010, divenuta definitiva.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'istante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la violazione degli artt. 665, 666, 678, comma 1, cod. proc. pen. e il difetto di motivazione.

Sotto il primo profilo si lamenta che l'ordinanza sia stata resa de plano, senza la celebrazione dell'udienza camerale.

Sotto il secondo profilo ci si duole del fatto che il giudice non abbia svolto alcuna verifica sulla sussistenza e concretezza della procedura amministrativa di sanatoria dell'abuso pendente a seguito di istanza presentata in data 28 maggio 2020 presso il comune di Capaccio, avendo peraltro la ricorrente impugnato avanti al T.A.R. anche l'ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi emessa in data 2 maggio 2007, con giudizio ancora pendente e senza che sia stato reso alcun provvedimento.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

3.1. Diversamente da quanto allega la ricorrente, l'ordinanza impugnata non è stata resa de plano, bensì all'esito dell'udienza camerale del 20 aprile 2022, come indicato nel provvedimento e come il Collegio ha potuto verificare accedendo doverosamente agli atti.

3.2. Quanto al contestato difetto di motivazione sul mancato accoglimento dell'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione, giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e a., Rv. 260972).

Con particolare riguardo alla presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la sospensione dell'esecuzione presuppone l'accertamento della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763; Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212).

L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei richiamati principi e ha non illogicamente osservato che il ricorso amministrativo e la procedura di sanatoria sono risalenti e non hanno prodotto, allo stato, alcun apprezzabile esito, sì che non è prevedibile, né prospettabile, l'emissione in tempi brevi di un provvedimento di sanatoria o di un atto amministrativo incompatibile con l'ordine di demolizione.

Le doglianze svolte sul punto dalla ricorrente sono assolutamente generiche e non consentono al Collegio alcun tipo di valutazione.

Va del resto considerato che, a norma dell'art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001, laddove il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale non si pronunci entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di sanatoria, la stessa si intende rifiutata (cfr. sul punto, in motivazione, Sez.

U, n. 15427 del 31/03/2016, Cavallo, Rv. 267042) e l'interessato che intenda contestare la decisione ha l'onere di ricorrere al giudice amministrativo anche laddove il procedimento debba intendersi concluso con il silenzio-rifiuto (cfr. Sez. 3, n. 36902 del 13/05/2015, Milito, Rv. 265085), ciò che la ricorrente non allega di aver fatto.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Brrs-9-77-7' 1 6 MAG 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 aprile 2022, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito, ex art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'esito del processo per abuso edilizio concluso con sentenza di applicazione pena emessa dal Tribunale di Salerno, Sez. dist. di Eboli, il 29 aprile 2010, divenuta definitiva. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'istante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la violazione degli artt. 665, 666, 678, comma 1, cod. proc. pen. e il difetto di motivazione. Sotto il primo profilo si lamenta che l'ordinanza sia stata resa de plano, senza la celebrazione dell'udienza camerale. Sotto il secondo profilo ci si duole del fatto che il giudice non abbia svolto alcuna verifica sulla sussistenza e concretezza della procedura amministrativa di sanatoria dell'abuso pendente a seguito di istanza presentata in data 28 maggio 2020 presso il comune di Capaccio, avendo peraltro la ricorrente impugnato avanti al T.A.R. anche l'ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi emessa in data 2 maggio 2007, con giudizio ancora pendente e senza che sia stato reso alcun provvedimento. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 3.1. Diversamente da quanto allega la ricorrente, l'ordinanza impugnata non è stata resa de plano, bensì all'esito dell'udienza camerale del 20 aprile 2022, come indicato nel provvedimento e come il Collegio ha potuto verificare accedendo doverosamente agli atti. 3.2. Quanto al contestato difetto di motivazione sul mancato accoglimento dell'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione, giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e a., Rv. 260972). Con particolare riguardo alla presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la sospensione dell'esecuzione presuppone l'accertamento della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763; Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212). L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei richiamati principi e ha non illogicamente osservato che il ricorso amministrativo e la procedura di sanatoria sono risalenti e non hanno prodotto, allo stato, alcun apprezzabile esito, sì che non è prevedibile, né prospettabile, l'emissione in tempi brevi di un provvedimento di sanatoria o di un atto amministrativo incompatibile con l'ordine di demolizione. Le doglianze svolte sul punto dalla ricorrente sono assolutamente generiche e non consentono al Collegio alcun tipo di valutazione. Va del resto considerato che, a norma dell'art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001, laddove il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale non si pronunci entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di sanatoria, la stessa si intende rifiutata (cfr. sul punto, in motivazione, Sez. U, n. 15427 del 31/03/2016, Cavallo, Rv. 267042) e l'interessato che intenda contestare la decisione ha l'onere di ricorrere al giudice amministrativo anche laddove il procedimento debba intendersi concluso con il silenzio-rifiuto (cfr. Sez. 3, n. 36902 del 13/05/2015, Milito, Rv. 265085), ciò che la ricorrente non allega di aver fatto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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