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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 22850/2024

Testo disponibile della fonte

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igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13580/2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] , elett.te domic.i n Roma, via dei Portoghesi 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Statodalla quale è ra ppres. e di fes a ; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenzan. 29/2020 del Tribunale di Piacenza , depositata il 16.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4.07.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] L’Ufficio territoriale del Governo-Prefettura-proponeva appello avverso la sentenza del 5.7.16 del Giudice di pacedi Piacenza che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], disponendo l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione, relativa alla sanzione pecuniaria di euro 516,00, emessa per la violazione dell’art. 2 l. n. 386/90, in ordine all’assegno bancario emesso dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, il 15.7.2014, poiché non era stato pagato per difetto di provvista.

In particolare, tale sanzione era stata disposta pur avendo l’ingiunto presentato quietanza liberatoria rilasciata dal portatore del titolo, datata 29.8.14, dalla quale risultava il pagamento del valore nominale dell’assegno e delle spese, ma non il pagamento della penale prevista dall’art. 3 l. n. 386/90.

Con sentenza del 16.1.20, il Tribunale di Piacenza rigettava l’appello, osservando che: dagli atti di causa era emerso che nel procedimento di primo grado la difesa del Martini aveva presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata 6.5.16, con sottoscrizione autenticata del dichiarante, con la quale il prenditore dell’assegno insoluto aveva dichiarato “di aver ricevuto in data 28.4.14 il pagamento del valore nominale dell’assegno e le relative spese e, in data 4.9.14, la penale in contanti per euro 210,00, e quindi di non aver più nulla da reclamare per l’assegno ..”; a fronte di tale ricostruzione in fatto, il giudice di primo grado aveva ritenuto l’esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, che assumeva rilievo in presenza di elementi idonei ad ingenerare nell’autore il convincimento della liceità del suo comportamento; era evidente il favor mostrato dal legislatore verso il pagamento tardivo dell’assegno privo di provvista in quanto, pur non esistendo disposizioni che individuavano la condotta del trattario nell’ipotesi in cui, dopo la scadenza del termine di 60 gg., venisse fornita all’istituto di credito la prova dell’avvenuto pagamento tardivo secondo i termini e le modalità previste dall’art. 8 l. n. 386/90; doveva essere privilegiato l’aspetto sostanziale dell’avvenuto pagamento comprensivo della penale e nei termini ex art. 8, rispetto alprofilo formale della prova dell’avvenuto pagamento, alla luce della rationormativa che induceva ad escludere un ulteriore aggravio della posizione del traente, con la conseguenza che, pur in presenza di un pagamento integrale, un’inosservanza di un termine non espressamente tipizzato comporterebbe l’iscrizione del traente nell’archivio informatico; occorreva in tal senso tener conto della quietanza ottenuta dal portatore del titolo con firma autenticata, e non far gravare sul traente i rischi di una quietanza tardiva; pertanto, l’integrale pagamento di tutte le somme dovute escludeva ogni ragione per irrogare la suddetta sanzione pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] territoriale del Governo di Piacenza - ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con unico motivo.

L’intimato non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 2 e 8, L. n. 386/90, per aver erroneamente il Tribunale escluso la sanzione per il mancato pagamento dell’assegno per difetto di provvista, valorizzando l’aspetto “sostanzialistico”, in quanto: la disciplina dettata dall’art. 8, l. n. 386/90,nel caso di sanzioni per emissione di assegni privi di provvista, non consentiva alcuna decisione discrezionale circa le modalità probatorie dell’avvenuto pagamento delle somme dovute nel termine di legge; la stessa norma imponeva adempimenti formali non surrogabili da equipollenti sostanziali.Al riguardo, la parte ricorrente assume che sulla scorta della valenza pubblicistica delle disciplina in esame (implicando essa la tutela del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti attraverso l’uso degli assegni e la necessità di ingenerare nel pubblico la fiducia in tale sistema) la previsione della quietanza a firma autenticata del portatore costituisce prova necessaria, da fornire nel termine di 60 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’assegno, per interdire l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Il ricorso èfondato.

In tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la prova del pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno, cui consegue l'inapplicabilità della relativa sanzione amministrativa, non ammette equipollenti e, onde evitare accordi fraudolenti dell'obbligazione cartolare, esige la certezza della data del pagamento, rappresentando il rispetto di detto termine condizione per l'operare dell'esenzione da responsabilità; tale prova va pertanto fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto esclusivamente nelle forme previste dall'art. 8, della l. n. 386 del 1990 e, cioè, mediante quietanza con firma autenticata del portatore ovvero con attestazione dell'istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell'importo dovuto (Cass., n. 26078/17).

Nella specie, come esposto, la sanzione era stata disposta avendo l’ingiunto presentato quietanza liberatoria rilasciata dal portatore del titolo, datata 29.8.14, dalla quale risultava il pagamento del valore nominale dell’assegno e delle spese, ma non il pagamento della penale prevista dall’art. 3 l. n. 386/90. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata 6.5.16, con sottoscrizione autenticata del dichiarante, con la quale il prenditore dell’assegno insoluto aveva dichiarato “di aver ricevuto in data 28.4.14 il pagamento del valore nominale dell’assegno e le relative spese e, in data 4.9.14, la penale in contanti per euro 210,00, e quindi di non aver più nulla da reclamare per l’assegno”.

L’art. 8, c.1, l. n. 386/90, dispone che: “nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente”.

Alla luce di tali fatti, considerato l’incontestato ritardo nel pagamento della penale, è irrilevante la successiva dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, datata 6.5.16, non essendo stato osservato il termine di pagamento, relativo anche alla penale,entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno, con conseguente legittimità della sanzione pecuniaria irrogata.

La motivazione del Tribunale, incentrata sul fatto del pagamento, è erronea nel non aver attribuito rilevanza al termine in questione, peraltro osservando, senza inerenza alla questione della tardività del pagamento della penale, che “nessuna disposizione legislativa individua la condotta che il trattario deve tenere nell’ipotesiin cui, dopo la scadenza del termine di 60 gg., venisse fornita all’istituto di credito la prova dell’avvenuto pagamento tardivo secondo i termini e le modalità previste dall’art. 8 l. n. 386/90”.

Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa al Tribunale di Piacenza,in diversa composizione, il quale deciderà anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Piacenza, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13580/2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] , elett.te domic.i n Roma, via dei Portoghesi 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Statodalla quale è ra ppres. e di fes a ; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenzan. 29/2020 del Tribunale di Piacenza , depositata il 16.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4.07.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] L’Ufficio territoriale del Governo-Prefettura-proponeva appello avverso la sentenza del 5.7.16 del Giudice di pacedi Piacenza che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], disponendo l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione, relativa alla sanzione pecuniaria di euro 516,00, emessa per la violazione dell’art. 2 l. n. 386/90, in ordine all’assegno bancario emesso dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, il 15.7.2014, poiché non era stato pagato per difetto di provvista. In particolare, tale sanzione era stata disposta pur avendo l’ingiunto presentato quietanza liberatoria rilasciata dal portatore del titolo, datata 29.8.14, dalla quale risultava il pagamento del valore nominale dell’assegno e delle spese, ma non il pagamento della penale prevista dall’art. 3 l. n. 386/90. Con sentenza del 16.1.20, il Tribunale di Piacenza rigettava l’appello, osservando che: dagli atti di causa era emerso che nel procedimento di primo grado la difesa del Martini aveva presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata 6.5.16, con sottoscrizione autenticata del dichiarante, con la quale il prenditore dell’assegno insoluto aveva dichiarato “di aver ricevuto in data 28.4.14 il pagamento del valore nominale dell’assegno e le relative spese e, in data 4.9.14, la penale in contanti per euro 210,00, e quindi di non aver più nulla da reclamare per l’assegno ..”; a fronte di tale ricostruzione in fatto, il giudice di primo grado aveva ritenuto l’esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, che assumeva rilievo in presenza di elementi idonei ad ingenerare nell’autore il convincimento della liceità del suo comportamento; era evidente il favor mostrato dal legislatore verso il pagamento tardivo dell’assegno privo di provvista in quanto, pur non esistendo disposizioni che individuavano la condotta del trattario nell’ipotesi in cui, dopo la scadenza del termine di 60 gg., venisse fornita all’istituto di credito la prova dell’avvenuto pagamento tardivo secondo i termini e le modalità previste dall’art. 8 l. n. 386/90; doveva essere privilegiato l’aspetto sostanziale dell’avvenuto pagamento comprensivo della penale e nei termini ex art. 8, rispetto alprofilo formale della prova dell’avvenuto pagamento, alla luce della rationormativa che induceva ad escludere un ulteriore aggravio della posizione del traente, con la conseguenza che, pur in presenza di un pagamento integrale, un’inosservanza di un termine non espressamente tipizzato comporterebbe l’iscrizione del traente nell’archivio informatico; occorreva in tal senso tener conto della quietanza ottenuta dal portatore del titolo con firma autenticata, e non far gravare sul traente i rischi di una quietanza tardiva; pertanto, l’integrale pagamento di tutte le somme dovute escludeva ogni ragione per irrogare la suddetta sanzione pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] territoriale del Governo di Piacenza - ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con unico motivo. L’intimato non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 2 e 8, L. n. 386/90, per aver erroneamente il Tribunale escluso la sanzione per il mancato pagamento dell’assegno per difetto di provvista, valorizzando l’aspetto “sostanzialistico”, in quanto: la disciplina dettata dall’art. 8, l. n. 386/90,nel caso di sanzioni per emissione di assegni privi di provvista, non consentiva alcuna decisione discrezionale circa le modalità probatorie dell’avvenuto pagamento delle somme dovute nel termine di legge; la stessa norma imponeva adempimenti formali non surrogabili da equipollenti sostanziali.Al riguardo, la parte ricorrente assume che sulla scorta della valenza pubblicistica delle disciplina in esame (implicando essa la tutela del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti attraverso l’uso degli assegni e la necessità di ingenerare nel pubblico la fiducia in tale sistema) la previsione della quietanza a firma autenticata del portatore costituisce prova necessaria, da fornire nel termine di 60 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’assegno, per interdire l’applicazione delle sanzioni amministrative. Il ricorso èfondato. In tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la prova del pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno, cui consegue l'inapplicabilità della relativa sanzione amministrativa, non ammette equipollenti e, onde evitare accordi fraudolenti dell'obbligazione cartolare, esige la certezza della data del pagamento, rappresentando il rispetto di detto termine condizione per l'operare dell'esenzione da responsabilità; tale prova va pertanto fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto esclusivamente nelle forme previste dall'art. 8, della l. n. 386 del 1990 e, cioè, mediante quietanza con firma autenticata del portatore ovvero con attestazione dell'istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell'importo dovuto (Cass., n. 26078/17). Nella specie, come esposto, la sanzione era stata disposta avendo l’ingiunto presentato quietanza liberatoria rilasciata dal portatore del titolo, datata 29.8.14, dalla quale risultava il pagamento del valore nominale dell’assegno e delle spese, ma non il pagamento della penale prevista dall’art. 3 l. n. 386/90. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata 6.5.16, con sottoscrizione autenticata del dichiarante, con la quale il prenditore dell’assegno insoluto aveva dichiarato “di aver ricevuto in data 28.4.14 il pagamento del valore nominale dell’assegno e le relative spese e, in data 4.9.14, la penale in contanti per euro 210,00, e quindi di non aver più nulla da reclamare per l’assegno”. L’art. 8, c.1, l. n. 386/90, dispone che: “nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente”. Alla luce di tali fatti, considerato l’incontestato ritardo nel pagamento della penale, è irrilevante la successiva dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, datata 6.5.16, non essendo stato osservato il termine di pagamento, relativo anche alla penale,entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno, con conseguente legittimità della sanzione pecuniaria irrogata. La motivazione del Tribunale, incentrata sul fatto del pagamento, è erronea nel non aver attribuito rilevanza al termine in questione, peraltro osservando, senza inerenza alla questione della tardività del pagamento della penale, che “nessuna disposizione legislativa individua la condotta che il trattario deve tenere nell’ipotesiin cui, dopo la scadenza del termine di 60 gg., venisse fornita all’istituto di credito la prova dell’avvenuto pagamento tardivo secondo i termini e le modalità previste dall’art. 8 l. n. 386/90”. Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa al Tribunale di Piacenza,in diversa composizione, il quale deciderà anche in ordine alle spese del grado di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Piacenza, in
Sentenza Cassazione n. 22850/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris