CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 23878/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B. SORVEGLIANZA di Tarantodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Taranto con ordinanza del 4 marzo 2026 harespinto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza non aveva accoltol’istanza di liberazione anticipata per il semestre composto 28 aprile- 8 ottobre2018 e 29 maggio- 16 giugno 2025.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione di legge.Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa in quanto il Tribunaledi sorveglianza ha motivato la propria decisione anche con riferimento a dueviolazioni degli arresti domiciliari, non considerate dal Magistrato di sorveglianzae dal contenuto del tutto generico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla intervenuta condanna per ildelitto di cui all’art. 416 cod. pen. commesso anche nel periodo di riferimento,che il ricorrente non contesta: e ciò sarebbe già sufficiente a ritenere il ricorsomanifestamente infondato.Circa, poi, le ulteriori violazioni ricordate nel provvedimento impugnato, lestesse emergono da una annotazione di polizia giudiziaria richiesta dalMagistrato di sorveglianza proprio al fine di istruire il procedimento finalizzato alriconoscimento della liberazione anticipata e dunque non sono all’evidenza datiche il ricorrente potesse ignorare, inoltre dal ricorso emerge come ilprovvedimento reclamato ne avesse dato in qualche modo atto, pur nonincentrandovi, correttamente, le ragioni della decisione.In ogni caso è dato privo della necessaria decisività, poiché anche la suaespunzione dall’ordito argomentativo del provvedimento impugnato non avrebbeportato alla modifica della decisione.Sul punto si deve richiamare un approdo ermeneutico di questa Corte cheafferma che è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui sieccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisivitàin forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimentoimpugnato. (Fattispecie in tema di acquisizione di elementi istruttori dopo lascadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari). (Sez. 3, n.39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]