CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 23752/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo a) perché estinto per prescrizione e, riqualificati i fatti di cui al capo b) ai sensi dell'art. 648, comma 4, cod. pen., rideterminava la pena in mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa. Con un primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen., per aver la Corte territoriale ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente, non avendo la Corte verificato la tipologia di opere presenti sui supporti informatici e non avendo escluso l'autoproduzione del materiale che avrebbe integrato il reato di cui all'art. 171 ter I. 633 del 1941. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto che non vi è dubbio sull'esistenza del reato anteriore, non contestato dalla difesa, e che la provenienza delittuosa delle cose fosse nota all'imputato deducendosi dalle caratteristiche della merce e dalla mancanza di qualsivoglia giustificazione in ordine all'acquisto t-della-stessa-sestap4 Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed ap.profondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile Sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, essendo stato l'imputato sorpreso dalla P.G. mentre deteneva, senza alcuna valida giustificazione, molteplici supporti abusivamente duplicati e forniti di una copertina fotocopiata, ciò a conferma della loro non autenticità ovvero mentre era davanti ad una bancarella predisposta per la vendita dei medesimi articoli di merce. Né vi sono presupposti per sostenere che sia stato l'appellante l'autore dell'abusiva duplicazione dei CD e dei DVD, non essendovi in tale direzione alcun conforto probatorio, considerando, peraltro, che l'imputato, rimanendo assente, non ha fornito alcun elemento in tal senso. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/05/2025 Il Consigliere estensore