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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27615/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lFhe ha concluso chiedendcì [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 gennaio 2021 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale del 17 giugno 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di mesi tre di arresto ed euro 750,00 di ammenda, sostituita dalla sanzione del lavoro di pubblica utilità, in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi rifiutato di sottoporsi al prelievo di campioni di liquidi biologici dopo aver condotto un'autovettura in uno stato che faceva ritenere sussistente un'alterazione fisica e psichica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti.

2. Avverso l'indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo tre motivi di doglianza.

Con il primo ha eccepito illogicità della motivazione per omessa applicazione dell'istituto di non punibilità previsto dall'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorrente contesta la motivazione con cui la Corte di merito ha rigettato la sua richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto fondata su una presuni:a sua pericolosità, manifestata in occasione della verificazione dell'evento, invero indimostrata e non confortata da nessun riscontro empirico, non esistendo certificazione alcuna attestante il suo stato di alterazione psico-fisica.

Non sarebbe stata adeguatamente valorizzata, poi, la circostanza che il Borella risiedesse proprio nell'area pedonale cui stava accedendo, quindi non potendosi inferire nessuna pericolosità della sua condotta di guida — come invece ritenuto dal giudice di secondo grado - dal fatto che l'imputato stesse svolgendo manovre finalizzate ad accedere alla suddetta area pedonale.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato illogicità della motivazione per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziandone la contraddittorietà rispetto ai contenuti dell'annotazione della polizia locale di Brescia del 20 gennaio 2019.

Secondo tale ultima, infatti, il Borella avrebbe assunto, in occasione del controllo, una condotta pienamente collaborativa, evidenziando particolari elementi positivi da valorizzare ai fini del riconoscimento del beneficio ex art. 62- bis cod. pen. Né può valere, in termini contrari, la ricorrenza di una precedente applicazione di pena per detenzione illecita di sostanze stupel'acenti, trattandosi di pronuncia risalente nel tempo, rispetto alla quale è ampiamente decorso il termine di estinzione quinquennale previsto dall'art. 445 cod. proc. pen.Costituirebbe, poi, un ulteriore argomento di rilievo ai fini del riconoscimento dell'invocato beneficio la circostanza che il G.I.P., su conforme richiesta del P.M., avesse già concesso le circostanze attenuanti generiche nel decreto penale di condanna emesso originariamente nei confronti del Borella - poi opposto, con celebrazione del giudizio abbreviato -.

Con l'ultima censura il Borella ha, infine, dedotto illogicità della motivazione per omessa concessione del beneficio della non menzione.

Il ricorrente lamenta l'erroneità della decisione con cui la Corte territoriale, evidenziando la sussistenza di una precedente iscrizione sul casellario giudiziale, gli ha negato il riconoscimento del beneficio ex art. 175 cod. pen., osservato che tale iscrizione riguarderebbe un precedente emesso ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen., rispetto al quale opererebbe la disciplina degli artt. 24, comma 1, lett. e); 25, comma 1, lett. e); 27, comma 2, lett. d) del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, per cui i provvedimenti previsti dall'art. 445 cod. proc. pen. non devono essere riportati sul casellario giudiziale.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella sostanza ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati inel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01).

3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva, in primo luogo, come sia del tutto destituita di fondamento l'introduttiva doglianza, con cui è stato lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 1:31-bis cod. pen.

La Corte di appello, infatti, risulta aver fatto buon governo della disciplina che regola l'istituto ex art. 131-bis cod. pen.„ offrendo un'adeguata e compiuta motivazione delle ragioni giustificatrici del disposto diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità, infatti, ai fini della configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod, pen., il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse clesumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01).

Il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato, cioè, con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non occorre la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01).

Orbene, facendo puntuale applicazione dei superiori principi, la Corte territoriale ha ben evidenziato, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, in quanto tale non sindacabile in questa sede di legittimità, che la concreta pericolosità desunta dalla condotta di guida posta in essere dal Barella, unitamente all'evidente stato di agitazione in cui lo stesso versava - tale da sollevare il ragionevole dubbio che costui fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti -, rappresentino condotte evidentemente distoniche rispetto alla "ratio" dell'art. 131-bis cod. pen., e quindi tali da non poter essere configurate entro i necessari limiti della minima offensività, così da rendere impossibile l'accoglimento dell'istanza dedotta da parte del ricorrente.

4. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, anche con riferimento alla seconda censura eccepita dal Barella, afferente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come la, sia pur stringata, motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., valorizzando il precedente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed, altresì, evidenziando l'irrilevanza della circostanza per cui nell'originario decreto penale di condanna fosse stata prevista la concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di decisione assunta in un provvedimento opposto, perciò divenuto privo di ogni valenza in quanto revocato.Trattasi di motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianze difensive, in parte coincidenti con quelle già avanzate con l'atto di appello, indicando elementi a sé favorevoli, comunque inidonei a far ritenere il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. quale conseguenza di un arbitrio o di un ragionamento illogico.

Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificato da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla

I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen.

In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01).

In altri termini, D'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01).

5. Infine non fondato è l'ultimo motivo di ricorso, con cui è stato lamentato il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione.

In proposito, infatti, deve essere osservato come la Corte di appello abbia fornito motivazione adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica in ordine alle ragioni della mancata concessione del beneficio ex art. 175 cod. pen., nella ritenuta insussistenza dei necessari presupposti, stante la presenza di una precedente condanna pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - e non già dell'art. 445 cod. proc. pen., come invece indicato dal ricorrente al fine di auspicarne l'esclusione dal casellario giudiziale, in ragione di quanto disposto dal D.P.R. n. 313 del 2002 -.

D'altro canto, sotto altro profilo, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato - come nel caso di specie avvenuto, su pronuncia del primo giudice - dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-05; Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041-01).

Costituisce, inoltre, affermazione consolidata presso questa Corte di legittimità quella per cui tra gli effetti penali che si estinguono, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., a seguito dell'estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini della pericolosità sociale (cfr. Sez. 6, n. 37472 del 20/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271370- 01; Sez. 1, n. 1063 del 17/12/2008, dep. 2009, Ciminello, Rv 243929-01).

6. Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lFhe ha concluso chiedendcì [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 gennaio 2021 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale del 17 giugno 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di mesi tre di arresto ed euro 750,00 di ammenda, sostituita dalla sanzione del lavoro di pubblica utilità, in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi rifiutato di sottoporsi al prelievo di campioni di liquidi biologici dopo aver condotto un'autovettura in uno stato che faceva ritenere sussistente un'alterazione fisica e psichica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti. 2. Avverso l'indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo tre motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito illogicità della motivazione per omessa applicazione dell'istituto di non punibilità previsto dall'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente contesta la motivazione con cui la Corte di merito ha rigettato la sua richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto fondata su una presuni:a sua pericolosità, manifestata in occasione della verificazione dell'evento, invero indimostrata e non confortata da nessun riscontro empirico, non esistendo certificazione alcuna attestante il suo stato di alterazione psico-fisica. Non sarebbe stata adeguatamente valorizzata, poi, la circostanza che il Borella risiedesse proprio nell'area pedonale cui stava accedendo, quindi non potendosi inferire nessuna pericolosità della sua condotta di guida — come invece ritenuto dal giudice di secondo grado - dal fatto che l'imputato stesse svolgendo manovre finalizzate ad accedere alla suddetta area pedonale. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato illogicità della motivazione per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziandone la contraddittorietà rispetto ai contenuti dell'annotazione della polizia locale di Brescia del 20 gennaio 2019. Secondo tale ultima, infatti, il Borella avrebbe assunto, in occasione del controllo, una condotta pienamente collaborativa, evidenziando particolari elementi positivi da valorizzare ai fini del riconoscimento del beneficio ex art. 62- bis cod. pen. Né può valere, in termini contrari, la ricorrenza di una precedente applicazione di pena per detenzione illecita di sostanze stupel'acenti, trattandosi di pronuncia risalente nel tempo, rispetto alla quale è ampiamente decorso il termine di estinzione quinquennale previsto dall'art. 445 cod. proc. pen.Costituirebbe, poi, un ulteriore argomento di rilievo ai fini del riconoscimento dell'invocato beneficio la circostanza che il G.I.P., su conforme richiesta del P.M., avesse già concesso le circostanze attenuanti generiche nel decreto penale di condanna emesso originariamente nei confronti del Borella - poi opposto, con celebrazione del giudizio abbreviato -. Con l'ultima censura il Borella ha, infine, dedotto illogicità della motivazione per omessa concessione del beneficio della non menzione. Il ricorrente lamenta l'erroneità della decisione con cui la Corte territoriale, evidenziando la sussistenza di una precedente iscrizione sul casellario giudiziale, gli ha negato il riconoscimento del beneficio ex art. 175 cod. pen., osservato che tale iscrizione riguarderebbe un precedente emesso ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen., rispetto al quale opererebbe la disciplina degli artt. 24, comma 1, lett. e); 25, comma 1, lett. e); 27, comma 2, lett. d) del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, per cui i provvedimenti previsti dall'art. 445 cod. proc. pen. non devono essere riportati sul casellario giudiziale. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella sostanza ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati inel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva, in primo luogo, come sia del tutto destituita di fondamento l'introduttiva doglianza, con cui è stato lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 1:31-bis cod. pen. La Corte di appello, infatti, risulta aver fatto buon governo della disciplina che regola l'istituto ex art. 131-bis cod. pen.„ offrendo un'adeguata e compiuta motivazione delle ragioni giustificatrici del disposto diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità, infatti, ai fini della configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod, pen., il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse clesumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). Il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato, cioè, con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non occorre la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01). Orbene, facendo puntuale applicazione dei superiori principi, la Corte territoriale ha ben evidenziato, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, in quanto tale non sindacabile in questa sede di legittimità, che la concreta pericolosità desunta dalla condotta di guida posta in essere dal Barella, unitamente all'evidente stato di agitazione in cui lo stesso versava - tale da sollevare il ragionevole dubbio che costui fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti -, rappresentino condotte evidentemente distoniche rispetto alla "ratio" dell'art. 131-bis cod. pen., e quindi tali da non poter essere configurate entro i necessari limiti della minima offensività, così da rendere impossibile l'accoglimento dell'istanza dedotta da parte del ricorrente. 4. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, anche con riferimento alla seconda censura eccepita dal Barella, afferente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come la, sia pur stringata, motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., valorizzando il precedente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed, altresì, evidenziando l'irrilevanza della circostanza per cui nell'originario decreto penale di condanna fosse stata prevista la concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di decisione assunta in un provvedimento opposto, perciò divenuto privo di ogni valenza in quanto revocato.Trattasi di motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianze difensive, in parte coincidenti con quelle già avanzate con l'atto di appello, indicando elementi a sé favorevoli, comunque inidonei a far ritenere il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. quale conseguenza di un arbitrio o di un ragionamento illogico. Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificato da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, D'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 5. Infine non fondato è l'ultimo motivo di ricorso, con cui è stato lamentato il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione. In proposito, infatti, deve essere osservato come la Corte di appello abbia fornito motivazione adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica in ordine alle ragioni della mancata concessione del beneficio ex art. 175 cod. pen., nella ritenuta insussistenza dei necessari presupposti, stante la presenza di una precedente condanna pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - e non già dell'art. 445 cod. proc. pen., come invece indicato dal ricorrente al fine di auspicarne l'esclusione dal casellario giudiziale, in ragione di quanto disposto dal D.P.R. n. 313 del 2002 -. D'altro canto, sotto altro profilo, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato - come nel caso di specie avvenuto, su pronuncia del primo giudice - dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-05; Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041-01). Costituisce, inoltre, affermazione consolidata presso questa Corte di legittimità quella per cui tra gli effetti penali che si estinguono, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., a seguito dell'estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini della pericolosità sociale (cfr. Sez. 6, n. 37472 del 20/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271370- 01; Sez. 1, n. 1063 del 17/12/2008, dep. 2009, Ciminello, Rv 243929-01). 6. Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e cond
Sentenza Cassazione n. 27615/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris