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CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 07825/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36640/2018r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 190, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in [OSCURATO:PERSONA] n. 22, Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 168/2018 pubblicata in data 02/07/2018, n.r.g. 227/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/01/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con sentenza n. 159/2007 il Tribunale di Ancona aveva dichiarato la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato con [OSCURATO:PERSONA] per il periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA]-30/09/2001 e aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] spa a pagare alla dipendente le retribuzioni dalla costituzione in mora.

OGGETTO: somme riconosciute al lavoratore da sentenza poi riformata - obbligo di restituzione -limiti 2.- La predetta decisione era stata riformata dalla Corte d’Appello di Ancona con sentenza n. 27/2012. 3.-[OSCURATO:PERSONA] spa aveva pertanto chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Ancona decreto ingiuntivo nei confronti della Volponi per la restituzione della somma di euro 46.819,42 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, pagata in esecuzione della sentenza n. 159/2007 poi riformata. 4.- [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione e avanzava domanda riconvenzionale, con cui chiedeva l’accertamento del suo diritto a differenze retributive relative a periodi ivi specificati, pari alla somma di euro 2.000,00, nonché l’accertamento di dovere restituire solo la somma di euro 33.420,98, ossia quella netta effettivamente percepita, invocando al riguardo Cass. n. 1464/2012. 5.- Il Tribunale di Ancona accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la Volponi a restituire la somma (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali) di euro 37.582,98.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) la disciplina introdotta dal decreto del 05/04/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di attuazione dell’art. 10, co. 1, lett. d- bis), d.P.R. n. 917/1986, come modificato dall’art. 1, co. 174, L. n. 147/2013), invocata con il secondo motivo di gravame, è inapplicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di causa, risalente ad un periodo anteriore; b) infondato è pure il primo motivo, basato sull’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e sull’art. 21 d.lgs. n. 246/1992, poiché la dipendente non è tenuta a farsi carico del recupero delle trattenute fiscali, atteso che il datore di lavoro che versa le ritenute fiscali adempie una propria obbligazione, in qualità di sostituto d’imposta, e tale versamento non è imputabile al patrimonio del dipendente; c) la società ha dimostrato di aver pagato la somma netta di euro 37.582,98, alla quale va limitata la condanna restitutoria; d) in tal senso ha già deciso questa Corte d’Appello con sentenza n. 773/2013, peraltro in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1464/2012).6.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, come risultante dall’interpretazione data dall’amministrazione finanziaria nelle sue circolari e risoluzioni.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 10, co. 1, lett. d-bis, d.P.R. n. 917/1986, come risultante dall’interpretazione data dall’amministrazione finanziaria nelle sue circolari e risoluzioni.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992.

I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Questa Corte ha già più volte affermato che “Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso.

Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cass. 02/02/2012, n. 1464).

In omaggio allo stesso principio, “In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n.602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo” (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19735; Cass. ord. n. 21196/2020 con riguardo al rapporto a convenzione fra medici e ASL).

La sentenza d’appello è conforme a questi principi di diritto e pertanto non merita censura alcuna.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36640/2018r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 190, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in [OSCURATO:PERSONA] n. 22, Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 168/2018 pubblicata in data 02/07/2018, n.r.g. 227/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/01/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con sentenza n. 159/2007 il Tribunale di Ancona aveva dichiarato la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato con [OSCURATO:PERSONA] per il periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA]-30/09/2001 e aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] spa a pagare alla dipendente le retribuzioni dalla costituzione in mora. OGGETTO: somme riconosciute al lavoratore da sentenza poi riformata - obbligo di restituzione -limiti 2.- La predetta decisione era stata riformata dalla Corte d’Appello di Ancona con sentenza n. 27/2012. 3.-[OSCURATO:PERSONA] spa aveva pertanto chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Ancona decreto ingiuntivo nei confronti della Volponi per la restituzione della somma di euro 46.819,42 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, pagata in esecuzione della sentenza n. 159/2007 poi riformata. 4.- [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione e avanzava domanda riconvenzionale, con cui chiedeva l’accertamento del suo diritto a differenze retributive relative a periodi ivi specificati, pari alla somma di euro 2.000,00, nonché l’accertamento di dovere restituire solo la somma di euro 33.420,98, ossia quella netta effettivamente percepita, invocando al riguardo Cass. n. 1464/2012. 5.- Il Tribunale di Ancona accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la Volponi a restituire la somma (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali) di euro 37.582,98. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) la disciplina introdotta dal decreto del 05/04/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di attuazione dell’art. 10, co. 1, lett. d- bis), d.P.R. n. 917/1986, come modificato dall’art. 1, co. 174, L. n. 147/2013), invocata con il secondo motivo di gravame, è inapplicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di causa, risalente ad un periodo anteriore; b) infondato è pure il primo motivo, basato sull’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e sull’art. 21 d.lgs. n. 246/1992, poiché la dipendente non è tenuta a farsi carico del recupero delle trattenute fiscali, atteso che il datore di lavoro che versa le ritenute fiscali adempie una propria obbligazione, in qualità di sostituto d’imposta, e tale versamento non è imputabile al patrimonio del dipendente; c) la società ha dimostrato di aver pagato la somma netta di euro 37.582,98, alla quale va limitata la condanna restitutoria; d) in tal senso ha già deciso questa Corte d’Appello con sentenza n. 773/2013, peraltro in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1464/2012).6.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, come risultante dall’interpretazione data dall’amministrazione finanziaria nelle sue circolari e risoluzioni. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 10, co. 1, lett. d-bis, d.P.R. n. 917/1986, come risultante dall’interpretazione data dall’amministrazione finanziaria nelle sue circolari e risoluzioni. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Questa Corte ha già più volte affermato che “Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cass. 02/02/2012, n. 1464). In omaggio allo stesso principio, “In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n.602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo” (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19735; Cass. ord. n. 21196/2020 con riguardo al rapporto a convenzione fra medici e ASL). La sentenza d’appello è conforme a questi principi di diritto e pertanto non merita censura alcuna. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis,
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