CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02254/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 dicembre 2019 il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione tra i reati di cui ai capi a), b), c), alla pena di anni 1 e mesi tre di reclusione e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo a) alla pena di mesi 8 di reclusione. Le imputazioni hanno ad oggetto il delitto di cui agli artt.110, 582,585 cod. pen. (capo a) per avere gli imputati in concorso colpito [OSCURATO:PERSONA], il Lala con un manganello, provocandogli lesioni guaribili in giorni 7; il delitto di cui agli artt.110,112,612 secondo comma cod. pen.(capo b) per minacce aggravate nei confronti [OSCURATO:PERSONA]; il reato di cui all'art.4 1.110/75 (capo c) di porto ingiustificato di un bastone. A seguito della proposizione dell'atto di appello dei due imputati, la Corte di appello di Torino con sentenza del 1° aprile 2022, in riforma della pronuncia impugnata, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo c) rideterminando la pena nei confronti del Lala e ha confermato nel resto. 2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto un unico motivo di censura. 2.1.1. Con l'unico motivo, è stato dedotto vizio di motivazione del provvedimento impugnato quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe giustificato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiamando unicamente la sussistenza in capo al ricorrente di precedenti penali. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche avrebbe altresì impedito il contenimento del trattamento sanzionatorio allo stesso applicato. 2.2 n ricorrente [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto i seguenti motivi di censura. 2.2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla valutazione della testimonianza della persona offesa Fadda. La Corte ha evidenziato in un primo momento, correttamente, che la persona offesa non è stata in grado di riferire chi sia stato colui che la ha colpita con il manganello dal momento che era stata colpita alle spalle, per poi affermare contraddittoriamente che era stato il Sorace che la aveva aggredita. Siffatte contraddizioni peraltro emergono dalla testimonianza del Fadda resa all'udienza dell'8 marzo 2019 durante la quale questi ha risposto spiegando che ciò che aveva riferito nella immediatezza dei fatti sicuramente corrispondeva a verità. La contraddittorietà delle dichiarazioni avrebbe imposto una pronunzia assolutoria nel rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge processuale in relazione alla valutazione della prova in base ai canoni di cui all'art.192 secondo comma cod. proc. pen.La sentenza impugnata ha valorizzato quale riscontro esterno il rinvenimento di un manganello nella vettura in cui viaggiavano il Lala (conducente), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (trasportati). Siffatto elemento non può valere quale riscontro individualizzante dal momento che da tale circostanza non può ricavarsi chi sia stato il soggetto che ha utilizzato il manganello. Dalle ulteriori risultanze dibattimentali la presenza del manganello potrebbe considerarsi al più elemento indiziario nei confronti del solo La la. 2.2.3 Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla valorizzazione del rinvenimento del manganello. La presenza dello strumento atto a colpire non può essere utilizzata a fondamento della penale responsabilità di entrambi i ricorrenti dal momento che uno solo dei due può averlo in concreto utilizzato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. L'unico motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta generico. La sentenza impugnata ha fornito risposta allo specifico motivo, già proposto con l'atto di appello, chiarendo che "[..]la gratuità del fatto e la qualità e quantità dei precedenti penali riportati, alcuni dei quali specifici, precludano in assenza peraltro di elementi positivamente valutabili il riconoscimento delle attenuanti generiche[..]" A fronte di una generica doglianza, il ricorrente non ha fornito a fronte delle specifiche indicazioni della Corte (precedenti penali specifici e gratuità del fatto), alcun elemento positivamente valutabile per potere operare un giudizio complessivo in senso favorevole all'imputato. Altrettanto generica la censura in relazione alla quantificazione della pena laddove la Corte di appello ha specificamente motivato sul punto ed ha evidenziato che la condotta del ricorrente non è stata una condotta occasionale, come rivelano le tre sentenze di condanna irrevocabili per lesioni volontarie poste in essere negli anni 1993,2012,2014. 2.11 primo motivo di ricorso nell'interesse del Sorace è manifestamente infondato. Il ricorso infatti non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). Il ricorso, inoltre, ripropone pedissequamente le censure dedotte avverso la pronunzia di primo grado e in relazione alle quali la sentenza impugnata ha fornito esaustiva e logica motivazione chiarendo le ragioni per le quali le prove testimoniali dovessero superare il vaglio di attendibilità alla luce dei criteri ermeneutici fissati dalla Suprema Corte. Nel caso di specie, in presenza di cd. "doppia conforme" la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez.2 n.37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). 2.1. La sentenza impugnata ha motivato esaustivamente, escludendosi i caratteri della contraddittorietà e della manifesta illogicità, in ordine: - ai profili di attendibilità del teste Fadda (p.4) che ha in sede di individuazione fotografica riconosciuto nuovamente il Sorace come uno di quelli che lo avevano colpito con calci e pugni, mentre ha riconosciuto il Lala attribuendogli la medesima condotta precisando di averlo visto mentre prendeva il pezzo di legno da una vettura di colore bianco. 2.1.1. Quanto al sostanziale travisamento della prova in relazione alla valutazione operata delle dichiarazioni della persona offesa, il ricorso le analizza atom istica mente. Ed invero, ai fini della valutazione del vizio di motivazione che si traduce nel "travisamento della prova", è necessario indicare in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, senza effettuare una individuazione parziale od un esame parcellizzato. 2.2. Il secondo e il terzo motivo risultano manifestamente infondati non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la sentenza non valorizza il rinvenimento del manganello quale riscontro individualizzante ai fini dell'affermazione della penale responsabilità del Sorace. L'impugnato provvedimento, con motivazione logica e non contraddittoria, ha fondato la penale responsabilità del ricorrente sulle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità è stata approfonditamente motivata, sottolineando la perfetta compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica dei fatti.La fuga in automobile del Sorace e del Lala e il rinvenimento del manganello nella vettura è una ulteriore circostanza utilizzata con motivazione non contraddittoria dal momento che, come risulta anche dal capo di imputazione, il Sorace è risultato responsabile per avere colpito con calci e pugni la persona offesa. Peraltro, non può formare oggetto di ricorso per cassazione la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e la indagine sulla attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di logicità e congruità della motivazione, dal momento che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità dei mezzi di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito: siffatto giudizio, quando non si fonda su argomentazioni illogiche o apodittiche, si sottrae al controllo di legittimità. 3.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so