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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 39947/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 79/2023 Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, come primo motivo, violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato sub G1 e agli elementi probatori a sostegno della stessa, nonché, con il secondo e il terzo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Nello specifico, gli stessi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, quanto al primo profilo dedotto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del gravame e del merito; per quanto concerne gli altri due profili, essi afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici, del gravame e del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto.

In particolare, la difesa ha dedotto l'inattendibilità delle dichiarazioni a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità senza aver addotto argomenti a suffragio della stessa: per contro, a conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni, la Corte territoriale evidenzia che vi sono i pregressi rapporti intercorrenti tra il Gaudioso e il Giustini, avendo il primo acquistato dal secondo, in diverse occasioni, sostanza stupefacente per cederla a terzi nell'interesse del prevenuto (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato).

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

Per quanto riguardano gli altri profili di censura, inerenti al trattamento punitivo, va ribadito che le determinazioni afferenti al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie, da motivazione congrua e non illogica.

In particolare, la Corte di appello evidenzia R.G. 79/2023 che la pena è stata ridotta già alla luce della contestuale assoluzione del prevenuto da altro fatto, non sussistendo tuttavia elementi apprezzabili in positivo per concedere le attenuanti generiche, stante la reiterazione degli episodi di spaccio denotanti una particolare tendenza a delinquere dell'imputato (cfr. pag. 3).

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

In sentenza si dà poi atto che lo scostamento della pena base rispetto al minimo, in misura peraltro di poco superiore al c.d. medio edittale, è motivato dal significativo dato ponderale (essendo ricavabili circa 20.000 dosi di hashish).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 79/2023 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, come primo motivo, violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato sub G1 e agli elementi probatori a sostegno della stessa, nonché, con il secondo e il terzo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Nello specifico, gli stessi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, quanto al primo profilo dedotto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del gravame e del merito; per quanto concerne gli altri due profili, essi afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici, del gravame e del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto. In particolare, la difesa ha dedotto l'inattendibilità delle dichiarazioni a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità senza aver addotto argomenti a suffragio della stessa: per contro, a conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni, la Corte territoriale evidenzia che vi sono i pregressi rapporti intercorrenti tra il Gaudioso e il Giustini, avendo il primo acquistato dal secondo, in diverse occasioni, sostanza stupefacente per cederla a terzi nell'interesse del prevenuto (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato). Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. Per quanto riguardano gli altri profili di censura, inerenti al trattamento punitivo, va ribadito che le determinazioni afferenti al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie, da motivazione congrua e non illogica. In particolare, la Corte di appello evidenzia R.G. 79/2023 che la pena è stata ridotta già alla luce della contestuale assoluzione del prevenuto da altro fatto, non sussistendo tuttavia elementi apprezzabili in positivo per concedere le attenuanti generiche, stante la reiterazione degli episodi di spaccio denotanti una particolare tendenza a delinquere dell'imputato (cfr. pag. 3). Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). In sentenza si dà poi atto che lo scostamento della pena base rispetto al minimo, in misura peraltro di poco superiore al c.d. medio edittale, è motivato dal significativo dato ponderale (essendo ricavabili circa 20.000 dosi di hashish). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
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