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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 16977/2026

Testo disponibile della fonte

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sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] N. 5/2024 di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in personadel curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Pescara n. 27/2025 depositato il15/09/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1.

Risulta dal decreto impugnato che ADRIAFRIGOR di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto l’ammissione allo stato passivo dellaLiquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione – aperta conNumero registro generale 20640/2025Numero sezionale 2169/2026Numero di raccolta generale 16977/2026Data pubblicazione 30/05/2026sentenza in data 31 gennaio 2024 - per l’importo di € 68.330,54, creditoderivante dal contratto di locazione stipulato in data 28 luglio 2021 conAgile [OSCURATO:SOCIETA]. (poi fusa per incorporazione con la società posta inliquidazione giudiziale) e scaduto in data 30 giugno 2022.

Il creditore hadedotto la tardiva riconsegna dell’immobile nell’ottobre 2023, indicando in€ 2.450,54 il residuo credito per il mese di aprile 2022 e in € 65.880,00,oltre accessori, quello maturato sino alla scadenza contrattuale, dovuto aresponsabilità ex art. 1591 cod. civ. per il periodo successivo, sino alrilascio.2.

Il credito è stato ammesso al chirografo per € 9.770,54 per canonimaturati sino al 30 giugno 2022, ritenendosi per il resto non provatal’occupazione dell’immobile per il periodo successivo alla scadenza delcontratto.3.

Ha proposto opposizione allo stato passivo il creditore, deducendoche è onere del conduttore provare l’effettivo rilascio dell’immobile eosservando che il credito era stato ammesso allo stato passivo dellaLiquidazione giudiziale della originaria conduttrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.4.

Il Tribunale di Pescara, con il decreto impugnato, ha rigettatol’opposizione, con il diverso argomento che non vi fosse prova del dannosubito («non ha allegato, quanto al danno emergente, la concretapossibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specificopregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere olocare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato»),non ammettendo, per l’effetto, la prova per testi relativa alla detenzionedell’immobile da parte della società incorporante.5.

Propone ricorso per cassazione l’opponente, affidato a due motivi,cui resiste con controricorso il fallimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.n. 20640/2025 R.G.Numero registro generale 20640/2025Numero sezionale 2169/2026Numero di raccolta generale 16977/2026Data pubblicazione 30/05/20261591 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato, nel rigettare ladomanda relativa all’indennità di occupazione successiva alla scadenza delcontratto, ha fatto applicazione della giurisprudenza in materia dioccupazione sine titulo.

Osserva parte ricorrente che il principio di dirittoenunciato da Cass., Sez.

U., n. 33645/2022 attiene al diverso caso dioccupazione senza titolo, ossia al caso di assenza originaria del titolodell’occupazione del bene immobile.

In quel caso, il fatto costitutivo delrisarcimento del danno è dato dall’impossibilità di godimento del bene e vaprovato dal proprietario.

Nel caso di specie si verte, invece, in tema diritardato rilascio dell’immobile sulla base di un titolo contrattuale; nel qualcaso non è necessario allegare la prova del danno, essendo onere delconduttore dimostrare di non essere inadempiente.2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza per violazione deldiritto alla prova sancito dagli artt. 24 e 111 Cost, nonché dagli artt. 115,116, 177, 187, 188 e 244 c.p.c. (…) – Reiezione di istanze istruttorieingiustamente ritenute irrilevanti».3.

Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità del controricorsoper tardività, dovendosi avere riguardo ratione temporis non alla data dinotificazione (19 novembre 2025), bensì alla data di deposito (4 dicembre2025) a termini di quanto disposto dall’art. 370 cod. proc. civ. vigente.4.

Il primo motivo è fondato.

Nel caso in cui il locatore faccia valere laresponsabilità contrattuale del conduttore per ritardata riconsegnadell’immobile, egli è tenuto – ai fini del riconoscimento dell’indennità di cuiall’art. 1591 cod. civ. – a dimostrare la sola fonte contrattuale del suodiritto di credito, mentre spetta al debitore-conduttore provare il tardivoadempimento con l'avvenuta riconsegna del bene (Cass., n. 31233/2024).La sussistenza del titolo contrattuale comporta che, a fronte della mancatariconsegna dell’immobile, il locatore abbia diritto al riconoscimentodell’indennità ex art. 1591 cod. civ., essendo onerato della sola prova deln. 20640/2025 R.G.Numero registro generale 20640/2025Numero sezionale 2169/2026Numero di raccolta generale 16977/2026Data pubblicazione 30/05/2026maggior danno rispetto a tale indennità (Cass., n. 15899/2014), unicavoce di danno che il locatore deve, in questo caso, dimostrare (Cass., n.23704/2016, Cass., n. 27287/2021; Cass., n. 23132/2022).5.

Il decreto impugnato, nella parte in cui ha rigettato l’opposizioneper non essere stato provato il danno emergente in termini di concretapossibilità di godimento perduta secondo quanto indicato da Cass., Sez.U., n. 33645/2022 (dove, invece, manca il titolo contrattuale), è incorso infalsa applicazione del suddetto principio e va cassato con rinvio, per nuovoesame, dato che deve trovare applicazione dell’art. 1591 cod. civ.

Rimaneassorbito l’esame del secondo motivo.

Al giudice del rinvio è rimessaanche la decisione in relazione alle spese processuali del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa ildecreto impugnato in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale diPescara, in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/5/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 20640/2025 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] N. 5/2024 di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in personadel curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Pescara n. 27/2025 depositato il15/09/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. Risulta dal decreto impugnato che ADRIAFRIGOR di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto l’ammissione allo stato passivo dellaLiquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione – aperta conNumero registro generale 20640/2025Numero sezionale 2169/2026Numero di raccolta generale 16977/2026Data pubblicazione 30/05/2026sentenza in data 31 gennaio 2024 - per l’importo di € 68.330,54, creditoderivante dal contratto di locazione stipulato in data 28 luglio 2021 conAgile [OSCURATO:SOCIETA]. (poi fusa per incorporazione con la società posta inliquidazione giudiziale) e scaduto in data 30 giugno 2022. Il creditore hadedotto la tardiva riconsegna dell’immobile nell’ottobre 2023, indicando in€ 2.450,54 il residuo credito per il mese di aprile 2022 e in € 65.880,00,oltre accessori, quello maturato sino alla scadenza contrattuale, dovuto aresponsabilità ex art. 1591 cod. civ. per il periodo successivo, sino alrilascio.2. Il credito è stato ammesso al chirografo per € 9.770,54 per canonimaturati sino al 30 giugno 2022, ritenendosi per il resto non provatal’occupazione dell’immobile per il periodo successivo alla scadenza delcontratto.3. Ha proposto opposizione allo stato passivo il creditore, deducendoche è onere del conduttore provare l’effettivo rilascio dell’immobile eosservando che il credito era stato ammesso allo stato passivo dellaLiquidazione giudiziale della originaria conduttrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.4. Il Tribunale di Pescara, con il decreto impugnato, ha rigettatol’opposizione, con il diverso argomento che non vi fosse prova del dannosubito («non ha allegato, quanto al danno emergente, la concretapossibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specificopregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere olocare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato»),non ammettendo, per l’effetto, la prova per testi relativa alla detenzionedell’immobile da parte della società incorporante.5. Propone ricorso per cassazione l’opponente, affidato a due motivi,cui resiste con controricorso il fallimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.n. 20640/2025 R.G.Numero registro generale 20640/2025Numero sezionale 2169/2026Numero di raccolta generale 16977/2026Data pubblicazione 30/05/20261591 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato, nel rigettare ladomanda relativa all’indennità di occupazione successiva alla scadenza delcontratto, ha fatto applicazione della giurisprudenza in materia dioccupazione sine titulo. Osserva parte ricorrente che il principio di dirittoenunciato da Cass., Sez. U., n. 33645/2022 attiene al diverso caso dioccupazione senza titolo, ossia al caso di assenza originaria del titolodell’occupazione del bene immobile. In quel caso, il fatto costitutivo delrisarcimento del danno è dato dall’impossibilità di godimento del bene e vaprovato dal proprietario. Nel caso di specie si verte, invece, in tema diritardato rilascio dell’immobile sulla base di un titolo contrattuale; nel qualcaso non è necessario allegare la prova del danno, essendo onere delconduttore dimostrare di non essere inadempiente.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza per violazione deldiritto alla prova sancito dagli artt. 24 e 111 Cost, nonché dagli artt. 115,116, 177, 187, 188 e 244 c.p.c. (…) – Reiezione di istanze istruttorieingiustamente ritenute irrilevanti».3. Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità del controricorsoper tardività, dovendosi avere riguardo ratione temporis non alla data dinotificazione (19 novembre 2025), bensì alla data di deposito (4 dicembre2025) a termini di quanto disposto dall’art. 370 cod. proc. civ. vigente.4. Il primo motivo è fondato. Nel caso in cui il locatore faccia valere laresponsabilità contrattuale del conduttore per ritardata riconsegnadell’immobile, egli è tenuto – ai fini del riconoscimento dell’indennità di cuiall’art. 1591 cod. civ. – a dimostrare la sola fonte contrattuale del suodiritto di credito, mentre spetta al debitore-conduttore provare il tardivoadempimento con l'avvenuta riconsegna del bene (Cass., n. 31233/2024).La sussistenza del titolo contrattuale comporta che, a fronte della mancatariconsegna dell’immobile, il locatore abbia diritto al riconoscimentodell’indennità ex art. 1591 cod. civ., essendo onerato della sola prova deln. 20640/2025 R.G.Numero registro generale 20640/2025Numero sezionale 2169/2026Numero di raccolta generale 16977/2026Data pubblicazione 30/05/2026maggior danno rispetto a tale indennità (Cass., n. 15899/2014), unicavoce di danno che il locatore deve, in questo caso, dimostrare (Cass., n.23704/2016, Cass., n. 27287/2021; Cass., n. 23132/2022).5. Il decreto impugnato, nella parte in cui ha rigettato l’opposizioneper non essere stato provato il danno emergente in termini di concretapossibilità di godimento perduta secondo quanto indicato da Cass., Sez.U., n. 33645/2022 (dove, invece, manca il titolo contrattuale), è incorso infalsa applicazione del suddetto principio e va cassato con rinvio, per nuovoesame, dato che deve trovare applicazione dell’art. 1591 cod. civ. Rimaneassorbito l’esame del secondo motivo. Al giudice del rinvio è rimessaanche la decisione in relazione alle spese processuali del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa ildecreto impugnato in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale diPescara, in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/5/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 20640/2025 R.G.
Decreto Cassazione n. 16977/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris