CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17448/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2089 in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOSIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6562/2022- intimato -N umero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 17448/2026avverso la sentenza n. 6/2022 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 02/06/2026ANCONA, depositata il 10/01/2022 R.G.N. 298/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 6, la Corte d’appello diAncona rigettava il gravame proposto dal Gruppo UmanaSolidarietà, “[OSCURATO:PERSONA]” Onlus (in seguito, per brevità GUS)avverso la sentenza del tribunale di Macerata, che avevarespinto la domanda di questo ente avverso tre verbali diaccertamento, con i quali all’esito di attività ispettiva, era statacontestata la irregolarità di numerose posizioni lavorative dicollaboratori occasionali e a progetto, occupati nelle sedidell’associazione, le cui prestazioni, ad avviso dei verbalizzanti,non presentavano i caratteri di genuinità propri delle relativetipologie contrattuali, con riqualificazione delle prestazionesecondo il regime della subordinazione e conseguenterideterminazione degli obblighi contributivi.La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado dirigetto della domanda della Onlus, rilevando come nessunregime di favore o deroga per favorire gli scopi sociali eumanitari dell’ente poteva rinvenirsi dalla normativa, per cui ilrapporto di collaborazione coordinata e continuativa instauratosenza l’individuazione di uno specifico progetto, determina laconversione automatica del rapporto (art. 69 del d.lgs. n.276/03), rendendo persino superfluo, in tal caso, l’indagineistruttoria circa la natura subordinata ovvero autonoma delrapporto.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], “GuidoPuletti” Onlus ricorre in cassazione sulla base di quattro motivi,Numero registro generale 6562/2022Numero sezionale 2089/2026illustrati da memoria, mentre Inps ha resistitNou meroc odi nra ccolta generale 17448/2026Data pubblicazione 02/06/2026controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio dinullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., per violazione degli artt. 101, 437 u.c. e 429 c.p.c.,nonché degli artt. 83 comma 7 del d.l. n. 18/20, anche inriferimento agli artt. 24 e 111 Cost. e all’art. 6 CEDU, perchénel rito del lavoro e previdenziale, la trattazione cartolaredell’unica pubblica udienza di discussione orale in appello nonpuò minimamente garantire il sovraordinato principio delcontraddittorio e il diritto di difesa della parte.Il motivo è inammissibile, in quanto l’ente ricorrente nonspecifica quale sia stato lo specifico pregiudizio al proprio dirittodi difesa che avrebbe tratto origine dall’omessa discussioneorale da parte del Collegio di merito (cfr. Cass. n. 27368/2025,in termini, sulla sostituzione dell’udienza pubblica con latrattazione scritta, nel periodo emergenziale Covid).Con il secondo motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il viziodi violazione di legge, in particolare, degli artt. 61 e ss. del d.lgs.n. 276/2003, come modificati dall’art. 1 commi 23-25 dellalegge n. 92/2012, in relazione alle collaborazioni a progetto,dovendosi tenere conto delle particolari attività e dei progettidelle Onlus e delle ONG, qual è l’odierno ente ricorrente[OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio diviolazione degli artt.115, 116, 246 e 421 c.p.c., per omessoesame circa fatti decisivi e controversi, avuto riguardo alcollegamento dei contratti a progetto e all’attività deicollaboratori con le varie iniziative e, appunto, i diversi progettiNumero registro generale 6562/2022Numero sezionale 2089/2026seguiti dalla [OSCURATO:PERSONA]: la Corte territoriale nNounme ro hdi ara ccolta generale 17448/2026Data pubblicazione 02/06/2026minimamente esaminato tale collegamento e gli inerenti fatti,confermati e risultanti anche dalle prove orali acquisite in primecure e ha implicitamente confermato l’illegittimo utilizzo, daparte del tribunale, di una sola dichiarazione testimoniale resada soggetto portatore di un interesse che lo legittimava apartecipare al giudizio.Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, sono in via preliminare inammissibili, perchésulla questione dell’assenza di specificità del progetto, la partemira sostanzialmente a una nuova valutazione del materialeistruttorio che dovrebbe portare a una soluzione più vantaggiosaper l’Ente ricorrente, pur in presenza di due decisioni di meritoconcordi sulla medesima questione di fatto (art. 348-ter c.p.c.).Il motivo è, comunque, infondato, in quanto non si rinviene nellanormativa alcun regime di favore e/o di deroga in favore deglienti che perseguono finalità sociali e umanitarie, rispetto allanecessaria specificità del progetto, in riferimento al quale, gliispettori prima e i giudici del merito poi hanno ritenuto che fosseperfettamente sovrapponibile all’attività svolta dal datore dilavoro e, quindi, non specifico rispetto all’oggetto sociale (cfr.foglio 5 della sentenza impugnata).Con il quarto motivo, l’ente ricorrente deduce sia il vizio diviolazione di legge, che il vizio di nullità della sentenza, perviolazione dell’art. 116 della legge n. 388/2000 e dell’art. 2697c.c., per avere la Corte del merito omesso ogni pronuncia suuno dei motivi di appello, circa il regime sanzionatorio dellapretesa omissione contributiva (che l’ente ricorrente richiedevasecondo il regime dell’omissione e non quello dell’evasione),violando la norma del predetto art. 116 cit., nonché il ripartoNumero registro generale 6562/2022dell’onere probatorio relativamente alla natura della violazioneN umero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 17448/2026contestata dall’Inps.Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il quarto motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “9. (…)in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioniprevidenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denunciamensile all'INPS (attraverso i cosiddetti modelli DM10) dirapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registratinei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di"evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. B),della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di"omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesimanorma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, puravendo provveduto a tutte le denunce e registrazioniobbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosiritenere che l'omessa o infedele denuncia configurioccultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi efaccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzaretale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi oi premi dovuti; conseguentemente, grava sul datore di lavoroinadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intentofraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non puòtuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta correttaannotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelledenunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta." Cass. n.28966/2011, ripresa da Cass. n. 24618/2019, cit.).Nella specie, la Corte d’appello ha espresso un accertamento difatto sulla volontà occultatrice dell’ente ricorrente che tradiva lavolontà, di quest’ultimo, di creare una situazione giuridicaapparente e distante dall’effettivo e concreto atteggiarsi deirapporti lavorativi oggetto di controversia, in termini diNumero registro generale 6562/2022subordinazione, al fine di sottrarsi ai maggiori oneri contributivNi umero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 17448/2026a quest’ultima tipologia riconducibili.Data pubblicazione 02/06/2026Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese di lite,secondo quanto meglio indicato in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’entericorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare lespese di lite che liquida nell’importo di euro 9.000,00, oltre euro200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltreaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.4.2026.La PresidenteRossana Mancino