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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21843/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA], deduce -e ribadisce con la memoria depositata- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva contestata; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto è sono meramente riproduttivo di censure proposte nell'atto di appello e non si confronta argomentatamente con la motivazione della sentenza impugnata; Considerato che, infatti, la Corte di appello ha non incongruamente confermato l'apprezzamento del giudice di primo grado, ponendo a fondamento dello stesso i plurimi precedenti penali del ricorrente per reati della stessa indole e le modalità e le circostanze del fatto, che ne denotano l'indole violenta e inosservante della pubblica autorità; Rilevato che le argomentazioni svolte dal difensore del ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza non elidono l'originaria aspecificità del motivo proposto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA], deduce -e ribadisce con la memoria depositata- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva contestata; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto è sono meramente riproduttivo di censure proposte nell'atto di appello e non si confronta argomentatamente con la motivazione della sentenza impugnata; Considerato che, infatti, la Corte di appello ha non incongruamente confermato l'apprezzamento del giudice di primo grado, ponendo a fondamento dello stesso i plurimi precedenti penali del ricorrente per reati della stessa indole e le modalità e le circostanze del fatto, che ne denotano l'indole violenta e inosservante della pubblica autorità; Rilevato che le argomentazioni svolte dal difensore del ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza non elidono l'originaria aspecificità del motivo proposto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ap
Sentenza Cassazione n. 21843/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris